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Risoluzione

Risoluzione n. 174 del 20/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esclude il regime agevolato dell’art. 51, comma 2, lett. g) TUIR quando le azioni assegnate ai dipendenti siano cedute prima di tre anni, anche se la cessione è obbligatoria per regolamento interno in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Interpello su tassazione delle azioni assegnate ai dipendenti e cessione entro tre anni

Interpello Alfa S.p.A. su cessione anticipata di azioni ai dipendenti

La risoluzione esamina un interpello relativo all’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR alle azioni assegnate ai dipendenti nell’ambito di un piano di incentivazione azionaria. Il tema centrale è stabilire se la cessione delle azioni entro il triennio, quando imposta dal regolamento del piano in caso di cessazione del rapporto di lavoro, faccia decadere o meno il beneficio fiscale.

Fattispecie rappresentata dalla società istante

La società istante ha introdotto un piano di azionariato rivolto ai dipendenti mediante assegnazione di azioni della società lussemburghese Beta, di cui la società istante è socio accomandatario. Le azioni sono offerte a prezzo scontato con l’obiettivo di fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 51, comma 2, lett. g) TUIR.

Le azioni assegnate sono depositate presso una fiduciaria italiana in un deposito vincolato intestato al dipendente e non possono essere cedute per almeno tre anni dalla data di assegnazione, in coerenza con la disciplina francese richiamata nel caso.

Lo statuto della società emittente e il regolamento del piano prevedono che la qualifica di socio spetti solo a persone fisiche dipendenti della società istante o di altre società del gruppo Alfa. Inoltre, se il socio perde lo status di dipendente di una società del gruppo, le azioni devono essere coattivamente cedute o riscattate.

Quesito posto all’Agenzia

La società chiede se la cessione delle azioni entro il triennio, avvenuta con modalità coattive e senza margine di scelta per l’ex dipendente né sul momento né sul prezzo, comporti la perdita del regime fiscale di favore previsto dall’art. 51, comma 2, lett. g) TUIR.

Posizione dell’istante

Secondo la società, la cessione coattiva entro i tre anni non dovrebbe compromettere l’agevolazione fiscale. Ciò perché:

  • il trasferimento avviene in forma obbligatoria;
  • il dipendente non ha alcuna possibilità di scelta;
  • non è lasciata alcuna facoltà di monetizzazione libera del valore delle azioni;
  • il momento e il prezzo della cessione non dipendono dalla volontà del dipendente.

La società ritiene quindi che la fattispecie non sia elusiva e resti compatibile con il regime dell’“azionariato popolare”.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che l’art. 51, comma 2, lett. g) TUIR prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, entro il limite complessivo di euro 2.065,83 per periodo d’imposta, a condizione che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro e non siano comunque cedute prima di tre anni dalla percezione.

Se le azioni vengono cedute prima del termine triennale, l’importo non tassato al momento dell’acquisto deve essere assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta della cessione.

Chiarimenti interpretativi dell’Agenzia

L’Agenzia richiama i propri precedenti chiarimenti, secondo cui il vincolo temporale di mantenimento delle azioni serve a evitare che l’operazione sia usata per sottrarre parte della retribuzione alla tassazione progressiva. Il legislatore ha inoltre inteso favorire una reale fidelizzazione del dipendente, in linea con la logica incentivante delle stock option.

È richiamata in particolare la risoluzione n. 118/E del 12 agosto 2005, che ha precisato che:

  • la cessione delle azioni prima del triennio comporta la tassazione dell’importo non imponibile al momento dell’acquisto, come compenso in natura di lavoro dipendente;
  • analogo recupero a tassazione opera in caso di riacquisto da parte del datore di lavoro o della società emittente, indipendentemente dal periodo di possesso.

In quella sede era stata ritenuta non pregiudizievole, ai fini del beneficio fiscale, la cessione entro il triennio quando dipendente da un obbligo di legge, poiché non configurabile una fattispecie elusiva.

Valutazione del caso concreto

L’Agenzia distingue il caso richiamato nella risoluzione n. 118/E del 2005 da quello oggetto dell’interpello. Nel caso allora esaminato, la cessione obbligatoria derivava dall’esercizio di un diritto previsto da disposizioni normative vigenti, e quindi da una fonte legale esterna al piano aziendale.

Nel caso attuale, invece, il vincolo di indisponibilità per trentasei mesi e l’obbligo di cessione in caso di pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro discendono dal regolamento del piano azionario. Pur trattandosi di una cessione obbligatoria e non liberamente scelta dal dipendente, l’Agenzia ritiene che tali disposizioni regolamentari non possano essere equiparate a disposizioni di legge.

Di conseguenza, non risultano rispettati i requisiti richiesti dall’art. 51 TUIR per l’applicazione della tassazione agevolata.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non condivide la soluzione proposta dall’istante. Il valore delle azioni assegnate ai dipendenti deve essere assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente quando le azioni siano cedute prima del decorso di tre anni dalla data di assegnazione, anche se la cessione avviene per effetto dell’interruzione del rapporto di lavoro e in base al regolamento del piano.

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