L.R. Calabria 32/2011
Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Agricoltura e
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 32/2011 delega la Giunta a predisporre due Testi unici, uno per l’agricoltura e uno per i lavori pubblici, riordinando e coordinando la normativa regionale vigente indicata negli allegati. La Giunta deve trasmettere le proposte al Consiglio entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, che decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
Delega alla Giunta regionale per la redazione di testi unici in materia di agricoltura e lavori pubblici
Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi unici in materia di agricoltura e lavori pubblici
La legge regionale della Calabria n. 32 del 2011 attribuisce alla Giunta regionale il compito di predisporre due Testi unici di riordino e coordinamento della disciplina legislativa regionale in materia di agricoltura e di lavori pubblici. Il provvedimento opera quindi come legge di indirizzo e delega normativa, limitata al territorio della Regione Calabria.
Oggetto e finalità della delega
La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, a redigere due distinti Testi unici:
- uno in materia di agricoltura;
- uno in materia di lavori pubblici.
La finalità è il riordino e coordinamento dell’intera disciplina legislativa regionale nei due settori, con inserimento prioritario delle fonti elencate negli allegati A e B. La Giunta può inoltre integrare tali elenchi con disposizioni regolamentari e amministrative direttamente riferite ai singoli settori, nonché considerare leggi regionali solo parzialmente attinenti alle materie oggetto di riordino.
Criteri di redazione e contenuti del riordino
I Testi unici devono essere strutturati, se necessario, in libri, titoli, capi e articoli, con rubrica per ciascun articolo privo di titolo.
Il riordino deve rispettare questi criteri:
- adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo;
- modifiche necessarie a garantire coerenza logica e sistematica, eliminando ridondanze, sovrapposizioni e duplicazioni;
- elencazione delle disposizioni vigenti riordinate e coordinate;
- inserimento in un unico articolo finale dell’abrogazione espressa delle leggi e delle norme che hanno concorso alla formazione del Testo unico, nonché di eventuali altre disposizioni esterne al Testo unico da abrogare;
- aggiornamento di denominazioni di organi o uffici in relazione a nuove denominazioni o competenze;
- semplificazione delle procedure amministrative;
- aggiornamento dei rinvii normativi non più coerenti con lo stato della legislazione;
- correzione di errori materiali.
Termini procedurali
Le proposte di Testo unico, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, devono essere trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Fonti normative da ricomprendere nel Testo unico agricoltura
L’allegato A elenca, come base del riordino in materia agricola, numerose leggi regionali dal 1975 al 2008, tra cui interventi su infrastrutture rurali e bonifica, associazioni dei produttori agricoli, produzione di patate da seme, consorzi fidi, mercati agroalimentari, contributi alle organizzazioni professionali agricole, riserve naturali, associazione allevatori, procedimenti per provvidenze in agricoltura, forestazione e difesa del suolo, fondo per accertamenti in agricoltura, funzioni amministrative in materia agricola trasferite alla Regione, ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole, servizi di sviluppo agricolo, anagrafe delle aziende agricole, interventi per il settore agricolo e agroalimentare, tutela del bergamotto, consorzi di garanzia fidi, bonifica e consorzi di bonifica, sostegno agli agricoltori calabresi, distretti rurali e agroalimentari di qualità, tutela del cedro, liquidazione di un consorzio di bonifica, norme di carattere ordinamentale e finanziario, promozione del consumo di prodotti agricoli regionali e trasformazione del rapporto di lavoro degli operai agricoli dell’ARSSA.
Fonti normative da ricomprendere nel Testo unico lavori pubblici
L’allegato B individua le fonti da riordinare in materia di lavori pubblici e materie connesse, tra cui: infrastrutture rurali e opere pubbliche di bonifica, procedure e deleghe agli enti locali per le opere pubbliche, edilizia scolastica, ufficio geologico regionale, alloggi di edilizia residenziale pubblica, anagrafe dell’utenza e censimento degli alloggi pubblici, opere pubbliche di interesse regionale e accelerazione delle procedure, interventi termali, apprestamenti difensivi calabresi, finanziamento di opere pubbliche, impianti elettrici ed elettronici, regolarizzazione di occupazioni senza titolo di alloggi ERP, riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica, contributi alle Province per la manutenzione della rete viaria, canoni di locazione degli alloggi ERP, organo tecnico consultivo temporaneo, eliminazione delle barriere architettoniche, accesso al mare per persone con problemi motori, piano opere pubbliche, immobili confiscati alla criminalità mafiosa, istituzione della Stazione Unica Appaltante e disciplina della trasparenza negli appalti, programmi di edilizia sociale.
Entrata in vigore e portata temporale
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La sua efficacia è funzionale alla predisposizione dei Testi unici entro il termine di 180 giorni; il contenuto non introduce direttamente misure sostanziali permanenti, ma una delega di riordino. Pertanto l’utilità pratica dell’atto è essenzialmente storica e preparatoria rispetto ai Testi unici che dovevano essere elaborati.
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