Cassazione Penale, Sentenza n. 18998/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 22/10/2024 con cui il Tribunale di Cagliari, in riforma dell'originaria decisione, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo elettronico (da eseguirsi presso un'abitazione nel Comune di Melito di Napoli). La ricorrente contestava principalmente (1) la sussistenza del pericolo di reiterazione/recidiva e la carenza/illogicità della motivazione del Tribunale, deducendo che le attività dell'associazione contestata erano cessate nel novembre 2018 e che alcune operazioni (pagamenti di rate) non costituivano attività criminosa; evidenziava inoltre che, in altro procedimento a Napoli, era stata ritenuta l'insussistenza dei gravi indizi in relazione a Coppola Pasquale, posizione ritenuta assimilabile alla sua; (2) omessa motivazione circa la possibilità di eseguire la misura degli arresti domiciliari in Germania (residenza indicata dalla difesa), richiamando norme nazionali ed europee sulla esecuzione di misure cautelari in altro Stato membro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto la motivazione del Tribunale persuasiva e priva di vizi logico-giuridici: sussisteva il concreto pericolo cautelare fondato su gravi ed univoci indizi circa la partecipazione della Salemme a un'organizzazione dedita al riciclaggio internazionale (sistema di acquisto di autovetture in Germania, successivo reinserimento tramite vendita/noleggio, utilizzazione del conto della ditta "Bella Italia" almeno fino al 2023, prosecuzione dell'attività anche dopo l'incarcerazione del presunto vertice Del Prete). La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la decisione del Tribunale di Napoli, atteso che riguardava condotte verosimilmente consumate successivamente a quelle del procedimento in esame. Sul secondo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile/pregiudizialmente privo di interesse perché la ricorrente aveva rinunciato alla richiesta di esecuzione degli arresti domiciliari in Germania, indicando poi un domicilio in Melito di Napoli; pertanto il Tribunale non era tenuto a esaminare la questione dell'esecuzione in altro Stato UE. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello ex art. 310 quale base procedurale per la proposizione dell'impugnazione cautelare; qui utilizzata per riferire l'impugnazione del provvedimento cautelare
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione agli obblighi motivazionali delle decisioni cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse comunque sufficiente e non viziata
art. 275 cod. proc. pen.
Norma collegata alle misure cautelari e alla loro valutazione; impugnata per presunta erronea applicazione, ma la Corte ne ha ritenuto corretta l'applicazione nel giudizio di merito
art. 24, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione alla materia dell'esecuzione della misura cautelare in altro Stato UE; la Corte non ha esaminato la questione perché la ricorrente aveva rinunciato alla richiesta di esecuzione in Germania
art. 284 cod. proc. pen.
Richiamata in connessione alla disciplina dell'esecuzione di misure cautelari all'estero; non approfondita dalla Cassazione per la medesima ragione di irrilevanza pratica
Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio
Strumento UE richiamato dalla difesa in relazione alla possibilità di esecuzione delle misure cautelari in altro Stato membro; la Corte osserva che la questione è controversa ma non l'ha dovuta dirimere nel caso concreto
art. 4, lett. c) d.lgs. n. 36/2016
Norma di recepimento/attuazione di regole UE menzionata dalla difesa in relazione all'esecuzione in altro Stato membro; la Corte non ha statuito sul punto poiché la richiesta per l'esecuzione in Germania era stata implicitamente ritirata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese dell'istanza cautelare rigettata in cassazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Per contestare efficacemente la sussistenza del pericolo di reiterazione occorre fornire censure specifiche e documenti idonei a confutare gli elementi fattuali che il giudice ha ritenuto decisivi; affermazioni generiche non sono sufficienti in Cassazione.
- Decisioni di altri giudici su fatti o condotte che si sono svolte posteriormente rispetto al procedimento principale difficilmente incidono sulla valutazione del pericolo cautelare già emersa in precedenza.
- Se la parte rinuncia esplicitamente o implicitamente a una proposta esecutiva (es. esecuzione della misura in altro Stato UE) indicando un diverso domicilio nazionale, il giudice non è tenuto a esaminare le questioni connesse all'esecuzione all'estero.
- La motivazione del giudice cautelare deve mostrare il nesso tra gli indizi e il pericolo concreto; la gravità, la persistenza dell'attività e il ruolo nella condotta organizzata sono elementi che rafforzano la necessità della misura.
- In cassazione relativo a misure cautelari è essenziale indicare quali specifici passaggi motivazionali si ritengono omessi o illogici e produrre, se rilevanti, i documenti che si asserisce non siano stati valutati; altrimenti la censura rischia di essere respinta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18890/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18891/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18892/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18893/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18896/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18921/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →