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Legge

L.R. Lombardia 17/2012

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Normativa regionaleL.R. Lombardia 17/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disciplina le modalità di elezione contestuale del Consiglio regionale lombardo e del Presidente della Regione: composizione dell’assemblea, presentazione di candidature e liste, voto, premio di maggioranza, riparto dei seggi, rappresentanza territoriale, surroghe e supplenze. Resta applicabile in Lombardia per le elezioni regionali, con aggiornamenti normativi successivi.

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia

La legge disciplina il sistema elettorale regionale lombardo, regolando l’elezione contestuale del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Definisce i soggetti eleggibili, le modalità di presentazione di liste e candidature, il voto, l’assegnazione dei seggi e le ipotesi di surroga e supplenza.

Sistema elettorale e composizione degli organi

Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto. L’elezione avviene mediante liste provinciali concorrenti e coalizioni regionali collegate a un candidato Presidente. Il Consiglio regionale è composto da 80 consiglieri, Presidente della Regione compreso. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi a livello regionale. Il candidato Presidente giunto secondo per numero di voti è eletto consigliere regionale.

Collegamenti tra liste, coalizioni e candidati Presidente

Le liste provinciali sono collegate a un candidato Presidente; più gruppi di liste provinciali che indicano lo stesso candidato formano una coalizione di liste. Il candidato Presidente è capo del gruppo di liste e, se vi è coalizione, della coalizione stessa. La disciplina statale richiamata per la lista regionale si intende riferita ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

Circoscrizioni, indizione delle elezioni e pubblicità degli atti

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province lombarde esistenti al 1° gennaio 2012. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, che dispone anche l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni secondo la normativa statale richiamata. I decreti di indizione e di assegnazione dei seggi devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale regionale almeno 55 giorni prima del voto e comunicati immediatamente ai soggetti istituzionali indicati dalla legge; i sindaci devono darne notizia agli elettori con manifesto affisso 45 giorni prima della votazione.

Presentazione delle candidature alla Presidenza

Le candidature alla carica di Presidente della Regione si presentano all’ufficio centrale regionale. La candidatura deve essere accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione di collegamento con le liste provinciali del gruppo; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con quella dei presentatori delle liste. Non è richiesta la sottoscrizione di elettori per la candidatura a Presidente. L’ufficio centrale regionale ammette le candidature entro 24 ore dalla presentazione, verifica l’ammissione delle liste collegate in almeno cinque circoscrizioni e procede al sorteggio per l’ordine di stampa sulla scheda.

Limite ai mandati del Presidente

Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi l’abbia già ricoperta ininterrottamente per due mandati consecutivi.

Presentazione delle liste provinciali e requisiti di composizione

Le liste provinciali plurinominali devono rispettare l’alternanza di genere e il principio statale richiamato in materia di equilibrio di genere. Il numero dei candidati varia in funzione dei seggi assegnati alla circoscrizione:

  • 2 candidati se i seggi sono 1 o 2;
  • un numero non superiore ai seggi assegnati e non inferiore alla metà, arrotondata al numero pari superiore, se i seggi sono almeno 3.

Le liste devono essere presentate presso la cancelleria del tribunale competente tra le ore 8 del trentesimo giorno e le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti il voto. Devono essere sottoscritte da un numero minimo e massimo di elettori variabile in base alla dimensione demografica della circoscrizione, con firme autenticate e con indicazione del comune di iscrizione elettorale.

Sono esonerate dalla raccolta firme le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi consiliari regionali, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale della Lombardia e regolarmente costituiti al momento del decreto di indizione delle elezioni.

Collegamento delle liste e ammissibilità

Ogni lista provinciale deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente; la dichiarazione è valida solo se coincide con quella del candidato. Le liste sono ammesse solo se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali. Liste con identico contrassegno nelle diverse circoscrizioni sono ammesse soltanto se collegate al medesimo candidato Presidente. L’ufficio centrale regionale verifica la regolarità delle liste e, in caso di difformità, concede 24 ore per uniformarle, a pena di esclusione.

Scheda elettorale e modalità di voto

L’elezione del Presidente e del Consiglio regionale avviene con un’unica scheda, che riporta i candidati Presidente e i contrassegni dei gruppi o delle coalizioni collegate. L’elettore può:

  • votare solo un candidato Presidente;
  • votare un candidato Presidente e una lista a lui collegata;
  • votare disgiuntamente un candidato Presidente e una lista non collegata;
  • votare solo una lista, e in tal caso il voto si intende espresso anche per il candidato Presidente a essa collegato.

