Circolare numero 136 del 28-10-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in materia di disoccupazione agricola, i lavoratori frontalieri comunitari che abbiano svolto attività agricola in Italia mantengono il diritto alla prestazione a carico dell'INPS, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Vengono tuttavia evidenziate le peculiarità della disoccupazione agricola rispetto alla disciplina comunitaria generale: la prestazione è richiesta ed erogata l'anno successivo, in unica soluzione, e non è quindi applicabile il meccanismo ordinario di esportabilità previsto per le altre prestazioni di disoccupazione. La circolare specifica inoltre criteri di computo delle giornate, rilevanza dell'iscrizione negli elenchi nominativi agricoli e necessità di verificare eventuali prestazioni già corrisposte dallo Stato di residenza per evitare duplicazioni.
Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all'indennità di disoccupazione agricola
Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all'indennità di disoccupazione agricola
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla disciplina comunitaria e nazionale in materia di disoccupazione agricola, con particolare attenzione ai lavoratori frontalieri cittadini comunitari che svolgono attività agricola in Italia. L'obiettivo è precisare quando la prestazione resta a carico dell'INPS e in che misura operino o meno le regole comunitarie sull'esportabilità e sulla competenza dello Stato di residenza.
Quadro normativo di riferimento
La circolare si innesta sulle disposizioni già illustrate con la circolare n. 85 del 1° luglio 2010, adottata in applicazione degli articoli da 61 a 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e degli articoli da 54 a 57 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009. In tale contesto generale, le prestazioni di disoccupazione sono normalmente erogate dall'istituzione competente dello Stato di ultima occupazione, anche quando l'interessato si sposti in un altro Stato membro in cerca di lavoro.
Regola generale per i lavoratori frontalieri
Per i lavoratori frontalieri, il principio ordinario è che la prestazione di disoccupazione sia a carico dello Stato di residenza, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004. La circolare ricorda che il frontaliero risiede stabilmente in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora e, in caso di disoccupazione completa, perde il collegamento con lo Stato di occupazione, dovendo mettersi a disposizione dei servizi per l'impiego dello Stato di residenza.
Peculiarità della disoccupazione agricola
La disciplina italiana della disoccupazione agricola presenta tuttavia caratteristiche speciali che impediscono di applicare in modo automatico la regola comunitaria appena richiamata. La prestazione agricola è infatti richiesta e liquidata l'anno successivo a quello in cui si è verificata la mancata occupazione, in un'unica soluzione, e indennizza stati di disoccupazione già conclusi. Per questo motivo lo stato del lavoratore al momento della domanda non incide sul diritto alla prestazione; ciò che rileva è il complessivo percorso lavorativo maturato nell'anno di competenza.
Requisiti e criteri di calcolo
Il primo requisito per la prestazione è l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nei quali sono indicate le giornate effettivamente lavorate e coperte da contribuzione nell'anno solare. Tale iscrizione vale a garantire la copertura assicurativa per l'intero anno, a prescindere dal numero di giornate registrate.
Ai fini della determinazione delle giornate indennizzabili, il parametro di riferimento è di 365 giorni, o 366 negli anni bisestili. Da tale numero devono essere sottratte:
- le giornate di effettiva occupazione in Italia;
- le giornate lavorate all'estero;
- le giornate coperte da indennità di malattia, infortunio o maternità erogate da istituzioni straniere.
La circolare precisa che tale indicazione rettifica quanto riportato nella circolare n. 85/2010.
Incidenza del contratto e delle giornate non lavorate
Le giornate di iscrizione negli elenchi non coincidono con la durata del contratto di lavoro, che normalmente è più esteso e nel quale il datore di lavoro utilizza il lavoratore solo quando vi è necessità di manodopera. Ne consegue che sono indennizzabili tutte le giornate non lavorate che ricadono nel periodo contrattuale, anche se il lavoratore si muove liberamente nell'ambito comunitario.
La circolare aggiunge che, per i frontalieri, sono rilevanti anche le eventuali giornate lavorate in altri Stati membri o nello Stato di residenza, ai fini del computo della disoccupazione agricola.
Esclusione degli adempimenti tipici della disoccupazione ordinaria
Per il lavoratore agricolo non sussiste l'obbligo di attestare lo stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego, né quello di rispettare, in caso di trasferimento in altro Stato membro, gli obblighi previsti per chi percepisce la disoccupazione ordinaria non agricola. La ragione è che la prestazione agricola viene liquidata in un momento successivo e in unica soluzione, sicché non è applicabile il principio dell'esportabilità della prestazione. Per lo stesso motivo la circolare esclude l'applicazione dell'art. 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, che presuppone invece uno stato di disoccupazione in atto.
