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Ordinanza

Ordinanza n. 4522/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del “Bando per l’assegnazione di stalli destinati all’attività di servizio di linea di collegamento aeroportuale presso l’aeroporto di Milano Malpensa”, pubblicato da SEA S.p.a. sul proprio sito istituzionale in data 14 maggio 2026 e conosciuto dalla Ricorrente in pari data; dello schema di “Accordo per operatori di Cluster 1 – Milano Malpensa/Milano centrale” e di ogni altro allegato al bando di gara; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 settembre 2026: - della nota di SEA del 10 luglio 2026 (doc. 38), nella parte in cui la medesima SEA ha invitato gli operatori, qui indicati come controinteressati e che hanno presentato domanda per l’assegnazione degli stalli, a sottoscrivere i relativi contratti, precisando che “decorsi 15 giorni dal ricevimento” della nota in questione “tutti gli operatori non ancora muniti di regolare contratto ai sensi del bando, saranno tenuti a rispettare i regolamenti riguardanti la sosta e la mobilità esposti nelle relative aree del sedime aeroportuale, in particolare a quella oggetto del bando che prevede per gli operatori non contrattualizzati l’applicazione della tariffa unica pubblicata di 60,00 euro per ogni accesso”, nonché “della penale di € 500,00 per ogni infrazione accertata oltre l’eventuale disabilitazione dell’accesso all’area di carico per cinque giorni”; - di ogni atto presupposto alla nota di SEA del 10 luglio 2026, lì non menzionati, non comunicati alla ricorrente e non noti, salvo quanto precisato, che dispongano o attestino l’assegnazione degli stalli ai controinteressati. Con riserva di proporre domanda di risarcimento del danno, per equivalente o in forma specifica, nei modi e nei termini indicati dall’art. 30 c.p.a.

Giustizia amministrativa202602358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né la questione pregiudiziale sull'applicabilità dell'art. 119 c.p.a. Ha disposto il rinvio della trattazione nel merito all'udienza pubblica del 21 gennaio 2027, tenendo conto della concorde richiesta di rinvio della ricorrente e di SEA. Il testo non contiene una statuizione sulle spese.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando SEA per l'assegnazione di stalli destinati al servizio di collegamento aeroportuale a Milano Malpensa, relativi allegati e, con motivi aggiunti, nota SEA del 10 luglio 2026 sull'invito alla sottoscrizione dei contratti e sulle tariffe e penali applicabili agli operatori non contrattualizzati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Caronte S.r.l. ha impugnato il bando pubblicato da SEA il 14 maggio 2026, lo schema di accordo e gli allegati, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenziali. Con motivi aggiunti depositati il 23 settembre 2026 ha contestato la nota SEA del 10 luglio 2026, con cui gli operatori risultati assegnatari erano invitati a sottoscrivere i contratti e si avvertivano gli operatori non contrattualizzati che, dopo 15 giorni, sarebbero stati assoggettati alla tariffa di 60 euro per accesso, alla penale di 500 euro per infrazione e alla possibile disabilitazione dell'accesso all'area di carico per cinque giorni. La ricorrente ha riservato la domanda risarcitoria. In questa ordinanza non sono esaminati i motivi di merito: è ancora da decidere, quale questione pregiudiziale rispetto ai termini a difesa e in particolare ai motivi aggiunti, se sia applicabile il rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a. La ricorrente e SEA hanno concordemente chiesto il rinvio della trattazione.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    Considerato che è in discussione, sotto il profilo del rito, l’applicabilità dell’art. 119 c.p.a., su cui questo Collegio non si è ancora pronunciato, questione pregiudiziale in relazione al rispetto dei termini a difesa, in particolare quanto al ricorso per motivi aggiunti;

    L'ordinanza non risolve la questione circa l'applicabilità del rito abbreviato; la individua come questione pregiudiziale da esaminare in relazione al rispetto dei termini a difesa, specialmente per i motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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