Può esprimere fino a due preferenze nella stessa lista; se sono due, devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza è annullata. Se l’elettore vota un candidato Presidente e indica più di una lista, è valido solo il voto al Presidente e i voti di lista sono nulli.

Premio di maggioranza e soglie di rappresentanza

Alle liste collegate al Presidente proclamato eletto è attribuito un premio di maggioranza:

  • almeno il 55% dei seggi del Consiglio regionale se il Presidente eletto ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
  • almeno il 60% dei seggi se ha ottenuto il 40% o più dei voti validi.

In ogni caso, alle liste collegate al Presidente eletto non può essere attribuito più del 70% dei seggi del Consiglio regionale. Per il calcolo non si considera il seggio del Presidente neoeletto. Le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto meno del 3% dei voti validi in tutta la Regione sono escluse dal riparto, salvo il caso in cui siano collegate a un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti nella relativa elezione.

Riparto dei seggi tra coalizioni, gruppi e circoscrizioni

Il riparto dei seggi segue un sistema proporzionale con quozienti e resti, articolato in due livelli:

  1. a livello regionale si determina quanti seggi spettano alla coalizione o al gruppo collegato al Presidente eletto e agli altri gruppi ammessi;
  2. a livello circoscrizionale i seggi vengono distribuiti tra le singole liste provinciali.

Se il gruppo o la coalizione collegata al Presidente eletto non raggiunge il minimo di seggi previsto, l’ufficio centrale regionale integra l’assegnazione fino alla soglia richiesta. Se supera il massimo consentito, i seggi eccedenti sono sottratti e riassegnati agli altri gruppi. Se il Presidente eletto è collegato a una coalizione, i seggi spettanti alla coalizione sono ripartiti tra i gruppi che la compongono secondo un quoziente di coalizione e i maggiori resti.

Riparto circoscrizionale e rappresentanza territoriale

L’ufficio centrale regionale ripartisce i seggi tra le liste provinciali di ciascuna circoscrizione, assegnando i seggi interi e poi i seggi residui sulla base delle cifre elettorali residuali percentuali. È inoltre previsto un controllo finale per garantire che ogni circoscrizione elettorale abbia almeno un seggio in Consiglio regionale, in attuazione dello Statuto d’autonomia. Se una circoscrizione non ottiene alcun seggio, esso viene attribuito alla lista più votata della circoscrizione stessa, con eventuale sottrazione di un seggio al gruppo di appartenenza. In casi particolari, se la lista più votata appartiene a un gruppo già rappresentato con non più di un consigliere per circoscrizione, si applica la stessa regola alla lista successiva per voti.

Proclamazione degli eletti e verbali

L’ufficio centrale circoscrizionale e quello regionale compiono le operazioni di spoglio, riesame delle schede contestate, determinazione delle cifre elettorali e delle graduatorie dei candidati. Il Presidente dell’ufficio centrale regionale proclama eletto Presidente il candidato più votato e proclama eletti consiglieri i candidati delle liste provinciali secondo l’ordine delle preferenze e i seggi spettanti. I verbali sono redatti in duplice esemplare e depositati presso gli uffici indicati dalla legge.

Surroga, vacanza di seggi e supplenza

Se nel corso della legislatura un seggio si rende vacante, subentra il primo dei non eletti della stessa lista provinciale, secondo la graduatoria delle cifre individuali. Se i candidati della lista sono esauriti, il seggio passa a un candidato dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato secondo le operazioni di riparto. Per il seggio riservato al candidato Presidente secondo classificato, la vacanza comporta la restituzione del seggio alla lista o al candidato cui era stato sottratto; in mancanza, si procede analogamente con il successivo candidato della stessa lista o del medesimo gruppo. In caso di sospensione di un consigliere, il Consiglio regionale lo sostituisce temporaneamente con il candidato che avrebbe diritto al seggio ai sensi delle regole di surroga. La supplenza cessa con la fine della sospensione; se interviene decadenza, si procede alla surrogazione definitiva. È prevista anche una regola specifica per i casi in cui, durante la supplenza, si renda disponibile un seggio definitivamente vacante.

Collaborazione istituzionale e norme di rinvio

La Regione promuove forme di collaborazione con gli organi dello Stato e con gli enti locali per l’organizzazione delle elezioni. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale e dall’articolo 5 della legge n. 165/2004, continuano ad applicarsi, se compatibili, le disposizioni delle leggi statali n. 108/1968 e n. 43/1995.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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