Circolare numero 52 del 4-4-2006
Gli arretrati retributivi previsti dagli accordi per il rinnovo dei C.c.n. l. per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, per la piccola e media industria metalmeccanica e della installazione di impianti e per le aziende cooperative metalmeccaniche (euro 320,00 per il periodo 1.1.2005-31.12.2005) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la corresponsione di un importo forfettario "una tantum" a titolo di arretrati retributivi previsto dai rinnovi contrattuali del gennaio 2006 per il settore metalmeccanico. Indica importo, rate di pagamento, platea dei lavoratori interessati, criteri di maturazione e casi di esclusione, nonché i riflessi su malattia, maternità, cassa integrazione e altre prestazioni previdenziali. Richiama inoltre le istruzioni già fornite in precedenti circolari per il ricalcolo e il conguaglio delle prestazioni interessate.
Una tantum arretrati per rinnovi CCNL metalmeccanici e installazione impianti 2006
Una tantum per i rinnovi CCNL metalmeccanici del gennaio 2006
La circolare fornisce le istruzioni operative per la corresponsione di un importo forfettario a titolo di arretrati retributivi previsto dai rinnovi contrattuali del settore metalmeccanico e installazione impianti stipulati nel gennaio 2006. Il documento chiarisce importi, platea dei beneficiari, criteri di maturazione e riflessi su prestazioni previdenziali e integrazioni salariali.
Ambito di applicazione e contratti interessati
L'intervento riguarda tre rinnovi contrattuali:
- l'accordo del 19 gennaio 2006 per il rinnovo del C.C.N.L. 7 maggio 2003 per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti;
- l'accordo del 24 gennaio 2006 per il rinnovo del C.C.N.L. 29 maggio 2003 per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;
- l'accordo del 31 gennaio 2006 per il rinnovo del C.C.N.L. 8 luglio 2003 per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche.
Per tutti e tre i casi è previsto il riconoscimento di un importo "una tantum" a titolo di arretrati retributivi riferiti al periodo 1 gennaio 2005-31 dicembre 2005.
Importo dell'una tantum e modalità di corresponsione
Per il rinnovo del 19 gennaio 2006 l'importo complessivo è pari a 320,00 euro lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
L'importo è comprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti di origine legale o contrattuale e viene corrisposto in due rate uguali di 160,00 euro lordi ciascuna:
- la prima nel mese di febbraio 2006;
- la seconda nel mese di luglio 2006;
- in alternativa, all'atto della liquidazione delle competenze se il rapporto di lavoro si risolve prima di tali date.
La circolare precisa inoltre che l'importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Soggetti destinatari e data di riferimento
L'una tantum spetta ai lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2006 per il rinnovo dell'industria metalmeccanica. Per gli altri due rinnovi, gli aventi diritto sono i lavoratori in forza rispettivamente al 24 gennaio 2006 e al 31 gennaio 2006.
Il riconoscimento è dunque legato alla presenza in forza alla data di stipula dell'accordo applicabile, con riproporzionamento in funzione della durata del rapporto nel periodo di riferimento.
Casi di esclusione e periodi utili alla maturazione
La circolare precisa che l'erogazione non compete per i mesi in cui si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, ad esempio per:
- servizio militare;
- aspettativa;
- assenza facoltativa post partum.
Sono invece utili alla maturazione dell'una tantum le assenze dal lavoro per:
- malattia;
- infortunio;
- gravidanza e puerperio;
- congedo matrimoniale.
Tali eventi devono essersi verificati tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 e devono aver dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell'ente competente e di integrazioni a carico dell'azienda.
Riflessi sulle prestazioni di malattia, maternità e altre prestazioni INPS
La circolare affronta anche gli effetti degli arretrati sulle prestazioni economiche di malattia e maternità, sui riposi orari post partum, sulle retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell'INPS conguagliabili con i contributi.
In tali casi gli emolumenti devono essere conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, seguendo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi. Vengono richiamate, per il conguaglio, la circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e le disposizioni precedenti ivi richiamate.
L'applicazione di tali criteri può interessare solo gli eventi iniziati tra febbraio 2005 e gennaio 2006, salvo, per la malattia, il caso di ricaduta.
