L.R. Calabria 34/2011
Ripianamento disavanzi esercizi 2005/2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza per il solo esercizio finanziario 2011 una spesa massima di 30.000 euro per concorrere al ripianamento dei disavanzi di gestione 2005-2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A., società partecipata dalla Regione Calabria al 25%. La copertura è assicurata tramite riduzione di pari importo di un fondo di bilancio. La Giunta è incaricata degli adempimenti contabili e del versamento della quota regionale.
Ripianamento del disavanzo del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A. per le annualità 2005-2010
Ripianamento dei disavanzi del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A.
La legge regionale della Calabria disciplina un intervento una tantum di partecipazione al ripianamento dei disavanzi di gestione del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A., società partecipata dalla Regione in misura pari al 25% insieme a Ministero delle infrastrutture, Comune e Provincia di Catanzaro. L’intervento è limitato alle annualità 2005-2010 e ha efficacia finanziaria nel solo esercizio 2011.
Ambito e finalità dell’intervento
La Regione concorre al ripianamento dei disavanzi relativi agli esercizi 2005-2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A., in attuazione degli impegni richiamati dal Protocollo d’intesa del 25 agosto 2003. La disposizione mira quindi a coprire una specifica situazione debitoria pregressa della società partecipata, senza introdurre una disciplina generale o permanente.
Misura dell’onere e imputazione in bilancio
Per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 30.000 euro, da allocare in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011. La norma definisce espressamente il tetto massimo dell’intervento e lo collega a un preciso stanziamento di bilancio regionale.
Copertura finanziaria
La copertura dell’onere è assicurata mediante la contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto all’UPB 8.1.01.02, capitolo 7001201, destinato al fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi successivi all’approvazione del bilancio, con spese per investimenti. La legge indica che tale fondo presenta la necessaria disponibilità.
Competenze della Giunta regionale
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche e integrazioni necessarie al documento tecnico previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Alla Giunta è inoltre attribuito il compito di compiere tutti gli atti necessari per il versamento della quota a carico della Regione, quindi gli adempimenti operativi e contabili conseguenti all’autorizzazione di spesa.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trattandosi di una misura riferita a un esercizio finanziario e a disavanzi già individuati, la sua applicabilità pratica è limitata all’intervento previsto per il 2011.
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