Sentenza n. 15080/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irricevibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Roma aveva dichiarato irricevibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo insussistente una chiara e certa sistemazione alloggiativa e non idonea la residenza anagrafica presso l’indirizzo convenzionale di Via Modesta Valenti, destinato all’iscrizione dei soggetti senza fissa dimora. Con un unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 e 5-bis, e 6, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 9, 11, 13, 14 e 15 del d.P.R. n. 394/1999, degli artt. 1 e 2, comma 1, della l. n. 1228/1954 e del d.P.R. n. 223/1989, nonché dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del presupposto storico, vizio di motivazione e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che l’iscrizione anagrafica presso l’indirizzo convenzionale costituisse titolo valido ai fini anagrafici, che la normativa sul rinnovo del permesso non imponesse la disponibilità di un alloggio reale o di una sistemazione abitativa certa quale requisito autonomo, che l’Amministrazione non avesse dimostrato un uso abusivo o elusivo della residenza virtuale e che la medesima iscrizione fosse stata ritenuta idonea in occasione del precedente rilascio del permesso. Ha contestato altresì l’adeguatezza dell’istruttoria sulla propria effettiva dimora abituale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha chiarito che l’iscrizione anagrafica presso un indirizzo convenzionale per persone senza fissa dimora non costituisce, di per sé, ostacolo automatico al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; tuttavia, tale iscrizione non esonera l’interessato dall’obbligo di collaborare al procedimento fornendo elementi concreti sulla propria effettiva situazione abitativa e sulla reperibilità nel territorio. La certezza della situazione alloggiativa è stata ritenuta elemento rilevante per il rilascio e il rinnovo del titolo, poiché il permesso non può essere riconosciuto in presenza di sostanziale irreperibilità dello straniero. Nel caso concreto, la Questura aveva attivato il contraddittorio mediante comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, indicando l’indirizzo convenzionale e chiedendo osservazioni e documentazione sulla dimora effettiva. Il ricorrente si era limitato a richiamare l’iscrizione anagrafica e ad affermare genericamente di dimorare nel Comune di Roma, senza indicare un luogo concreto di dimora né produrre documenti verificabili. Il riferimento, formulato in giudizio, a una presunta dimora in Via Casilina non è stato ritenuto decisivo, perché non era stato rappresentato nel procedimento e non era stato adeguatamente provato. Il giudice ha quindi escluso che l’atto fosse fondato sulla sola residenza virtuale, ravvisando invece la persistente mancanza di elementi utili ad accertare l’effettiva dimora e reperibilità del richiedente. Sono state pertanto ritenute infondate le censure di difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per il mancato deposito di una memoria difensiva da parte delle Amministrazioni.
Norme richiamate
art. 5, commi 5 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
La certezza della situazione abitativa costituisce per lo straniero un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, sia per il lavoro autonomo che per il lavoro subordinato, non potendo essere rilasciato o rinnovato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero.
La certezza della situazione abitativa e la concreta reperibilità dello straniero costituiscono elementi rilevanti ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La Questura di Roma, mediante la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ha rappresentato all’interessato che l’indirizzo dichiarato coincideva con l’indirizzo convenzionale di via Modesta Valenti, utilizzato per l’iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora, evidenziando l’assenza di una “chiara e certa sistemazione alloggiativa” e invitandolo espressamente a fornire osservazioni e documentazione idonee a chiarire la propria effettiva situazione abitativa.
La comunicazione dei motivi ostativi assolve alla funzione di instaurare il contraddittorio e consentire all’interessato di fornire chiarimenti e documentazione sulla situazione abitativa contestata.
art. 3 l. n. 241/1990
Ne consegue l’infondatezza delle dedotte censure di difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
Non sussiste carenza di motivazione quando il provvedimento individua la persistente mancanza di elementi idonei ad accertare l’effettiva dimora e la reperibilità del richiedente, dopo una specifica interlocuzione procedimentale.
artt. 1 e 2, comma 1, l. n. 1228/1954
L’iscrizione anagrafica presso un indirizzo convenzionale destinato ai soggetti senza fissa dimora non costituisca, di per sé sola, elemento ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, non potendo l’Amministrazione desumere automaticamente dalla natura “virtuale” della residenza l’assenza di una dimora abituale o l’insussistenza dei requisiti richiesti per il soggiorno.
La residenza anagrafica convenzionale è astrattamente compatibile con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e non consente, da sola, di presumere l’assenza di una dimora abituale; resta però necessario fornire elementi concreti sulla situazione abitativa effettiva.
d.P.R. n. 223/1989
L’iscrizione anagrafica presso un indirizzo convenzionale destinato ai soggetti senza fissa dimora non costituisca, di per sé sola, elemento ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, non potendo l’Amministrazione desumere automaticamente dalla natura “virtuale” della residenza l’assenza di una dimora abituale o l’insussistenza dei requisiti richiesti per il soggiorno.
La disciplina anagrafica dell’indirizzo convenzionale non impedisce automaticamente il rinnovo del titolo di soggiorno, ma non sostituisce la prova della concreta dimora e reperibilità dello straniero.
Massime di principio
- L’iscrizione anagrafica presso un indirizzo convenzionale per persone senza fissa dimora non costituisce, da sola, causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; l’Amministrazione non può desumere automaticamente dalla residenza virtuale l’assenza di una dimora abituale.
- La certezza della situazione abitativa e la concreta reperibilità dello straniero costituiscono elementi rilevanti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, poiché il titolo non può essere riconosciuto in presenza di sostanziale irreperibilità.
- Quando l’Amministrazione contesta la situazione abitativa mediante una specifica comunicazione dei motivi ostativi, il richiedente ha un dovere di leale collaborazione e deve fornire elementi concreti e verificabili sulla propria dimora effettiva.
- Non sussiste difetto di istruttoria se l’Amministrazione ha instaurato il contraddittorio, ha indicato le ragioni ostative e ha chiesto documentazione, mentre l’interessato si è limitato ad allegazioni generiche senza fornire elementi nella propria esclusiva sfera di conoscibilità.
- Una circostanza abitativa non rappresentata durante il procedimento e non adeguatamente documentata in giudizio non è idonea a dimostrare l’illegittimità del provvedimento fondato sulla mancata verifica della dimora effettiva.
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