Messaggio numero 320 del 16-7-2002
particolari modalità operative per la fruizione delle agevolazioni contributive ex art. 13 della legge n. 68/1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per le agevolazioni contributive previste dalla legge n. 68/1999 per l’assunzione di lavoratori disabili, i datori di lavoro possono conguagliare solo gli importi autorizzati da Regione o Provincia, anche in forma mensilizzata, entro i limiti del beneficio spettante (50% o 100%) e delle risorse assegnate.
Precisazioni sulle modalità di conguaglio delle agevolazioni ex legge n. 68/1999
Precisazioni operative sulle agevolazioni della legge n. 68/1999
Il documento fornisce ulteriori chiarimenti applicativi in materia di agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disabili previste dalla legge n. 68/1999. L’obiettivo è uniformare le modalità di fruizione del beneficio e superare le incertezze generate da autorizzazioni regionali o provinciali espresse talvolta in importi annui fissi.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 13 della legge n. 68/1999 prevede il beneficio in due misure alternative, pari al 50% o al 100%, parametrate alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per ciascun lavoratore disabile assunto. La norma attribuisce alle apposite strutture, individuate nei "servizi per l’impiego", la competenza esclusiva ad approvare i programmi e a concedere le agevolazioni, nei limiti delle risorse annualmente assegnate con apposito decreto alle Regioni e/o Province.
Ruolo delle Regioni, Province e dell’Istituto
Nel sistema delineato dal legislatore, l’Istituto interviene solo limitatamente alle Regioni con le quali sia stato sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa, e in tale ambito opera in qualità di soggetto erogatore delle agevolazioni. Ne consegue che la misura concretamente fruibile dal datore di lavoro dipende dal provvedimento autorizzativo emanato dalla Regione o dalla Provincia competente.
Modalità di fruizione del beneficio
Per ragioni di coerenza con il riparto di competenze e di migliore gestione delle agevolazioni, i datori di lavoro possono essere ammessi al conguaglio del beneficio nella misura annualmente determinata dal provvedimento autorizzativo regionale o provinciale. In pratica:
- gli importi autorizzati possono essere mensilizzati;
- la mensilizzazione può avvenire anche mediante l’utilizzo del sistema del "contatore";
- resta fermo il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge n. 68/1999 per l’accesso e per la prosecuzione del beneficio.
Limiti al conguaglio
Il documento pone un limite espresso alla fruizione del beneficio. I datori di lavoro non possono in alcun caso conguagliare somme:
- in misura superiore alla riduzione contributiva spettante, cioè oltre il 50% o il 100% secondo la casistica applicabile;
- in misura superiore alle risorse loro assegnate nel provvedimento di autorizzazione.
Finalità del chiarimento
Le precisazioni mirano a evitare che la comunicazione di importi annui fissi da parte di Regioni o Province induca a errori applicativi nella gestione del beneficio. Il documento conferma dunque che la fruizione deve restare entro il perimetro quantitativo autorizzato e nei limiti sostanziali previsti dalla disciplina agevolativa.
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