Cassazione Civile, Sentenza n. 472/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di merito con plurime censure: omesso ascolto e mancata acquisizione del consenso della minore (che ha compiuto 14 anni nel corso del procedimento), vizi procedurali relativi a notifiche e comunicazioni (omessa notifica del provvedimento di prosecuzione e rinvio udienza), presunte irregolarità e contestazioni sulla catena di custodia e sulla firma relativa al campione biologico (esami DNA/CTU), errata valutazione delle prove, presunta condotta ostruzionistica del ricorrente nel sottoporsi ai test, violazione del principio del giusto processo e richiesta di esclusione o nullità degli atti/processo; infine censura sulla condanna alle spese a carico del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto centrale la questione del consenso del minore ex art.273 c.c. e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per l'ulteriore esame. La Corte ha precisato che il consenso del figlio quattordicenne è una condizione di legittimazione processuale che deve sussistere al momento della decisione e può sopravvenire nel corso del processo; quando tale consenso è già intervenuto anteriormente alla notifica del ricorso per cassazione, la Corte di legittimità non può decidere nel merito ma deve rinviare alla Corte di merito in diversa composizione perché acquisti o verifichi il consenso nel contraddittorio. È stata disposta la cassazione con rinvio anche per le spese del presente grado e ordinata la cancellazione delle generalità in caso di diffusione della sentenza.
Norme richiamate
art. 273 cod. civ.
La Corte interpreta l'art.273 come prevedente il consenso del figlio quattordicenne quale condizione processuale/di legittimazione dell'azione promossa dal genitore; il consenso deve sussistere al momento della decisione e può sopravvenire durante il processo; la mancanza comporta improcedibilità (o impedimento all'esame del merito) e può essere rilevata d'ufficio.
art. 250 cod. civ.
Richiamato per analogia: l'assenso del minore quattordicenne all'atto di riconoscimento è visto come attribuzione di un autonomo diritto sostanziale e di un potere processuale, non potendo l'assenso essere validamente desunto da comportamenti estranei al processo.
D.Lgs. n.154/2013, art. 32 (modifica art.273)
La modifica normativa ha abbassato l'età per il consenso da sedici a quattordici anni e sostituito la nozione di potestà con responsabilità genitoriale; la Corte applica immediatamente la nuova disciplina anche a vicende con intertemporalità.
Cass. sentenza n. 9829/1990 (giurisprudenza richiamata)
Precedente che trattava del problema del sopravvenire dell'età richiesta durante il giudizio di Cassazione; la Corte distingue il caso attuale (consenso intervenuto prima della notifica del ricorso di legittimità) e afferma che, in tali ipotesi, la Corte di Cassazione deve rinviare alla Corte di merito perché l'acquisição/accertamento del consenso avvenga nel contraddittorio.
art. 2500 e correlati (richiami procedurali e codici processuali menzionati nei motivi)
Più norme di diritto processuale e civile sono state dedotte in ricorso (es. norme sulla notifica, sulla prova, sull'onere della prova), ma la decisione si è focalizzata sull'art.273 c.c. come dogma risolutivo: eventuali vizi di notifica o di catena probatoria devono essere valutati nel rinvio dalla Corte di merito nel rispetto del contraddittorio e della verifica del consenso.
Massime di principio
- Il consenso del figlio che abbia compiuto 14 anni è una condizione di procedibilità/legittimazione dell'azione per l'accertamento della genitorialità: deve esistere al momento della decisione e può essere acquisito nel corso del processo.
- Il giudice deve verificare d'ufficio la sussistenza del consenso quando il minore ha compiuto 14 anni; in sua mancanza il giudice non può decidere nel merito ma deve dichiarare l'improcedibilità o disporre gli adempimenti necessari.
- Il consenso non può essere desunto da comportamenti o fatti estranei al processo (es. l'uso del cognome): deve essere prestato nel contesto del procedimento o acquisito tramite gli indispensabili atti processuali rispettosi del contraddittorio.
- L'ascolto della minore è istituto distinto dal consenso: può influire ma non sostituisce l'acquisizione del consenso formale quando la legge lo richiede.
- Se, prima della notifica del ricorso per Cassazione, il minore ha già compiuto l'età richiesta, la Corte di Cassazione non decide il merito ma cassando rimette la causa alla Corte di merito in diversa composizione perché provveda al rispetto dell'art.273 e alle verifiche nel contraddittorio.
- Vizi procedurali relativi a notifiche, catena di custodia dei campioni biologici o contestazioni tecniche devono essere valutati e, se necessario, istruiti nuovamente dalla Corte di merito dopo il rinvio; la mancata acquisizione del consenso resta comunque ostativo alla decisione di merito.
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