L.R. Lombardia 18/2012
Legge finanziaria 2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria per il 2013 della Regione Lombardia: autorizza spese e riduzioni di stanziamenti per il triennio 2013-2015, istituisce il Collegio dei revisori dei conti, adegua il fondo della Fondazione per la ricerca biomedica, introduce misure di contenimento della spesa e modifica la disciplina regionale dei tributi, in particolare l’IRESA. Vigore dal 1° gennaio 2013; diversi contenuti sono legati a esercizi finanziari e scadenze ormai conclusi.
Legge finanziaria regionale 2013 della Lombardia
Legge finanziaria 2013 della Lombardia
La legge definisce misure di bilancio, contenimento della spesa e modifiche normative per la Regione Lombardia. La disciplina riguarda soprattutto il triennio 2013-2015 e diversi istituti connessi a esercizi finanziari ormai conclusi.
Finanziamento di leggi regionali e coperture di bilancio
Per il triennio 2013-2015 sono autorizzate le spese indicate nella tabella A, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa. Le quote a carico del 2013 sono iscritte nel bilancio di previsione 2013 sui relativi programmi. Per gli interventi pluriennali è autorizzata l’assunzione di obbligazioni sugli esercizi successivi secondo la tabella A, salvo gli investimenti finanziati con debito richiamati dalla legge di bilancio 2013.
Gli oneri sugli anni 2014 e 2015 trovano copertura nel bilancio pluriennale 2014-2015. Per il triennio sono inoltre autorizzate le riduzioni di spese già previste da precedenti leggi regionali, secondo la tabella B, e sono determinati gli importi da iscrivere in bilancio per le spese pluriennali secondo la tabella C.
Riutilizzo e riscrittura degli stanziamenti
Gli stanziamenti previsti a bilancio per alcune materie del personale, ai sensi degli articoli 66 e 67 della l.r. 20/2008, sono riscrivibili secondo le modalità dell’articolo 50 della l.r. 34/1978.
Modifica puntuale alla l.r. 34/1978
È modificato l’articolo 27-ter della legge regionale di contabilità, precisando che il riferimento all’utilizzo delle somme comprende anche i relativi interessi maturati.
Garanzie regionali
La legge chiarisce che la concessione della singola garanzia, nel rispetto dei limiti del d.l. 78/2010, è coperta dalle risorse proprie stanziate in bilancio e non costituisce indebitamento regionale. Tale principio vale anche per le garanzie rilasciate dalla Giunta in relazione alle obbligazioni di Arexpo s.p.a. nell’ambito delle attività EXPO 2015.
Vincoli alla spesa e contributi
Dal 2013 la Regione deve attuare le disposizioni che prevedono erogazioni di risorse o contributi solo nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle misure di razionalizzazione della spesa di cui al d.l. 95/2012.
Piano straordinario per il sistema sanitario regionale
Per il 2013 è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro per un piano straordinario di ammodernamento tecnologico e qualificazione delle strutture pubbliche, da approvare dalla Giunta entro un mese dall’approvazione del bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale, nell’ambito della sperimentazione prevista dal d.lgs. 118/2011.
Collegio dei revisori dei conti della Regione
È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia, organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente nelle sue articolazioni dotate di autonomia contabile e di bilancio, in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno presidente, e due supplenti; i componenti sono nominati dal Consiglio regionale tramite estrazione da un elenco tenuto presso le strutture della Giunta. Possono iscriversi all’elenco i revisori legali con specifica esperienza quinquennale e con crediti formativi in contabilità pubblica.
Sono previste incompatibilità stringenti per consiglieri, componenti della Giunta, ex amministratori regionali nel biennio precedente, magistrati contabili, dipendenti regionali ed enti del sistema regionale. È vietato anche assumere incarichi o consulenze presso Regione ed enti del sistema regionale.
Il regolamento regionale disciplina iscrizione, aggiornamento dell’elenco, estrazione, subentro dei supplenti e modalità di lavoro. Il Collegio dura cinque anni, può operare con due soli componenti, ed è revocabile o sostituibile in caso di dimissioni, decadenza o gravi inadempienze.
Le funzioni comprendono pareri obbligatori su bilancio, stabilità, assestamento e variazioni, parere sul rendiconto, verifiche sulla correttezza dei dati contabili e sulla struttura organizzativa, controllo sui costi della contrattazione integrativa, verifiche di cassa trimestrali, funzioni attribuite dalla l.r. 3/2013 e relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili. Sono previsti termini di 15 giorni per i pareri e di 3 giorni lavorativi per le variazioni di bilancio, con silenzio-assenso positivo in quest’ultimo caso.
La Regione assicura supporto tecnico. I componenti hanno accesso agli atti nei limiti dei consiglieri regionali. È stabilito un compenso parametrato ai massimi previsti per i revisori degli enti locali, con maggiorazione per il presidente, oltre a rimborsi spese forfettari. L’incarico è cumulabile con al massimo altri cinque incarichi di revisore presso enti locali fuori dal territorio regionale. Il Collegio opera anche sul Consiglio regionale nel rispetto della sua autonomia.
Fondo di dotazione della Fondazione regionale per la ricerca biomedica
È autorizzato l’adeguamento del fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione regionale per la ricerca biomedica per 20 milioni di euro, per la realizzazione degli scopi istituzionali anche attraverso la valorizzazione delle società partecipate e il coinvolgimento degli enti di ricerca e del sistema sanitario regionale.
Misure di riduzione della spesa pubblica e personale
I dirigenti e dipendenti della Giunta e degli enti dipendenti indicati che, al 31 dicembre 2012, avevano i requisiti per la pensione sono collocati a riposo d’ufficio dal 1° marzo 2013. Le dotazioni organiche della Giunta sono rideterminate in massimo 225 posizioni dirigenziali e 2.850 unità del comparto dalla prima legislatura successiva all’entrata in vigore della legge; gli enti dipendenti devono ridimensionare la dotazione entro sei mesi dall’insediamento della nuova Giunta. Sono inoltre applicate riduzioni di stanziamenti per il 2013 in attuazione del d.l. 95/2012.
Modifiche alla disciplina tributaria regionale e IRESA
La legge modifica il testo unico tributario regionale, riformando la disciplina dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), dovuta dal 1° gennaio 2013 per decollo e atterraggio negli aeroporti del territorio regionale certificati o gestiti da ENAC.
Il tributo è dovuto dall’esercente dell’aeromobile; in difetto, si presume proprietario. La misura è determinata in base a classi acustiche e al peso massimo al decollo, con parametri specifici. Il pagamento avviene entro il giorno successivo al movimento aeromobile o, se previsto dal contratto con il gestore, comunque entro il trimestre; la riscossione spetta al gestore aeroportuale o ad altri soggetti indicati.
È previsto l’obbligo di trasmissione trimestrale dei flussi dati e del riversamento delle somme alla Regione, con sanzioni amministrative per l’omessa trasmissione o il mancato riversamento. Le modalità operative sono demandate a regolamento.
Sono elencate numerose esenzioni, tra cui aeromobili di Stato, di lavoro aereo, addestramento, soccorso, storici, agricoli/antincendio, con MTOW fino a 4.500 kg e gli elicotteri. Per i pagamenti e adempimenti dovuti entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge è prevista una proroga alla prima scadenza utile del trimestre.
La legge sostituisce anche il riferimento alle scuole materne con quello alle scuole dell’infanzia, introduce una nuova disciplina sulla quota IVA derivante dal concorso regionale al recupero fiscale, modifiche sulla notifica degli atti tributari e il versamento diretto alla Tesoreria regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
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