Verifiche necessarie per evitare indebiti
Pur dovendo essere regolarmente corrisposte le prestazioni previste dalla legislazione italiana, l'Istituto deve accertare con particolare attenzione la situazione occupazionale degli interessati nello Stato di residenza e l'eventuale indennizzazione già percepita in quell'ordinamento nell'anno di riferimento. Tale controllo è necessario per evitare la liquidazione di prestazioni indebite o duplicazioni tra più sistemi nazionali.
Conclusione
La circolare conclude ribadendo che la qualifica di frontaliero non preclude il diritto del lavoratore agricolo cittadino comunitario che svolga attività agricola in Italia all'indennità di disoccupazione agricola, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il relativo pagamento resta a carico dell'INPS secondo la disciplina italiana, tenendo conto delle peculiarità proprie della prestazione agricola.
Punti principali
Premessa normativa e richiamo alla circolare n. 85/2010
La circolare si colloca nel quadro della regolamentazione comunitaria introdotta dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, già illustrata dalla circolare n. 85 del 1° luglio 2010 in materia di prestazioni di disoccupazione. L'intervento odierno mira a fornire chiarimenti specifici sul trattamento dei lavoratori frontalieri che chiedono l'indennità di disoccupazione agricola.
Regola generale sulla disoccupazione per i frontalieri
In via generale, le prestazioni di disoccupazione sono corrisposte dall'istituzione competente, di norma quella dello Stato di ultima occupazione. Per i lavoratori frontalieri, tuttavia, l'art. 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che la prestazione sia a carico dello Stato di residenza, come se il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione di tale Stato durante l'ultima attività lavorativa. Ciò si giustifica perché il frontaliero risiede stabilmente in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora e, in caso di disoccupazione completa, deve mettersi a disposizione dei servizi per l'impiego del Paese di residenza.
Particolarità della disoccupazione agricola
La disciplina italiana della disoccupazione agricola presenta caratteristiche che la rendono non sovrapponibile alla disciplina comunitaria ordinaria dei frontalieri. La prestazione è infatti richiesta nell'anno successivo a quello della mancata occupazione ed è pagata in unica soluzione, a copertura di un periodo di disoccupazione già decorso. Per tale ragione lo status del lavoratore al momento della domanda non è decisivo: rileva piuttosto l'intero percorso lavorativo svolto nell'anno di competenza.
Requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi agricoli
Il primo requisito per accedere all'indennità è l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nei quali sono riportate le giornate effettivamente lavorate e coperte da contribuzione nell'anno solare. Tale iscrizione garantisce la copertura assicurativa per l'intero anno, indipendentemente dal numero di giornate registrate.
Criterio di calcolo delle giornate indennizzabili
Ai fini della determinazione delle giornate da indennizzare, il parametro è pari a 365 giorni, ovvero 366 negli anni bisestili. Da tale parametro vanno sottratte le giornate di effettiva occupazione in Italia, quelle lavorate all'estero e le giornate coperte da indennità di malattia, infortunio o maternità erogate da istituzioni straniere. La circolare precisa che tale indicazione rettifica quanto riportato nella circolare n. 85/2010.
Incidenza del contratto di lavoro e delle giornate non lavorate
Le giornate di iscrizione negli elenchi non coincidono con la durata del contratto, che può essere più lunga e durante la quale l'azienda impiega il lavoratore solo quando vi è necessità di manodopera. Per questo motivo sono indennizzabili tutte le giornate non lavorate ricadenti nel periodo contrattuale, anche se il lavoratore si sposta liberamente in ambito comunitario; sono altresì rilevanti, ai fini del calcolo della prestazione, le eventuali giornate lavorate in altri Stati membri o nello Stato di residenza per i frontalieri.
Assenza di obblighi di disoccupazione ordinaria ed esclusione dell'esportabilità
Per il lavoratore agricolo non sussiste l'obbligo di attestare lo stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego né quello di osservare, in caso di trasferimento in altro Stato membro, gli adempimenti previsti per la disoccupazione ordinaria non agricola. La ragione è che la prestazione viene pagata l'anno successivo in unica soluzione e non può quindi operare il principio dell'esportabilità. Per lo stesso motivo non si applica l'art. 65, paragrafo 5, lettera a), poiché la prestazione riguarda uno stato di disoccupazione già integralmente decorso.
Obbligo di verifica per evitare indebite erogazioni
Pur dovendo l'INPS corrispondere le prestazioni previste dalla legislazione italiana, la circolare raccomanda di accertare con attenzione la situazione occupazionale degli interessati nello Stato di residenza e l'eventuale percezione di indennità da parte delle istituzioni di tale Stato nell'anno di riferimento, al fine di evitare pagamenti indebiti o duplicazioni di prestazioni.
Conclusione applicativa
La circolare ribadisce infine che lo status di frontaliero non pregiudica il diritto del lavoratore agricolo cittadino comunitario che svolga attività agricola in Italia all'indennità di disoccupazione agricola e al relativo pagamento da parte dell'Istituto, sempre che risultino rispettati i requisiti normativamente previsti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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