Messaggio numero 482 del 27-6-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Ministero del Lavoro dispone una sanatoria per il periodo luglio 1999-giugno 2000 sull'assegno di maternità dei Comuni, invitando a riesaminare le domande delle cittadine comunitarie residenti in Italia e ad attivare l'erogazione INPS se sussistono i requisiti. Sono richiamati requisiti reddituali, importi del beneficio e termini di pagamento.
Sanatoria assegno di maternità per cittadine comunitarie residenti
Sanatoria sull'assegno di maternità per cittadine comunitarie residenti
Il documento comunica l'intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito dei rilievi della Commissione europea sulla non conformità alla normativa UE della disciplina originaria dell'assegno di maternità concesso dai Comuni. Viene quindi disposta una regolarizzazione per il periodo tra luglio 1999 e giugno 2000, con indicazioni operative per i Comuni e per le sedi INPS.
Contesto e motivi dell'intervento
Secondo quanto riportato, l'assegno di maternità previsto dall'art. 66 della legge 448/98 era stato inizialmente riconosciuto, per i figli nati successivamente al 1° luglio 1999, soltanto alle madri cittadine italiane residenti, con esclusione delle cittadine comunitarie residenti in Italia. Successivamente, l'art. 49, comma 12, della legge 488/99 ha esteso il beneficio anche alle cittadine comunitarie residenti, a decorrere dal 1° luglio 2000, insieme alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno.
Periodo oggetto di sanatoria
Il Ministero dispone una sanatoria per il periodo compreso tra luglio 1999 e giugno 2000. In particolare, i Comuni devono verificare se le cittadine comunitarie residenti abbiano presentato domande di assegno di maternità per parti avvenuti tra il 2 luglio 1999 e il 30 giugno 2000.
Adempimenti richiesti ai Comuni
I Comuni sono invitati a:
- controllare la presenza di domande presentate da cittadine comunitarie residenti per parti avvenuti nel periodo indicato;
- avviare la procedura prevista per l'erogazione dell'assegno da parte dell'INPS, qualora risultino soddisfatti i requisiti prescritti;
- indicare gli importi esclusivamente in Euro e non in Lire.
Requisiti reddituali
Per la concessione del beneficio da parte dei Comuni, il reddito familiare, riferito a nuclei familiari con tre componenti, deve risultare inferiore a:
- £ 50.000.000, pari a Euro 25.822,84, per il 1999;
- £ 50.800.000, pari a Euro 26.236,01, per il 2000.
Importi dell'assegno di maternità
Il documento ricorda gli importi applicabili nel periodo interessato e quelli successivi, precisando che per la sanatoria rilevano soprattutto i valori relativi ai parti tra il 2 luglio 1999 e il 30 giugno 2000. L'assegno è riconoscibile:
- in misura intera, pari a Euro 516,46 (corrispondenti a £ 1.000.000), per i parti dal 2 luglio 1999 al 31 dicembre 1999, se la richiedente non percepisce trattamenti economici di maternità;
- in misura intera, pari a Euro 524,76 (corrispondenti a £ 1.016.000), per i parti dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000, se la richiedente non percepisce trattamenti economici di maternità;
- limitatamente alla quota differenziale, se la richiedente beneficia di un trattamento economico di maternità di importo inferiore all'assegno comunale.
Viene inoltre precisato, a titolo di richiamo, che l'importo di £ 1.016.000 (Euro 524,76) è valido anche per i parti avvenuti il 1° luglio 2000 e che tale importo è stato successivamente elevato a:
- £ 1.500.000 dal 2 luglio 2000 al 31 dicembre 2000;
- £ 2.500.000 dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;
- Euro 1.326 dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.
Modalità e termini di erogazione da parte dell'INPS
Le sedi INPS devono provvedere al pagamento dell'assegno secondo le modalità e i termini consueti, ossia entro 45 giorni dalla ricezione dei dati trasmessi dai Comuni. Tale regola si applica anche ai provvedimenti adottati dai Comuni a seguito dell'accoglimento delle domande delle cittadine comunitarie relative ai parti avvenuti tra il 2 luglio 1999 e il 30 giugno 2000.
Indicazione finale operativa
Il documento conclude ribadendo che l'erogazione avviene secondo il normale flusso procedurale Comuni-INPS, con particolare attenzione alla regolarizzazione delle posizioni delle cittadine comunitarie che avevano presentato domanda nel periodo oggetto di sanatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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