Sentenza n. 15497/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'ottemperanza della sentenza n. 7461/2025 – RG 15004/2025, pubblicata il 25/06/2025 del Tribunale di Roma – sezione lavoro, notificata in data 22/12/2025 e non impugnata, come da certificato rilasciato dalla cancelleria della Corte di Appello di Roma il 19 gennaio 2026, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1703/2025 - RG n. 8902/2025, pubblicato in data 12/03/2025, emesso dal Tribunale di Roma, Sezione IV, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli, notificato in data 08.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva respinto l’opposizione e confermato come definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo per € 2.694,00, oltre rivalutazione, interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 7461/2025 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 25 giugno 2025 e non impugnata, che aveva respinto l’opposizione del Ministero e confermato il decreto ingiuntivo n. 1703/2025, rendendolo definitivamente esecutivo. Il titolo ingiungeva il pagamento di € 2.694,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto, nonché € 259 oltre IVA e CPA per compensi legali; la sentenza aveva inoltre condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 oltre accessori. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva adempiuto agli obblighi risultanti dai titoli esecutivi. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o giustificazioni sull’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era definitiva e che, a fronte dell’inadempimento allegato, il Ministero non aveva dimostrato né chiarito di avervi dato esecuzione e non aveva giustificato la propria inerzia. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente il decreto ingiuntivo e la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia di ottemperanza. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega; il commissario interverrà, previa richiesta della ricorrente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La pretesa della ricorrente interessata e del difensore deve trovare accoglimento sussistendo tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a
In presenza di un titolo giudiziale definitivo non eseguito, e in mancanza di chiarimenti o giustificazioni dell’amministrazione sull’inadempimento, ricorrono i presupposti per l’azione di ottemperanza e per ordinare l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di un titolo giudiziale definitivo da parte dell’amministrazione, non accompagnata da chiarimenti o giustificazioni sull’inerzia, giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, anche con facoltà di delega e previa richiesta della parte interessata.
Come è indicizzato
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