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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 549/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di accertamento del diritto di subentrare nella locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito della morte del padre, originario assegnatario. Il ricorrente sostiene di essere rientrato stabilmente nell'immobile nel novembre 1991 e quindi di rientrare tra i soggetti di cui all'art. 12 L.R. Lazio n.12/1999 (ampliamento del nucleo). Roma Capitale ha contestato la prova dell'effettivo rientro e rilevato l'omessa comunicazione prevista dall'art. 12, comma 5, L.R. 12/1999, che impedirebbe gli effetti dell'ampliamento ai fini del subentro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il diritto al subentro per due ragioni principali: (1) il ricorrente non ha fornito prova idonea e sufficiente dell'effettivo rientro e della stabile convivenza con il padre prima del decesso (la sola certificazione di residenza anagrafica è stata ritenuta insufficiente); (2) in ogni caso il rientro, essendo configurabile come ampliamento del nucleo, richiedeva la comunicazione immediata all'ente gestore ex art. 12, comma 5, L.R. 12/1999, omissione che impedisce che l'ampliamento produca effetti ai fini del subentro. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e al versamento del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • Legge Regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12 - art. 12

    "L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore; questi provvede entro i successivi tre mesi alla verifica che a seguito dell'ampliamento non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione; qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro."

    La comunicazione del rientro (ampliamento del nucleo) è obbligatoria e strumentale alla verifica dell'ente; comunicazioni inesatte o l'omissione della comunicazione impediscono che l'ampliamento produca effetti ai fini del subentro.

  • Legge Regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12 - art. 11

    I componenti del nucleo familiare devono possedere e conservare specifici requisiti (es. assenza di titolarità di alloggi adeguati) alla data di presentazione della domanda e in costanza di rapporto; l'appartenenza al nucleo originario ha rilievo come prerequisito per il diritto al subentro.

  • Legge Regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12 - art. 13

    Elenca le cause di decadenza dall'assegnazione; la giurisprudenza interpreta la comunicazione ex art.12, comma 5, come strumento di verifica volto anche ad individuare cause di decadenza o comunicazioni non veritiere.

  • Regolamento Regione Lazio n. 2 del 20/9/2000 - artt. 14 e 17

    "l'ente gestore è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti... e in caso di verifica negativa dispone la decadenza dall'assegnazione con motivato provvedimento"

    Prevede obblighi di verifica periodica dei requisiti e l'avvio del procedimento di decadenza ove emergano carenze; conferma il ruolo di controllo dell'ente gestore sulle condizioni che legittimano l'assegnazione.

  • Codice Civile - art. 2697

    Regola l'onere della prova: chi deduce un fatto costitutivo del proprio diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il ricorrente doveva provare il rientro e la stabile convivenza.

  • Codice di Procedura Civile - artt. 360, 366

    Art. 360: motivi di impugnazione per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (esame motivazione, omesso esame di fatto decisivo). Art. 366: inammissibilità per mancata specificazione del motivo (richiamata con riferimento ai motivi ritenuti inammissibili).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'applicabilità dell'ulteriore versamento previsto nei casi previsti dalla legge.

  • Giurisprudenza: Cass. ord. n. 25411/2017

    Distinzione tra componenti del nucleo familiare originario e componenti del nucleo 'ampliato'; la pronuncia afferma che il diritto al subentro sorge automaticamente se ricorrono le condizioni di legge, ma la comunicazione del rientro serve all'ente per verificarne le condizioni e segnalare cause di inefficacia.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 4305/1999, Cass. n. 18738/2004

    Principio che la morte dell'assegnatario non determina una successione automatica nel rapporto locativo; l'assegnazione si estingue e il subentro non è automatico senza verifica dei presupposti.

Massime di principio

  • Chi invoca il diritto al subentro nell'assegnazione deve provare i fatti costitutivi (rientro e stabile convivenza); l'onere probatorio è a carico del ricorrente.
  • Se il soggetto era originariamente parte del nucleo ma si è trasferito altrove (es. per matrimonio), la sua posizione assume spesso la natura di 'rientro' e non quella di componente permanente del nucleo originario: in tal caso è necessaria la comunicazione immediata prevista dall'art. 12, comma 5, L.R. 12/1999.
  • La comunicazione del rientro non è una mera formalità: serve all'ente gestore per effettuare verifiche nei successivi tre mesi; comunicazioni false o la totale omissione impediscono che l'ampliamento produca effetti ai fini del subentro.
  • La sola certificazione di residenza anagrafica (o la sua trascrizione all'anagrafe) di per sé è spesso insufficiente a dimostrare la stabile convivenza che giustifica il subentro; serve documentazione probatoria più ampia e coerente.
  • Un atto amministrativo antecedente che non contesta un fatto non toglie l'onere probatorio in sede giudiziale: la mancata contestazione in un provvedimento amministrativo non equivale a prova liberatoria in giudizio.
  • Il principio dell'automaticità del subentro non esclude l'esigenza di verifiche: il diritto può sorgere per legge ma la sua operatività è subordinata all'assenza di cause ostative che l'ente deve poter accertare; l'omessa comunicazione può quindi impedire la formazione degli effetti pratici del subentro.

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