L.R. Lombardia 14/2012
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia 31 luglio 2012, n. 14 apporta modifiche alla l.r. 17/2003 in materia di risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dell’amianto. Contiene una norma transitoria per l’entrata in applicazione di disposizioni su piani/atti attuativi e, poi, una disciplina sulla rimozione dell’amianto da utenze domestiche. Molte disposizioni sono oggi abrogate o superate dalla l.r. 5/2018.
Modifiche alla disciplina regionale lombarda su bonifica e smaltimento dell’amianto
Modifiche alla disciplina regionale lombarda sull’amianto
La legge regionale Lombardia 31 luglio 2012, n. 14 interviene sulla l.r. 29 settembre 2003, n. 17, che disciplina il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto. Il testo consolidato mostrato contiene soprattutto una norma transitoria e una successiva disposizione di semplificazione per la rimozione dell’amianto da utenze domestiche; tuttavia la legge risulta in larga parte superata e alcune previsioni sono state espressamente abrogate dalla l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
Norma transitoria e decorrenza delle nuove disposizioni
La legge introduce un regime transitorio per l’applicazione delle modifiche alla l.r. 17/2003. In particolare:
- l’articolo 8-bis, comma 1, della l.r. 17/2003 si applica solo dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 14/2012;
- la Giunta regionale deve adottare la deliberazione prevista dall’articolo 8-bis, comma 2, della l.r. 17/2003 entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Semplificazione per la rimozione dell’amianto da utenze domestiche
La disciplina aggiunta successivamente prevede un intervento organizzativo a carico dei comuni, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, da adottarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge regionale richiamata nella norma. I punti essenziali sono:
- la Giunta regionale definisce, sentite le rappresentanze degli enti locali, i criteri applicativi;
- i comuni, nell’ambito dei contratti di servizio per la raccolta dei rifiuti oppure tramite specifiche convenzioni con aziende specializzate, possono attivare anche in forma associata servizi dedicati alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto;
- il servizio riguarda l’amianto proveniente da utenze domestiche, compreso quello eventualmente prodotto da autorimozione da parte dell’utente, se di limitate metrature;
- i costi sono posti a carico del soggetto servito.
Entrata in vigore e attualità della legge
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Nel complesso, però, il provvedimento ha oggi rilievo molto limitato: il testo evidenzia l’abrogazione dell’articolo richiamato in apertura da parte della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5 e, perciò, la legge è in larga misura obsoleta ai fini applicativi attuali.
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