Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 08 del 30-03-2006 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’adeguamento della classificazione dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals disposto dal D.M. 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005. Viene ricordata la funzione della ripartizione in tre gruppi ai fini del diritto alle prestazioni e vengono elencati i codici identificativi delle categorie da indicare nelle denunce contributive trimestrali. Sono inoltre riepilogati i requisiti di contribuzione giornaliera richiesti per ciascun gruppo.

Distinzione in tre gruppi dei lavoratori Enpals e codici delle categorie professionali

Adeguamento della classificazione dei lavoratori Enpals e codici di categoria

La circolare illustra l’aggiornamento della distinzione in tre gruppi dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals, disposto dal D.M. 15 marzo 2005. L’intervento, adottato in applicazione della normativa di riferimento, ridefinisce la composizione dei raggruppamenti e fornisce l’elenco dei codici da utilizzare nelle denunce contributive trimestrali.

Quadro normativo e finalità

L’atto richiama l’art. 3, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, come modificato, e l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/1997, che attribuiscono ai Ministri competenti il potere di integrare o ridefinire la classificazione dei lavoratori assicurati all’Enpals, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro. La circolare precisa che l’Ente aveva rilevato la necessità di aggiornare la ripartizione prevista dal D.M. 10 novembre 1997, anche a seguito del confronto con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore.

In particolare, era emersa l’esigenza di ricollocare alcune categorie professionali, strettamente connesse alla produzione e realizzazione di spettacolo, dal secondo gruppo al primo gruppo. Il D.M. 15 marzo 2005 recepisce tale esigenza, rimodulando i tre raggruppamenti e inserendo nuove figure professionali.

Decorrenza ed efficacia del decreto

Il D.M. 15 marzo 2005 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2005, n. 80, ed entra in vigore il 22 aprile 2005. Da tale data la classificazione aggiornata dei lavoratori assicurati obbligatoriamente al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo deve essere applicata secondo la nuova articolazione in gruppi.

Incidenza della ripartizione sui requisiti per le prestazioni

La circolare evidenzia che la suddivisione in gruppi è rilevante ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali. Il requisito dell’annualità di contribuzione, richiesto per il sorgere del diritto, si considera soddisfatto con un numero di giornate lavorative variabile in relazione al gruppo di appartenenza:

  • 120 giornate per i soggetti del gruppo sub A, cioè i lavoratori che svolgono a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e realizzazione dello spettacolo;
  • 260 giornate per i soggetti del gruppo sub B, ossia i lavoratori a tempo determinato non ricompresi nella lettera A;
  • 312 giornate per i soggetti del gruppo sub C, cioè i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Codici delle categorie professionali

La circolare riporta un ampio elenco di codici identificativi delle categorie professionali da utilizzare nelle denunce contributive trimestrali. Tali codici servono a individuare la categoria di appartenenza dei lavoratori ai fini assicurativi e contributivi.

Nel raggruppamento A rientrano, tra gli altri, i seguenti gruppi professionali:

  • canto, con artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e figure di supporto al coro;
  • attori, inclusi attori di prosa, cinematografici, di doppiaggio, di operetta, di rivista, di varietà, del circo, di fotoromanzi, suggeritori e figuranti, nonché imitatori, ipnotizzatori, illusionisti, prestigiatori, marionettisti, burattinai, acrobati, stuntman, contorsionisti e maestri d’armi;
  • conduttori e animatori, come presentatori, disc-jockey e animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
  • registi e sceneggiatori, con registi, aiuti registi, sceneggiatori, dialoghisti, adattatori cinetelevisivi, direttori della fotografia, light designer, soggettisti e video-assist;
  • produzione cinematografica, audiovisiva e di spettacolo, con direttori e responsabili di produzione, ispettori, segretari, cassieri, organizzatori, location manager, casting director e documentalisti audiovisivi;
  • direzione di scena e doppiaggio;
  • direttori e maestri d’orchestra, concertisti e orchestrali, bandisti e consulenti assistenti musicali;
  • ballo, figurazione e moda, con coreografi, ballerini, indossatori, figuranti, fotomodelli, cubisti e spogliarellisti;
  • amministratori di formazioni artistiche, produzioni cinematografiche e audiovisive, organizzatori teatrali e amministratori/segretari di compagnie teatrali;
  • tecnici, operatori e maestranze delle diverse aree dello spettacolo;
  • scenografi, arredatori, costumisti, bozzettisti, story board artist e creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all’animazione;
  • truccatori e parrucchieri;
  • lavoratori autonomi esercenti attività musicali, identificati con codice 500.

