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Regolamento

R.R. Lombardia 3/2012

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia (artt. 20 - 21 del d.lgs. n. 196/2003)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 3/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento individua, per Giunta regionale, aziende sanitarie, enti e agenzie regionali ed enti vigilati dalla Regione Lombardia, i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni consentite nello svolgimento di funzioni istituzionali. Si applica solo ai trattamenti necessari per finalità di rilevante interesse pubblico e nei limiti delle schede allegate. È entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL ed ha abrogato il r.r. 18 luglio 2006, n. 9.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione Lombardia

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione Lombardia

Il regolamento disciplina, per il territorio della Regione Lombardia, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti sottoposti a indirizzo e controllo regionale. La disciplina riguarda i soli trattamenti svolti per finalità di rilevante interesse pubblico, quando la legge non individui già in modo specifico tipi di dati e operazioni consentite.

Ambito soggettivo e finalità

Il regolamento si applica ai soggetti regionali e para-regionali indicati nel testo, inclusi anche gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. L’oggetto è la definizione dei dati sensibili e giudiziari trattabili e delle operazioni eseguibili nell’ambito delle finalità pubbliche rilevanti previste da una espressa disposizione di legge.

Regole generali sul trattamento

Il trattamento deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato. È ammesso solo quando, per perseguire le finalità di interesse pubblico, non sia possibile utilizzare dati anonimi oppure dati personali non sensibili o giudiziari. Ai fini applicativi, valgono le definizioni contenute nell’art. 4 del d.lgs. 196/2003.

Tipologie di dati e operazioni consentite

I tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili, nonché le operazioni eseguibili, non sono elencati nel corpo del regolamento ma sono individuati nelle schede allegate al testo. La disciplina concreta, quindi, rinvia integralmente agli allegati per ciascuna categoria di soggetti titolari interessati.

Decorrenza e abrogazioni

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Con la sua efficacia è stato abrogato il regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9, sostituito dal presente testo coordinato con le modifiche successive.

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