Messaggio numero 82 del 5-7-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS illustra gli indirizzi operativi per l’attuazione della Delibera CIPE n. 36 del 6 giugno 2002 sulla lotta al lavoro sommerso e sulla procedura di emersione prevista dalla legge n. 383/2001. Definisce l’organizzazione del Call-Center, dei punti informativi territoriali e del back office, con indicazioni su competenze, tempi e coordinamento con Agenzia delle Entrate, INAIL e altre amministrazioni. Riporta inoltre, in allegato, le linee guida per il piano straordinario di accertamento e per il piano individuale di emersione progressiva dei lavoratori subordinati.
Economia sommersa: indirizzi operativi INPS per l’attuazione della Delibera CIPE n. 36/2002
Economia sommersa: indirizzi operativi INPS in attuazione della Delibera CIPE n. 36/2002
Il documento fornisce le prime istruzioni operative dell’INPS per dare attuazione alla Delibera CIPE n. 36 del 6 giugno 2002, collegata alla legge n. 383/2001 come modificata dalla legge n. 73/2002. L’obiettivo è coordinare le attività informative, di assistenza e di controllo connesse alla procedura di emersione del lavoro sommerso.
Quadro generale e finalità
La delibera CIPE approva le linee guida per:
- il programma straordinario di accertamento finalizzato a intensificare il contrasto all’economia sommersa;
- l’emersione progressiva per i lavoratori subordinati.
Il documento richiama il coinvolgimento coordinato di amministrazioni statali e locali, in particolare Ministeri competenti, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, con l’obiettivo di:
- contrastare il lavoro irregolare;
- fornire informazione e assistenza ai soggetti interessati all’emersione;
- garantire supporto ai sindaci nell’istruttoria dei piani individuali di emersione.
Indicazioni operative per l’INPS
L’INPS segnala che alcune misure sono già state avviate:
- è stata trasmessa la circolare interamministrativa n. 56/E del 20 giugno 2002;
- il Call-Center INPS è operativo dal 27 giugno 2002.
Per le ulteriori attività di competenza dell’Istituto, il messaggio indica:
- attivazione, entro il 15 luglio, di sportelli informativi presso ogni Sede provinciale e sub-provinciale;
- realizzazione, entro il 30 luglio, di pagine internet dedicate alla raccolta sistematica delle disposizioni normative, amministrative e dei chiarimenti operativi;
- avvio di un piano straordinario di accertamento con coordinamento centrale e territoriale con le altre amministrazioni.
Servizio di Call-Center dedicato al sommerso
Il Call-Center fornisce informazioni su quattro aree:
- regole generali per l’emersione;
- aspetti fiscali;
- contributi INPS;
- assicurazione INAIL.
La gestione delle chiamate è ripartita come segue:
- le chiamate relative alle regole generali per l’emersione vengono smistate sia all’INPS sia all’Agenzia delle Entrate;
- quelle sugli aspetti fiscali sono indirizzate all’Agenzia delle Entrate;
- quelle su contributi INPS e assicurazione INAIL sono indirizzate all’INPS.
Il documento chiarisce che il servizio telefonico deve essere supportato da un sistema di back office per le risposte ai quesiti specialistici non immediatamente risolvibili. Il sistema già in uso consente la raccolta di:
- generalità dell’interlocutore;
- almeno un recapito telefonico;
- descrizione del quesito.
Per i quesiti normativi non riferiti a una singola pratica, la richiesta viene inoltrata tramite Lotus Notes alla Direzione regionale competente, che deve fornire risposta entro 48 ore. I quesiti classificati come “Lavoro sommerso” sono assegnati ai responsabili regionali del Call-Center.
Per i quesiti INAIL che pervengono al Call-Center INPS, devono essere attivate sinergie con le Direzioni regionali INAIL, fermo restando che la risposta è fornita dall’Istituto. I dirigenti regionali devono assicurare una risposta esaustiva entro 48 ore.
Sportelli informativi territoriali
Gli sportelli informativi devono essere operativi entro il 15 luglio presso ogni struttura provinciale e sub-provinciale. Devono essere:
- facilmente individuabili;
- collocati presso il “Punto di Incontro”, area aziende;
- organizzati in modo da garantire la massima riservatezza.
Il presidio è affidato:
- al personale del processo gestione conto aziende;
- agli ispettori di vigilanza.
Il servizio deve essere garantito:
- durante l’orario di apertura al pubblico;
- su appuntamento per tutta la durata dell’orario di servizio.
Il personale ispettivo, nel corso dell’attività ordinaria sul territorio, svolge anche funzioni di consulenza, informazione e divulgazione delle agevolazioni e delle possibilità di emersione previste dalla normativa.
Coordinamento interamministrativo e piano straordinario di accertamento
Il messaggio richiama il coordinamento tra le amministrazioni interessate e segnala che il piano straordinario di accertamento sarà oggetto di ulteriori comunicazioni una volta definite le linee operative centrali.
