L.R. Calabria 29/2011
Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge delega la Giunta regionale della Calabria a predisporre tre testi unici per riordinare e coordinare la normativa regionale in materia di attività produttive, lavoro e istruzione-cultura-beni culturali. Stabilisce criteri di riordino, il termine di 180 giorni per trasmettere le proposte al Consiglio e prevede l’abrogazione espressa delle norme confluite nei testi unici. Include gli elenchi delle fonti normative da coordinare.
Delega alla Giunta regionale per la redazione di tre Testi unici in materia di attività produttive, lavoro e istruzione-cultura-beni culturali
Delega alla redazione di Testi unici regionali in materia di attività produttive, lavoro e istruzione-cultura-beni culturali
La legge regionale disciplina una delega alla Giunta regionale della Calabria, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, per la redazione di tre Testi unici destinati a riordinare e coordinare l’intera disciplina legislativa regionale in tre grandi ambiti: attività produttive, lavoro, istruzione-cultura-beni culturali. Il provvedimento ha natura organizzativa e di riordino normativo, senza introdurre una disciplina sostanziale autonoma di settore.
Oggetto della delega e fonti da ricomprendere
La Giunta regionale è autorizzata a predisporre tre distinti Testi unici relativi a:
- attività produttive;
- lavoro;
- istruzione, cultura e beni culturali.
Le fonti normative da inserire prioritariamente sono quelle elencate negli allegati A, B e C. La Giunta può inoltre integrare gli elenchi con disposizioni regolamentari e amministrative direttamente riferite ai singoli settori e può tenere conto anche delle leggi regionali solo parzialmente attinenti alle materie oggetto del riordino.
Criteri di redazione e contenuto dei Testi unici
I Testi unici devono essere strutturati in libri, titoli, capi e articoli, con rubrica ove mancante. Il riordino deve perseguire finalità di semplificazione e coerenza sistematica, mediante:
- adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo;
- eliminazione di ridondanze, sovrapposizioni e duplicazioni;
- indicazione delle disposizioni vigenti riordinate e coordinate;
- aggiornamento di denominazioni di organi o uffici e delle relative competenze;
- aggiornamento dei rinvii normativi non più attuali;
- correzione di errori materiali.
Il testo unico deve inoltre contenere un articolo finale unico con l’abrogazione espressa delle leggi e disposizioni che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle eventuali altre norme esterne al testo unico che siano abrogate.
Termini procedurali
Le proposte dei Testi unici, corredate da relazioni di accompagnamento, devono essere trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Regime delle abrogazioni
La legge prevede che ciascun Testo unico, una volta entrato in vigore, abroghi espressamente le disposizioni vigenti il cui contenuto sia stato recepito nel testo medesimo. L’abrogazione opera dunque con effetto dalla data di entrata in vigore del singolo Testo unico e non direttamente dalla legge delega.
Elenco delle materie e delle fonti normative ricomprese
Gli allegati individuano puntualmente le fonti da riordinare.
Attività produttive
L’allegato A ricomprende norme regionali in materia di artigianato, commercio e mercati, industria, oltre a regolamenti su tutela dei consumatori e osservatorio prezzi/consumi/attività produttive. Tra le fonti indicate vi sono, in particolare, disposizioni su:
- disciplina dell’artigianato e dell’artigianato artistico e tipico;
- accesso al credito e fondi di garanzia per imprese artigiane;
- mercati agroalimentari all’ingrosso;
- rivendite di quotidiani e periodici;
- commercio in sede fissa e su aree pubbliche;
- raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei;
- zona franca del porto di Gioia Tauro;
- distretti rurali e agroalimentari di qualità;
- consorzi fidi e insediamento delle imprese produttive;
- consorzi per aree, nuclei e zone di sviluppo industriale.
Lavoro
L’allegato B comprende norme su politiche attive del lavoro, lavoro sociale, servizi per l’impiego, diritto al lavoro delle persone con disabilità, stabilizzazione occupazionale, incentivi ai giovani laureati e consulte professionali. Le fonti richiamate riguardano, tra l’altro:
- occupazione giovanile;
- progetti socialmente utili;
- misure di politiche attive dell’impiego;
- politiche del lavoro e servizi per l’impiego;
- valorizzazione di ordini, collegi e associazioni professionali;
- promozione del diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- stabilizzazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- incentivi alla residenzialità dei giovani laureati.
Istruzione, cultura e beni culturali
L’allegato C elenca un ampio insieme di leggi regionali su promozione culturale, biblioteche, diritto allo studio, università, musei, teatri, fondazioni e istituti culturali, minoranze linguistiche e relazioni culturali. Tra i temi ricompresi figurano:
- promozione culturale e ricerca storica;
- biblioteche di enti locali e istituti bibliotecari regionali;
- diritto allo studio e diritto allo studio universitario;
- sostegno a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali;
- attività teatrali, musicali e artistiche;
- musei degli enti locali;
- tutela delle minoranze linguistiche e storiche;
- iniziative commemorative e giornate regionali;
- partecipazioni e adesioni della Regione a enti e fondazioni culturali.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Le disposizioni operative e di abrogazione sostanziale sono però collegate ai futuri Testi unici che la Giunta è delegata a redigere.
Stato di attualità
Il provvedimento ha oggi rilievo principalmente come legge di delega e di cornice per il riordino normativo regionale. Non introduce, da solo, una disciplina sostanziale applicativa di lungo periodo ed è quindi scarsamente utilizzabile come fonte autonoma operativa, se non per ricostruire il quadro del riordino e degli elenchi delle fonti da coordinare.
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