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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 538/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione e la domanda di separazione dei miglioramenti relativa a immobili gravati da ipoteca iscritta dalla T N Immobiliare S.r.l. La Corte di Cassazione ha però ritenuto che, sin dal merito, non fosse stato evocato in giudizio il debitore diretto T N Immobiliare S.r.l., soggetto la cui partecipazione è necessaria perché sussiste litisconsorzio necessario tra il debitore diretto e il terzo opponente all'esecuzione; tale omissione costituisce vizio di nullità che rende inutiliter datae le pronunce rese e impone la cassazione con rinvio per integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata (Tribunale di Bolzano n. 593/2020) e ha rimesso gli atti al medesimo Tribunale, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini la domanda nel contraddittorio anche con la T N Immobiliare S.r.l. (o chi per essa), con ciò decidendo anche sulle spese dell'intero giudizio in conformità all'esito della lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater del DPR n. 115/2002 in relazione al contributo unificato per la presente decisione.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione promossa dal terzo contro il creditore procedente deve essere proposta altresì contro il debitore diretto quando la tutela dell'opponente possa influire sulla posizione del debitore; in tali ipotesi sussiste litisconsorzio necessario.

  • art. 354, comma 1 c.p.c.

    L'appello deve contenere l'indicazione delle parti e l'omissione del necessario contraddittorio impone la rimessione al giudice di primo grado per l'integrazione della chiamata in causa; il giudice di appello è tenuto a provvedere alla rimessione per consentire l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 383, comma 3 c.p.c.

    In caso di annullamento per vizio che concerne il contraddittorio necessario, la Corte di Cassazione annulla le pronunce emesse e rinvia la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio con l'integrazione delle parti.

  • art. 13, comma 1‑quater DPR n. 115/2002 (come modificato dalla l. n. 228/2012)

    La norma sul contributo unificato non è applicabile alla presente decisione perché il ricorso non è stato rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile; quindi non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina sul contributo in sede di legittimità.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)

    ex multis: Cass. n. 04763/2019; Cass. n. 06546/2011; Cass. n. 19562/2004; Cass. n. 13507/2022

    Costante orientamento secondo cui, nelle opposizioni all'esecuzione riguardanti beni di terzi, la mancata chiamata in causa del debitore diretto determina la nullità delle pronunce per violazione del litisconsorzio necessario; principio esteso anche all'ipotesi di fallimento del debitore.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione promosse dal terzo contro beni soggetti a esecuzione, verificare sempre se sussiste litisconsorzio necessario con il debitore diretto: se sì, va evocato obbligatoriamente in giudizio.
  • La mancata evocazione del debitore diretto è vizio insanabile nei gradi successivi e può portare alla cassazione per nullità delle pronunce già emesse; pertanto il difensore deve sollevare il problema tempestivamente.
  • Se il debitore diretto è in stato di fallimento, ciò non esclude l'obbligo di chiamarlo in causa o del curatore fallimentare: il principio del litisconsorzio necessario si applica anche nella fase concorsuale.
  • In caso di omissione del necessario contraddittorio, la Corte d'appello deve o integrare la chiamata in causa o, se non provvede, la Corte di Cassazione può disporre la cassazione con rinvio al giudice di primo grado affinché l'integrazione avvenga.
  • Verificare sempre, prima di concludere il giudizio di merito, la completezza delle parti; l'integrazione del contraddittorio in fase di merito evita pronunce inutiliter datae e contenziosi di legittimità costosi.

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