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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento: - del provvedimento di diniego prot. n. 2755 del 20 gennaio 2023 a cura del Dirigente della Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture del Comune di Bisceglie, avente ad oggetto “Richiesta di Permesso di Costruire per l'intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un immobile esistente, con ampliamento volumetrico, ai sensi dell'art.4 della L.R. 14/2009 e ss.mm. ed ii. Ubicazione intervento: via Bovio civ. 301, censito in catasto al fg. 4 p.lle 350- 451-434 sub.2 (rif Prat. Edil. 37/1969 e Prat. di condono edilizio n.565/III – L.n. 47/85). Istante sig. -OMISSIS-. Comunicazione provvedimento definitivo ai sensi della L. 241/90”; - della nota prot. 33321 del 1° settembre 2022, del medesimo Dirigente recante, ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/1990, il preavviso di rigetto relativamente alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti. Con espressa riserva di produrre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202300342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, nonché preavviso di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Bisceglie relativo alla richiesta di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un immobile esistente, con ampliamento volumetrico ai sensi della normativa regionale richiamata nell'istanza, nonché il precedente preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva di motivi aggiunti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto incombenti istruttori preliminari alla fissazione dell'udienza di merito. Ha ordinato al ricorrente di indicare se permanga l'interesse alla decisione e al Comune di Bisceglie di fornire ogni elemento utile sulla controversia, anche mediante relazione sui fatti, deposito degli atti e dei documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato. Gli adempimenti devono essere eseguiti da ciascuna parte entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Il giudice ha richiamato l'art. 64, comma 4, c.p.a., evidenziando che dal comportamento processuale delle parti possono essere desunti argomenti di prova. Nessuna decisione è stata assunta sull'illegittimità degli atti, sull'interesse al ricorso o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 4 l.r. n. 14/2009

    ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un immobile esistente, con ampliamento volumetrico

    La norma regionale è richiamata quale base normativa dell'intervento edilizio richiesto, ma l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non decide sulla sua legittimità.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    il giudice … può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo

    Il giudice richiama la possibilità di valorizzare il comportamento processuale delle parti nella valutazione della causa, a sostegno dell'ordine di produzione delle informazioni e degli atti richiesti.

Massime di principio

  • Prima di fissare l'udienza di merito, il giudice amministrativo può ordinare al ricorrente di chiarire se persista l'interesse alla decisione, quando tale verifica sia utile ai fini della prosecuzione del giudizio.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione intimata di depositare una relazione sui fatti e gli atti e documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato, al fine di completare il quadro istruttorio della controversia.
  • L'inosservanza degli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice anche alla luce dell'art. 64, comma 4, c.p.a., che consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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