Risoluzione n. 175 del 20/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota IVA agevolata del 4% si applica ai sussidi tecnici e informatici destinati a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti disabili, ma solo alle condizioni previste dalla normativa. Se gli ausili informatici sono, per le loro caratteristiche, utilizzabili unicamente ed esclusivamente da soggetti non vedenti, l’agevolazione spetta senza necessità di certificazione sanitaria; in caso contrario occorre la documentazione prevista dal DM 14 marzo 1998.
IVA agevolata 4% per ausili informatici destinati ai non vedenti
IVA agevolata per ausili informatici destinati ai non vedenti
La risoluzione esamina la possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata del 4% all’acquisto di ausili informatici destinati alla formazione professionale dei non vedenti. Il chiarimento riguarda l’interpretazione dell’art. 2, comma 9, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996 e individua le condizioni per riconoscere l’agevolazione.
Quesito presentato
L’istituto per ciechi Alfa, impegnato nella formazione professionale dei privi di vista, intende acquistare nuovi ausili informatici per aggiornare l’attività didattica. Chiede se tali acquisti possano essere assoggettati all’IVA agevolata del 4%.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che l’acquisto debba beneficiare dell’aliquota IVA del 4% perché gli ausili verrebbero utilizzati esclusivamente da soggetti non vedenti.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama:
- l’art. 2, comma 9, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che prevede l’IVA al 4% per le spese relative a sussidi tecnici e informatici diretti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge n. 104 del 1992;
- il DM 14 marzo 1998 del Ministero delle Finanze, che disciplina condizioni e modalità per l’applicazione dell’aliquota agevolata;
- in particolare, l’art. 2, comma 2, del DM 14 marzo 1998, secondo cui il soggetto disabile deve produrre il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla ASL competente e la prescrizione autorizzativa del medico specialista della ASL, da cui risulti il collegamento funzionale tra sussidio e menomazione.
Natura personale dell’agevolazione
L’Agenzia osserva che l’agevolazione IVA è di natura personale e si applica alle cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei confronti dei soggetti disabili o di coloro che li abbiano a carico. La mera destinazione del bene a un soggetto con handicap non è, da sola, sufficiente in ogni caso.
Chiarimenti interpretativi richiamati
Viene richiamata la risoluzione n. 253 del 31 luglio 2002, che ha precisato che, per ottenere l’agevolazione, occorre verificare se il bene sia qualificabile come protesi o ausilio e se sia inerente a menomazioni funzionali permanenti.
La risoluzione distingue due categorie di ausili:
- ausili che, per loro natura, possono essere utilizzati esclusivamente da soggetti con menomazioni funzionali permanenti: in questo caso non occorre la certificazione sanitaria, perché non vi sono dubbi sulla loro funzione;
- beni che possono costituire ausili ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di utilizzi diversi: in tal caso è necessaria un’adeguata certificazione sanitaria che ne attesti l’utilizzazione da parte del soggetto disabile.
Applicazione al caso concreto
Con riferimento agli ausili informatici che l’istituto intende acquistare, l’Agenzia afferma che, se tali beni hanno caratteristiche tecniche tali da consentirne l’uso unicamente ed esclusivamente da soggetti non vedenti, l’aliquota IVA agevolata del 4% è applicabile senza necessità di acquisire certificazioni sanitarie.
Conclusione
La risposta è positiva, ma subordinata alla verifica delle caratteristiche specifiche dei beni: l’IVA al 4% spetta solo se gli ausili informatici sono utilizzabili esclusivamente da non vedenti; in tal caso non è richiesta alcuna certificazione sanitaria. La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.
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