L.R. Puglia 44/2013
Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge sostiene in Puglia interventi di conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi storici riconosciuti (Borghi più belli d’Italia, UNESCO, Città Slow, Bandiera Arancione, Borghi Autentici). Prevede programmi comunali annuali, criteri di priorità e documentazione per accedere ai contributi regionali. Non risultano scadenze finali di vigenza; disciplina tuttora applicabile, salvo successive modifiche.
Recupero e valorizzazione dei borghi storici pugliesi
Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia
La legge disciplina, nel territorio della Regione Puglia, un sistema di sostegno agli interventi di conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi storici riconosciuti. L’obiettivo è tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni pugliesi e, al tempo stesso, rafforzarne l’attrattività turistica e l’immagine complessiva del territorio regionale.
Finalità e ambito di intervento
La Regione promuove iniziative coerenti con il Piano regionale di sviluppo, con i programmi di sviluppo locale e con le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Il sostegno riguarda i borghi storici riconosciuti da specifici circuiti o marchi di qualità e, in generale, i centri impegnati in programmi di tutela del patrimonio culturale e ambientale.
Sono ammissibili a contributo interventi proposti anche da soggetti privati, purché finalizzati a:
- valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale;
- riqualificare il tessuto urbano;
- conservare e restaurare il patrimonio edilizio e gli spazi liberi.
In sede di assegnazione dei contributi è attribuita priorità agli interventi che riguardano:
- conservazione, recupero e restauro di aree e immobili pubblici;
- infrastrutture per migliorare la connessione internet;
- rimozione di elementi architettonici e di arredo urbano incongrui rispetto alla peculiarità dei borghi;
- reti intercomunali orientate alla valorizzazione dei borghi storici.
Nozione di borgo storico e contenuti degli interventi
Ai fini della legge, sono borghi storici gli agglomerati insediativi che hanno ottenuto i riconoscimenti indicati dalla norma e che conservano, nell’assetto territoriale, urbanistico o edilizio, i segni di una formazione antica e delle originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali legate al territorio.
Gli interventi di riqualificazione possono comprendere opere dirette, in particolare, a:
- eliminare elementi contrastanti con le regole e i principi della struttura morfotipologica storica;
- migliorare in modo significativo l’aspetto estetico di tessuti insediativi ed edifici, con materiali e tecniche coerenti con i caratteri locali e orientati alla chiusura dei cicli di acqua, rifiuti ed energia;
- aumentare la fruibilità collettiva di beni storici, artistici e sociali;
- sostenere produzione e promozione di prodotti tipici e mestieri tradizionali;
- rifare pavimentazioni stradali in luoghi storici, aree di sosta, vie e piazze con materiali e tecniche tradizionali;
- intervenire su elementi espositivi, segnaletica, cartellonistica, dispositivi di sicurezza e protezione;
- curare sistemazione stradale, verde pubblico, numerazione civica, piano del colore, arredo urbano, interramento di cavi, cablaggio reti, mimetizzazione di antenne, sostituzione di infissi e elementi metallici incoerenti con la storia urbanistica;
- recuperare caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche e ambientali in coerenza con le norme urbanistico-edilizie comunali.
Programmi comunali e procedura di accesso ai finanziamenti
Per ottenere i finanziamenti, il Comune interessato deve presentare ogni anno alla Giunta regionale un programma di riqualificazione del borgo storico, già approvato dal Comune e conforme alle finalità della legge.
Il programma può comprendere anche interventi nell’ambito della normativa regionale sulla rigenerazione urbana ed è volto a:
- sviluppare in rete con altri Comuni programmi di rigenerazione;
- completare azioni organiche già avviate da enti pubblici o complementari ad esse;
- migliorare la qualità degli insediamenti abitativi e la fruibilità turistica;
- recuperare tradizione e caratteristiche dei luoghi tramite progetti di particolare qualità ed esemplarità sotto il profilo architettonico, estetico, culturale, sociale e dei costi.
Il Comune svolge il ruolo di promotore e coordinatore delle iniziative e cura la rendicontazione degli interventi. Raccoglie inoltre le richieste di contributo dei privati, che devono essere accompagnate da schede descrittive e dal quadro finanziario dell’opera.
Documentazione richiesta
Il programma comunale deve essere corredato da una documentazione minima che comprenda:
- relazione illustrativa delle caratteristiche e della qualità del centro storico, del territorio e delle reti intercomunali di appartenenza;
- descrizione e valutazione qualitativa degli interventi;
- valutazione degli effetti sul sistema dei servizi pubblici e sull’economia locale;
- quadro economico riepilogativo con entità complessiva e analitica dell’intervento;
- strumenti di tutela e salvaguardia;
- indicazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti, con i rispettivi progetti e impegni.
Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla Giunta regionale dal Sindaco del Comune in cui si trova il borgo e devono essere corredate da:
- progetto di massima;
- relazione tecnica;
- piano di compatibilità dei singoli progetti, anche privati, con gli obiettivi del programma;
- dichiarazione di non aver richiesto o ottenuto per le stesse opere contributi regionali o statali.
Aggiornamento dell’elenco dei borghi
L’elenco dei Comuni riconosciuti come borghi storici è aggiornato e integrato con provvedimento della Giunta regionale.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente di non comportare implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.
Vigenza e attualità della disciplina
Il provvedimento risulta vigente e non contiene un termine finale di efficacia. Non emergono, dal testo fornito, limiti temporali di applicazione o regime transitorio specifico.
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