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Sentenza

Sentenza n. 994/2026 - Lecce, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento e la declaratoria a) dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gallipoli sull’istanza del 18.9.2024; b) dell’obbligo della p.A. di provvedere espressamente sull’istanza di cui al precedente punto a); nonché per la condanna - del Comune di Gallipoli a provvedere sull’istanza di cui al precedente punto a) nel termine designato ex art. 117, II comma, c.p.a.; per la nomina di un commissario “ad acta” incaricato di: - concludere il procedimento in caso di inerzia serbata dal Comune oltre il termine per l’adempimento spontaneo. e, in subordine, per l’accertamento e la declaratoria del diritto: della Società ad ottenere la concessione sino al 28 ottobre 2030, con decorrenza della durata della concessione dal momento dell’effettivo esercizio della stessa, ossia dal giorno di pubblicazione della sentenza n. 1138/2024, ossia dal 28 ottobre 2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da UT5 S.R.L. il 04/05/2025: per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari, -della nota del Settore 4 Gestione del territorio, del Patrimonio e Innovazione del Gallipoli del 11.04.2025 prot. n. 21786; -di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202500326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che ha qualificato come richiesta di proroga l'istanza di rettifica del termine della concessione demaniale e l'ha respinta perché prematura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società era titolare della concessione demaniale marittima n. 6/2022, avente durata di sei anni e scadenza al 14 marzo 2028, per l'installazione di uno stabilimento balneare. Dopo aver ottenuto giudizialmente il riconoscimento della formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire e l'annullamento dell'autotutela comunale sul titolo edilizio tacito, la società ha chiesto al Comune di rettificare o adeguare il termine finale della concessione, sostenendo di non aver potuto godere effettivamente dell'intera durata concessoria per vicende amministrative e processuali imputabili alla mancata disponibilità del titolo edilizio. Il silenzio comunale sull'istanza del 18 settembre 2024 è stato inizialmente impugnato ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato la nota dell'11 aprile 2025, qualificando l'istanza come domanda di proroga riconducibile all'autotutela decisoria confermativa, escludendo l'obbligo di provvedere e ritenendo prematuro esaminare la richiesta poiché la concessione sarebbe scaduta nel 2028. La società ha impugnato la nota con motivi aggiunti, deducendo violazione degli artt. 1 e 2 e dell'art. 10-bis l. 241/1990, violazione dell'art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il Comune ha successivamente riscontrato l'istanza con la nota impugnata mediante motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha ritenuto viziata la qualificazione dell'istanza come richiesta di proroga, rilevando che dal suo tenore letterale emergeva invece una domanda di rettifica o adeguamento del termine concessorio alla luce delle vicende edilizie e processuali che avevano impedito il godimento effettivo dell'area per l'intera durata di sei anni. La nota comunale non esplicitava le ragioni né l'iter istruttorio in base ai quali l'amministrazione aveva operato tale qualificazione. Inoltre, l'affermazione secondo cui non sarebbe stata concretamente possibile alcuna adeguamento della durata concessoria non risultava confortata dagli atti e appariva contraddetta da una precedente nota comunale che sembrava subordinare la quantificazione dei canoni alla definizione del procedimento edilizio. Il provvedimento è stato quindi annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    L'amministrazione è tenuta a esaminare e definire l'istanza secondo il suo effettivo contenuto, svolgendo un'istruttoria adeguata e fornendo una risposta motivata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica decisione su tale censura, assorbita dopo l'accoglimento per difetto di istruttoria e motivazione.

  • art. 97 Cost.

    La violazione è stata dedotta in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza una specifica autonoma statuizione, essendo il provvedimento annullato per difetto di istruttoria e motivazione.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento dell'azione contro il silenzio; il ricorso è divenuto improcedibile perché l'amministrazione ha successivamente provveduto.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dell'adozione del provvedimento espresso durante il giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione riscontra espressamente l'istanza durante il giudizio instaurato contro il silenzio, l'azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre l'eventuale provvedimento espresso può essere impugnato con motivi aggiunti.
  • L'amministrazione deve qualificare l'istanza del privato in base al suo contenuto sostanziale e al tenore letterale, senza ricondurla a una diversa categoria giuridica in assenza di un'adeguata istruttoria e di una motivazione esplicita.
  • È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento che respinge una richiesta di adeguamento della durata di una concessione qualificandola apoditticamente come domanda di proroga, senza confrontarsi con le circostanze amministrative e processuali dedotte dall'istante che avrebbero impedito il godimento effettivo del bene per l'intera durata concessoria.
  • La motivazione amministrativa deve confrontarsi con gli elementi documentali rilevanti del procedimento; una determinazione è illegittima quando l'assunto posto a fondamento del diniego risulta contraddetto da precedenti atti della stessa amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereSilenzio della pubblica amministrazione

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