Sentenza del 13/07/2015 n. 6387 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Raddoppio dei termini - Limiti - Termine per la denunzia penale - Riapertura del termine ordinario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini è stato ritenuto non applicabile quando la denuncia penale è stata presentata dopo la maturazione del termine ordinario di decadenza. La norma può estendere un termine ancora pendente, ma non può riaprire termini già definitivamente scaduti. L’accertamento tardivo, fondato su tale riapertura, deve quindi essere considerato illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità del raddoppio dei termini ordinari di decadenza per l’accertamento, previsto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 223/2006, convertito dalla l. 248/2006, in presenza di una possibile violazione penalmente rilevante. Il principio affermato è che la denuncia all’autorità giudiziaria deve intervenire quando il termine ordinario di decadenza è ancora in corso. Non è invece possibile utilizzare la denuncia per riaprire o raddoppiare un termine ordinario già scaduto, poiché ciò comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del contribuente.
Norme richiamate
Art. 37, comma 24, d.l. 223/2006, convertito dalla l. 248/2006
La ratio è quella di "estendere i termini per l’accertamento e non riaprire termini già ‘chiusi’ per effetto dello spirare dei termini decadenziali ordinari".
Il raddoppio dei termini opera soltanto se, al momento della denuncia penale, il termine ordinario non è ancora scaduto. La norma non attribuisce all’Amministrazione il potere di riaprire termini già maturati.
Art. 24 Costituzione
L’interpretazione che consentisse di riaprire indefinitamente termini già scaduti sarebbe in contrasto con il diritto di difesa, perché esporrebbe il contribuente ad accertamenti molto tempo dopo la scadenza ordinaria e comprometterebbe la certezza delle situazioni giuridiche.
Termini ordinari di decadenza per l’accertamento
Quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o cinque anni da quella in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
La scadenza del termine ordinario determina la definitività della posizione del contribuente. Un successivo evento, come la denuncia penale, non può far rivivere il potere di accertamento già decaduto.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini può operare solo se la denuncia penale interviene prima della scadenza del termine ordinario di decadenza.
- Una denuncia presentata dopo la scadenza del termine ordinario non può riaprire né far rivivere il potere di accertamento dell’Amministrazione.
- Quando si valuta la tempestività di un accertamento raddoppiato, occorre verificare prima la data di scadenza del termine ordinario e poi la data della denuncia all’autorità giudiziaria.
- Le norme che estendono i termini decadenziali devono essere interpretate restrittivamente, per tutelare la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del contribuente.
- L’Amministrazione non può ottenere indirettamente un termine illimitato o comunque molto prolungato attraverso una denuncia penale presentata quando il termine fiscale è già scaduto.
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