Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 31/2011

Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34/2010 (Partecipazione

Normativa regionaleL.R. Calabria 31/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale sulla partecipazione alla società “Progetto Magna Graecia” autorizzando la Giunta a costituire una società in house, interamente pubblica e a maggioranza regionale, per valorizzare aree archeologiche della Calabria, previa intesa con lo Stato e accordi di valorizzazione ex art. 112 del Codice dei beni culturali. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Costituzione di una società in house per la valorizzazione di aree archeologiche calabresi

Costituzione di una società in house per la valorizzazione delle aree archeologiche

La legge regionale della Calabria interviene sulla disciplina relativa alla partecipazione regionale alla società “Progetto Magna Graecia”, sostituendo il contenuto del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 34/2010. L’obiettivo è consentire alla Giunta regionale di avviare e perfezionare la costituzione di una società in house interamente pubblica, con partecipazione maggioritaria della Regione, destinata alla valorizzazione di aree archeologiche presenti nel territorio calabrese.

Finalità e assetto della società

La società deve avere natura di società in house e capitale interamente pubblico. La Regione Calabria deve detenere una partecipazione maggioritaria. La funzione attribuita alla società è la valorizzazione delle aree archeologiche situate nel territorio regionale.

Rapporti con Stato e strumenti di valorizzazione

La costituzione e l’eventuale operatività della società sono subordinate all’intesa con lo Stato e alla stipula di appositi accordi di valorizzazione ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La norma prevede anche la possibilità che alla società siano concessi in gestione specifici beni o aree archeologiche, ove ciò sia ritenuto opportuno nell’ambito di tali accordi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Non sono previsti termini transitori ulteriori.

Attualità della disciplina

La disposizione ha carattere puntuale e opera come modifica di una disciplina organizzativa finalizzata alla costituzione della società. Non contiene scadenze finanziarie o temporanee legate a esercizi conclusi, né elementi che ne rendano di per sé superata l’applicazione; resta quindi una modifica normativa potenzialmente utile se la disciplina originaria è ancora vigente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.