In allegato vengono riportate le linee guida CIPE, che prevedono:
- l’adozione di direttive ministeriali di indirizzo;
- lo scambio sistematico di informazioni tra organismi di vigilanza e controllo;
- l’invio telematico delle informazioni sulle utenze non domestiche;
- l’analisi incrociata dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- l’invio di richieste di informazioni ai contribuenti con anomalie;
- l’inserimento prioritario nei controlli di chi non aderisce all’emersione o non fornisce elementi idonei a giustificare le anomalie.
Sono previste riunioni periodiche:
- a livello centrale, prima riunione entro il 15 luglio 2002;
- a livello regionale, prima riunione entro il 20 luglio 2002.
Le riunioni regionali sono convocate e presiedute dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate. La previsione si applica separatamente anche per le province autonome di Bolzano e Trento.
Emersione progressiva: dichiarazione e piano individuale
L’allegato illustra la procedura di emersione progressiva per i lavoratori subordinati. La dichiarazione di emersione, necessaria per ottenere le agevolazioni fiscali e contributive, deve essere presentata entro il 30 novembre 2002 e deve indicare, per ciascun lavoratore emerso, il costo del lavoro utilizzato nel 2002 e negli anni precedenti.
Il piano individuale di emersione deve essere presentato entro il 30 settembre 2002 al sindaco del comune in cui ha sede l’unità produttiva. Può essere presentato anche da un intermediario abilitato, al fine di mantenere l’anonimato.
Il piano consente di regolarizzare progressivamente l’intera attività produttiva, con possibilità di:
- adeguamento delle posizioni fiscali e previdenziali;
- regolarizzazione degli obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali;
- adeguamento progressivo agli obblighi contrattuali sul trattamento economico entro il triennio agevolato;
- prosecuzione dell’attività anche senza le prescritte autorizzazioni amministrative, una volta approvato il piano.
Contenuti del piano di emersione
Il piano deve indicare:
- l’attività svolta dall’impresa o dal lavoratore autonomo;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;
- il numero dei lavoratori da regolarizzare, suddivisi per inquadramento contrattuale e per trattamenti economici identici;
- per ciascun lavoratore, la retribuzione di partenza, senza indicazione nominativa;
- le eventuali ulteriori proposte relative all’adeguamento progressivo.
Il piano deve contenere anche l’impegno a presentare, in caso di approvazione, la dichiarazione di emersione corrispondente ai suoi contenuti.
Regole sull’allineamento retributivo
Se il piano prevede il graduale allineamento ai minimi dei contratti collettivi nazionali, devono essere rispettati i seguenti limiti:
- la retribuzione lorda di emersione di ciascun lavoratore deve essere almeno pari al 70% del minimo contrattuale;
- la retribuzione deve essere comunque adeguata al minimo contrattuale con progressivi aumenti entro la fine del triennio di emersione;
- l’allineamento deve tenere conto di eventuali modifiche ai minimi contrattuali intervenute nel triennio agevolato.
Il piano può riguardare anche aspetti di trattamento economico diversi dall’allineamento ai minimi contrattuali.
Criteri di valutazione e approvazione da parte del sindaco
Nell’esame dei piani, il sindaco deve:
- seguire criteri di omogeneità, tenendo conto della specificità dell’attività e della situazione del richiedente;
- considerare, ove possibile, la coerenza con valutazioni relative a realtà economiche simili;
- esaminare le proposte secondo l’ordine cronologico di presentazione;
- stabilire tempi di adeguamento e rimozione delle irregolarità secondo ragionevole gradualità;
- privilegiare la rimozione delle irregolarità più rilevanti.
Se sono necessarie modifiche o integrazioni, il sindaco deve emanare direttive idonee a consentire la conclusione della procedura entro il termine perentorio del 30 novembre 2002 per la dichiarazione di emersione.
L’approvazione avviene con ordinanza sindacale, con comunicazione all’interessato o all’intermediario e contestuale disposizione sulla prosecuzione dell’attività.
Adempimenti successivi all’approvazione del piano
Dopo l’approvazione, il richiedente deve:
- presentare la dichiarazione di emersione all’Agenzia delle Entrate;
- presentare al comune l’integrazione del piano con i dati inizialmente riservati;
- allegare all’integrazione copia della dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
Il sindaco trasmette agli organi competenti copia della dichiarazione di emersione e del piano approvato. Entro i termini stabiliti, verifica l’avvenuto adeguamento e la regolarizzazione degli obblighi previsti dalla normativa, comunicandone formalmente l’esito agli interessati.
Coordinamento e vigilanza finale
Il documento attribuisce al prefetto funzioni di coordinamento e vigilanza ai sensi dell’art. 1-bis, comma 4, della legge n. 383/2001, anche avvalendosi della conferenza permanente prevista dall’art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2001, n. 287.
Aspetti economici e destinazione delle risorse
La delibera precisa che le risorse affluite al fondo di cui all’art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate con priorità alla copertura degli oneri per la ricostruzione della posizione previdenziale dei lavoratori impegnati nei programmi di emersione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 383/2001.
Il Ministro dell’economia e delle finanze deve informare semestralmente il CIPE sull’attuazione delle iniziative oggetto della delibera.
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