Effetti sulle integrazioni salariali e sul congedo matrimoniale
Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie erogate nell'ambito del periodo di spettanza dell'importo 1 gennaio-31 dicembre 2005, la circolare rinvia alle istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991 in materia di ricalcolo delle prestazioni.
Le quote di una tantum relative ai periodi integrati possono essere poste in pagamento entro la capienza dei massimali mensili vigenti, che la circolare ricorda applicabili anche alle integrazioni salariali ordinarie.
Quanto alle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati dal 14 giugno 1995, e all'assegno per congedo matrimoniale, la circolare richiama le disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.
Quadro operativo richiamato dalla circolare
Nel complesso, il documento stabilisce che l'una tantum va trattata come arretrato retributivo contrattuale con criteri di riproporzionamento mensile, esclusione dal TFR e possibili riflessi su prestazioni previdenziali e integrazioni salariali secondo la disciplina già vigente e le circolari richiamate.
Punti principali
Importo e modalità di pagamento dell'una tantum
L'accordo del 19 gennaio 2006 per il rinnovo del C.C.N.L. 7 maggio 2003 per l'industria metalmeccanica e l'installazione di impianti prevede, per i lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2006, un importo forfettario lordo di 320,00 euro a titolo di arretrati retributivi riferiti al periodo 1 gennaio 2005-31 dicembre 2005. L'importo è ripartibile in quote mensili in base alla durata del rapporto di lavoro, con frazione di mese superiore a 15 giorni considerata mese intero. La somma, comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti di origine legale o contrattuale, è erogata in due rate da 160,00 euro lordi ciascuna: la prima nel mese di febbraio 2006 e la seconda nel mese di luglio 2006, oppure all'atto della liquidazione delle competenze in caso di cessazione del rapporto. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Criteri di maturazione ed esclusioni
L'erogazione non spetta per i periodi mensili nei quali vi sia stata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, ad esempio per servizio militare, aspettativa o assenza facoltativa post partum. Sono invece utili alla maturazione le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2005, purché abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell'ente competente e di integrazioni a carico dell'azienda.
Estensione agli altri rinnovi contrattuali richiamati
Contenuti identici sono previsti dall'accordo del 24 gennaio 2006 per il rinnovo del C.C.N.L. 29 maggio 2003 per i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti e dall'accordo del 31 gennaio 2006 per il rinnovo del C.C.N.L. 8 luglio 2003 per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche. Per questi ultimi due accordi l'una tantum è dovuta ai lavoratori in forza rispettivamente al 24 gennaio 2006 e al 31 gennaio 2006.
Riflessi su malattia, maternità e altre prestazioni INPS
Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per i riposi orari post partum, le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue e le altre prestazioni a carico dell'INPS conguagliabili con i contributi, gli arretrati devono essere conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi. La circolare richiama la circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e le precedenti istruzioni richiamate in essa anche per le modalità di conguaglio. L'applicazione, in base al sistema di calcolo vigente, può riguardare solo gli eventi iniziati tra febbraio 2005 e gennaio 2006, salvo per la malattia il caso di ricaduta.
Effetti su integrazioni salariali e solidarietà
Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie erogate nel periodo di riferimento 1 gennaio-31 dicembre 2005 devono applicarsi le istruzioni già impartite dalla circolare n. 58 del 5 marzo 1991 in materia di ricalcolo delle prestazioni. Le quote di una tantum relative ai periodi integrati possono essere pagate entro il limite dei massimali mensili vigenti, che la circolare precisa riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie. Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati dal 14 giugno 1995, e per l'assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 4 apr 2006Circolare numero 51 del 4-4-2006
- Circolare · 3 apr 2006Circolare numero 9 del 03/04/2006
- Circolare · 3 apr 2006Circolare numero 10 del 03/04/2006
- Circolare · 30 mar 2006Circolare numero 07 del 30-03-2006 enpals
- Circolare · 30 mar 2006Circolare numero 08 del 30-03-2006 enpals
- Circolare · 28 mar 2006Circolare numero 50 del 28-3-2006
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →