Cassazione Penale, Sentenza n. 17829/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 30/10/2022 della Corte d'appello di Genova che aveva aumentato la pena inflitta in primo grado per: tentato furto di due rasoi in un supermercato e per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Il ricorrente contestava, in particolare, la qualificazione e la valorizzazione della recidiva specifica, il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti, l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.2 cod. pen. per aver fornito false generalità al fine di assicurarsi l'impunità, e l'aumento della pena in continuazione senza applicare la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente a due profili e infondato per il resto. Ha ritenuto errata la valutazione della recidiva specifica da parte della Corte d'appello, perché il precedente ritenuto non risultava dal casellario (e un altro precedente era stato archiviato per particolare tenuità e quindi non computabile come condanna per delitto non colposo). Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello ha aumentato la pena per continuazione con una precedente condanna senza tener conto (né esplicitarlo) della riduzione di un terzo propria del rito abbreviato, adottato in entrambi i procedimenti. Per questi motivi la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione. Sono state invece respinte le censure sulla determinazione della pena nel resto e confermato il riconoscimento dell'aggravante ex art. 61 n.2 cod. pen. (uso delle false generalità per conseguire l'impunità).
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Rilevato come norma relativa al reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità; la condotta è stata valutata dal giudice come reato non lieve e rilevante ai fini della determinazione della pena.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Aggravante riconosciuta perché la Corte d'appello ha ritenuto che le false generalità fossero prestate con la finalità di assicurarsi l'impunità rispetto al tentato furto; la Cassazione ha ritenuto questa valutazione di merito logica e corretta.
art. 99 cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle precedenti condanne: una archiviazione per particolare tenuità non è computabile come condanna per delitto non colposo ai fini della recidiva.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione: applicata dalla Corte d'appello per aumentare la pena complessiva in ragione della continuazione fra i reati; la Cassazione ha rilevato che nell'aumentare la pena occorre tenere conto anche degli effetti del rito abbreviato adottato nei procedimenti connessi.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri legali di determinazione della pena richiamati dalla Corte di Cassazione per valutare la correttezza motivazionale della quantificazione della pena: la Corte può valutare l'adeguatezza della pena se la motivazione non è manifestamente illogica.
Riduzione per il rito abbreviato (principio consolidato)
Principio richiamato: la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato deve essere considerata dal giudice anche nella quantificazione dell'aumento per continuazione e deve risultare espressamente dalla motivazione; l'omissione comporta vizio da annullare.
Massime di principio
- La recidiva specifica non può essere desunta da precedenti che non risultano dal casellario o da atti che siano stati archiviati per particolare tenuità: il giudice deve verificare e motivare la sussistenza effettiva della condanna pregressa.
- Quando si opera il bilanciamento tra aggravanti (inclusa la recidiva) e attenuanti, la decisione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente; valutazioni di merito adeguatamente motivate restano prevalenti.
- L'aggravante ex art. 61 n.2 cod. pen. può essere riconosciuta se è dimostrabile la finalità di assicurarsi l'impunità mediante il comportamento (es. fornire false generalità subito dopo un reato), ed è valutazione di merito che richiede motivazione specifica.
- Se si aumenta la pena per continuazione con una precedente condanna emessa con rito abbreviato, il giudice deve esplicitamente tener conto (e motivare di aver tenuto conto) della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato; l'omissione di tale riferimento è motivo di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- Le censure che mirano a una rivalutazione dei fatti o della congruità della pena, se la sentenza di merito contiene motivazione aderente ai criteri di legge e non manifestamente illogica, sono generalmente inammissibili in sede di legittimità.
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