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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21220/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la clausola della polizza che escludeva la rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici non designati dall'assicuratore; sosteneva che tale clausola fosse nulla per contrasto con l'art. 1917 c.c., terzo comma, che attribuisce all'assicurato il diritto al rimborso delle spese per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un quarto della somma assicurata, e che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto derogabile quella norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha affermato il principio di diritto che la clausola che esclude la rifusione delle spese di resistenza se l'assicurato si avvale di legali o tecnici non designati dall'assicuratore costituisce una deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, ed è quindi nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c. Ha altresì precisato che l'accertamento se le spese siano state sostenute avventatamente (e quindi non rimborsabili) è questione di merito riservata al giudice del rinvio. Le spese del giudizio di legittimità saranno decise dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1917 c.c.

    "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata"

    Riconosce il diritto dell'assicurato al rimborso delle spese di resistenza entro il limite indicato; la Corte ritiene che tale disciplina non possa essere limitata da clausole contrattuali in pejus.

  • art. 1932 c.c.

    "le disposizioni degli artt. (...) 1917 terzo e quarto comma (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato"

    Stabilisce il divieto di deroghe peggiorative rispetto alle disposizioni protettive dell'assicurato; la Corte lo applica per dichiarare nulla la clausola della polizza che esclude il rimborso delle spese di resistenza in presenza di legali non designati.

  • art. 1914 c.c.

    Le spese sostenute per resistere costituiscono spese di salvataggio; sono rimborsabili salvo che siano state sostenute avventatamente. L'accertamento della non avventatezza è di merito.

  • art. 1227 c.c.

    Richiama il principio generale di non rimborsabilità delle spese eccessive o assunte avventatamente: la verifica della quantificazione e della ragionevolezza è di competenza del giudice di merito.

Massime di principio

  • Una clausola di polizza che condizioni o escluda il rimborso delle spese di resistenza in modo peggiorativo rispetto all'art. 1917 c.c. è nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c.
  • L'assicurato ha diritto al rimborso delle spese per resistere alla richiesta del danneggiato entro il limite previsto dall'art. 1917, salvo che tali spese siano state sostenute avventatamente.
  • La valutazione della ragionevolezza, necessità e non avventatezza delle spese di resistenza è questione di fatto riservata al giudice di merito; la pronuncia di legittimità può solo dichiarare l'illegittimità della clausola che neghi il diritto in generale.
  • Le parti non possono derogare in pejus a norme che tutelano l'assicurato: eventuali pattuizioni favorevoli all'assicurato restano valide, ma non quelle peggiorative.
  • Se l'assicuratore rifiuta di designare difensori o tecnici, ciò non determina automaticamente la perdita del diritto al rimborso da parte dell'assicurato; rileva invece se le spese sostenute siano state effettivamente necessarie e proporzionate.

Testo integrale

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