Cassazione Civile, Sentenza n. 534/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della delibera assembleare del 7 marzo 2002 e della costituzione dell'assemblea per il conteggio dei millesimi (contestato l'utilizzo dei millesimi delle autorimesse ritenute corpo separato), con domande di declaratoria di invalidità delle varie delibere relative a lavori straordinari (facciate, balconi, tetto, nomina e compensi direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, compenso amministratore, piano finanziario, ripartizione delle spese e apertura di conto corrente). Centrale anche la questione della natura e opponibilità del regolamento condominiale predisposto dall'originaria cooperativa e richiamato negli atti di vendita.
La decisione
La Corte di Cassazione, sul ricorso n. 8179-2018, ha rigettato i primi tre motivi (dichiarandoli in gran parte inammissibili) ma ha accolto i motivi quarto, quinto, ottavo e nono, ritenendo che il giudice di rinvio (Corte d'appello di Milano) non abbia correttamente eseguito il dictum della Cassazione n.19798/2014 circa la necessità di pronunciare sulle questioni espressamente riproposte con l'atto di riassunzione. La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza impugnata nei limitidelle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, obbligandola a riesaminare la questione alla luce dei principi richiamati (in particolare sulle conseguenze dell'inopponibilità del regolamento contrattuale e sulle questioni rimaste assorbite ma riproposte in riassunzione). Restano assorbiti dal provvedimento gli altri motivi (sesto, settimo, decimo-terzo) che dovranno essere eventualmente esaminati dal giudice di rinvio nella nuova decisione; la sentenza di merito precedente è quindi annullata solo nella parte indicata e la causa torna al giudice di rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Consente la decisione in camera di consiglio con le modalità citate: la causa è stata decisa secondo le forme previste da questa norma.
art. 1138, comma 3 c.c.
Riferimento alla registrazione/trascrizione dei regolamenti: la Corte osserva che il regolamento depositato presso notaio e non trascritto non era opponibile a tutti i condomini secondo la formulazione ratione temporis.
art. 1123 c.c.
Criteri legali di ripartizione delle spese: la Corte del rinvio aveva applicato i criteri di legge per la ripartizione, ritenendoli correttamente adottati nelle delibere impugnate.
art. 1130, n. 1, c.c.
Attribuzioni dell'amministratore: la Corte sottolinea che per atti rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore non occorre autorizzazione assembleare per la proposizione in giudizio.
art. 392 c.p.c.
Atto di riassunzione: la Corte valuta se le domande e questioni siano state riproposte validamente con l'atto di riassunzione; un richiamo generale a tutte le domande può implicare volontà di riproporle.
art. 394, terzo comma, c.p.c.
Riguarda la precisazione delle conclusioni: la Corte ha esaminato la censura relativa all'inammissibilità delle modifiche in udienza e ha ritenuto fondate alcune censure procedurali.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Esecuzione del dictum della Cassazione da parte del giudice di rinvio: la Corte verifica se il giudice di rinvio ha rispettato i limiti del suo potere e ha eseguito fedelmente il dictum.
art. 360 c.p.c.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione usati per formulare le censure; la Corte ha esaminato le violazioni indicate ai sensi di questo articolo.
art. 366, comma 1, c.p.c.
Motivi di inammissibilità: la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi sulla base delle previsioni circa l'inammissibilità dei motivi non tempestivi o nuovi.
art. 372 c.p.c.
Produzione documentale in memoria: la Corte ha ritenuto preclusa l'allegazione di nuovi documenti nella memoria ex art. 378 se diretta a integrare il ricorso o a far valere fatti sopravvenuti non pertinenti al procedimento di cassazione.
art. 112 c.p.c.
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: invocato in più motivi per lamentare distanza tra le domande e la pronuncia; la Corte ha valutato la fondatezza di tali censure.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Obbligo di motivazione esaustiva e comprensibile: la ricorrente denunciava motivazione perplessa e contrastante; la Corte ha valutato l'ammissibilità e i limiti di tali denunce nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio dopo cassazione le parti possono solo riproporre le domande già formulate nelle fasi precedenti: nuovi motivi o fatti non possono essere introdotti salvo che siano direttamente resi necessari dal dictum della Cassazione.
- La riassunzione deve esprimere chiaramente quali questioni si intendono riproporre: un richiamo generico a tutte le domande può in alcuni casi essere interpretato come riproposizione, ma la prassi corretta è riproporle espressamente nell'atto di riassunzione per evitare preclusioni.
- Il giudice di rinvio deve eseguire fedelmente il dictum della Cassazione e pronunciarsi sulle questioni che la Cassazione ha ritenuto riapribili o che siano state espressamente riproposte; l'omissione ingiustificata può comportare cassazione e rinvio.
- I documenti o fatti sopravvenuti non pertinenti al giudizio di cassazione non sono ammessi in sede di memoria ex art. 378 c.p.c.; le memorie devono limitarsi a questioni di diritto pertinenti al ricorso per cassazione.
- La opponibilità di un regolamento condominiale predisposto dal venditore originario dipende dalla sua richiamazione e approvazione negli atti di trasferimento e, ove prescritta, dalla trascrizione: la mancata trascrizione può limitarne l'opponibilità ai terzi/condomini successivi.
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