Nel raggruppamento B sono compresi, fra gli altri:

  • operatori e maestranze come artieri ippici, operatori di cabine cinematografiche e personale addetto a pulizie, facchinaggio, guardaroba e custodia presso imprese radiofoniche, televisive, audiovisive, enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, imprese di produzione cinematografica, doppiaggio e sviluppo/stampa;
  • impiegati amministrativi e tecnici, autisti e operai dipendenti dalle medesime imprese e enti;
  • personale dipendente da spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale scommesse e sale giochi, con distinzioni tra impiegati, operai e prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse;
  • lavoratori degli impianti e circoli sportivi, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi, nonché dipendenti e addetti di società sportive;
  • dipendenti dalle imprese di noleggio e distribuzione film, distinti tra impiegati e operai.

Nel raggruppamento C rientrano i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alle categorie individuate dal D.M. 15 marzo 2005 e richiamate dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, come modificato.

Utilizzo operativo dei codici

I codici indicati dalla circolare devono essere riportati nelle denunce contributive trimestrali, al fine di consentire la corretta individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore e, conseguentemente, l’applicazione del corretto regime contributivo e del corretto parametro per la maturazione del diritto alle prestazioni.

Conclusione operativa

La circolare, in sostanza, recepisce e rende operativo l’aggiornamento della classificazione Enpals disposto dal D.M. 15 marzo 2005, chiarendo sia la nuova articolazione dei gruppi sia i relativi codici di categoria. Il documento è quindi funzionale all’adempimento contributivo degli operatori del settore spettacolo e alla corretta gestione dei requisiti previdenziali dei lavoratori interessati.

Punti principali

Premessa normativa e finalità dell’intervento

La circolare richiama l’art. 3, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/1997, che attribuiscono ai Ministri competenti il potere di integrare o ridefinire la distinzione in tre gruppi dei lavoratori assicurati obbligatoriamente all’Enpals. L’intervento è stato sollecitato dall’Ente, anche a seguito del confronto con le organizzazioni rappresentative del settore, poiché la ripartizione prevista dal D.M. 10 novembre 1997 risultava da aggiornare. In particolare, è stato ritenuto opportuno spostare alcune categorie professionali strettamente connesse alla produzione e realizzazione dello spettacolo dal secondo al primo gruppo.

Ambito di applicazione del D.M. 15 marzo 2005

Il D.M. 15 marzo 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005 ed entrato in vigore il 22 aprile 2005, ha integrato e ridefinito i tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. La ripartizione in gruppi assume rilievo ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni, perché il requisito dell’annualità contributiva è misurato in giornate lavorative diverse a seconda dell’appartenenza al gruppo.

Requisiti contributivi per l’accesso alle prestazioni

La circolare indica che il requisito annuale di contribuzione si considera soddisfatto con un diverso numero di giornate lavorative in base al gruppo di appartenenza: 120 giornate per il gruppo sub A, 260 giornate per il gruppo sub B e 312 giornate per il gruppo sub C. Il gruppo A comprende i lavoratori che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e realizzazione dello spettacolo; il gruppo B comprende i lavoratori a tempo determinato non ricompresi nella lettera A; il gruppo C comprende i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Codici delle categorie da indicare nelle denunce contributive

La circolare elenca i codici identificativi delle categorie professionali da riportare nelle denunce contributive trimestrali. I codici sono raggruppati in tre aree: raggruppamento A, che include numerose figure artistiche, tecniche, produttive e musicali; raggruppamento B, che comprende operatori, maestranze, impiegati, personale di spettacoli viaggianti, ippodromi, sale giochi, impianti sportivi e noleggio film; raggruppamento C, riservato ai lavoratori a tempo indeterminato appartenenti alle categorie individuate dal decreto ministeriale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.