Circolare numero 134 del 25-10-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Confimprese Italia per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, con indicazione dei pensionati ammessi, delle modalità di rilascio e decorrenza delle deleghe, delle revoche, della misura del contributo e dei rapporti finanziari. Vengono inoltre richiamati i costi del servizio, le responsabilità delle parti, i rapporti a livello locale e le regole per la consultazione della banca dati delle deleghe. Infine sono impartite le istruzioni contabili con istituzione di nuovi conti per la rilevazione delle trattenute, distinti tra anno in corso e anni precedenti.
Convenzione INPS-Confimprese Italia per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni; istruzioni operative, contabili e variazione piano dei conti
Convenzione INPS - Confimprese Italia per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare fornisce le istruzioni operative e contabili per l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Confimprese Italia ai sensi dell’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. La disciplina riguarda la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, definendone soggetti ammessi, modalità di delega, decorrenza, revoca, misura del contributo, aspetti finanziari e contabilizzazione.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione consente ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS, di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione.
La circolare precisa espressamente che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiamata fa riferimento soltanto alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La trattenuta può essere effettuata solo sulla base di una delega redatta sul testo predisposto dall’INPS. Nel modello devono essere indicate:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale della Confimprese Italia, con apposizione del timbro dell’associazione, ove previsto dalla convenzione. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti per territorio.
Decorrenza delle deleghe e delle revoche
Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, la decorrenza è fissata al primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione da parte della struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione.
Le deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione producono effetto dalla data di decorrenza della pensione stessa.
La revoca segue la medesima logica temporale: se comunicata dall’interessato direttamente all’INPS, è acquisita dalla struttura periferica e produce effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione o di arrivo alla struttura.
La circolare chiarisce inoltre che:
- la delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca;
- il rilascio di una nuova delega non comporta revoca implicita di quella precedente;
- in presenza di più deleghe a favore di organizzazioni sindacali diverse, prevale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso assume efficacia la delega successiva.
Misura del contributo sindacale
Il contributo associativo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le stesse modalità.
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega e la trattenuta è effettuata al momento del pagamento delle singole rate di pensione.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
I rapporti finanziari tra INPS e Confimprese Italia sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gestiti a livello centrale.
L’INPS versa all’associazione acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino all’elaborazione dei dati necessari per la determinazione definitiva, e comunque non oltre aprile, gli acconti sono stabiliti provvisoriamente in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e acconti definitivi sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto determinato in via definitiva.
Gli acconti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Per le nuove liquidazioni è previsto un acconto quadrimestrale sulle trattenute disposte al primo pagamento e su quelle relative alle rate successive dell’anno di liquidazione. Tale acconto è determinato riducendo dell’3% l’importo delle trattenute calcolate dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.
I conguagli tra acconti corrisposti e trattenute effettivamente operate devono essere effettuati senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data risultano rilevazioni contabili pari ad almeno il 97% del totale, il conguaglio può essere eseguito su tale base con riserva di successiva rideterminazione.
Le rimesse monetarie alla Confimprese Italia sono effettuate dalla sede centrale secondo le modalità da essa indicate; l’INPS è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali, purché tali difficoltà siano tempestivamente comunicate all’associazione.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione risultano già definiti con determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009 e sono i seguenti:
- nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica: 0,03 euro;
- nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea: 0,35 euro;
- nuova delega su pensione esistente: 1,90 euro;
- revoca delega: 1,90 euro;
- variazione delega: 2,11 euro;
- gestione delega: 0,02 euro.
La Confimprese Italia si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del costo e tutte le clausole della convenzione in materia di costi e rapporti finanziari.
Responsabilità e rapporti con i pensionati
L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In particolare, la Confimprese Italia esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e si obbliga a ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega.
Rapporti a livello locale e banca dati
I rapporti con le strutture periferiche della Confimprese Italia sono tenuti dal responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti della Confederazione devono rivolgersi per ogni problematica operativa. Le questioni non risolte localmente devono essere sottoposte alla Direzione Generale e alla struttura nazionale della Confimprese Italia.
L’INPS mette inoltre a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale convenzionata una banca dati delle deleghe sindacali consultabile per la sola parte di competenza, nella quale confluiscono i dati relativi a nuove deleghe, revoche ed eliminazioni. La consultazione avviene secondo le modalità e le autorizzazioni stabilite dall’INPS, nel rispetto delle regole di sicurezza e delle indicazioni dell’Autorità Garante per la privacy.
Istruzioni contabili e piano dei conti
Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto della Confimprese Italia sono istituiti due nuovi conti:
- GPA 25/242, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA 27/242, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Il conto GPA 27/242 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2011. La circolare rinvia all’allegato 2 per la denominazione completa e abbreviata dei conti.
Durata della convenzione
La convenzione è stata sottoscritta il 15 luglio 2010 ed è valida fino al 31 dicembre 2011. Il rinnovo annuale deve essere richiesto dalla Confimprese Italia con lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.
Punti principali
Soggetti ammessi alla delega
Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. È esclusa l’applicabilità ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché l’art. 23-octies riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio, presentazione e decorrenza della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’INPS, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy ex D.Lgs. 196/2003, firmata dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della Confimprese Italia. I nominativi dei soggetti abilitati alla firma e alla presentazione devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS. Le deleghe già riferite a pensionati in essere e le revoche producono effetto dal primo giorno del terzo mese successivo all’acquisizione; quelle presentate contestualmente alla domanda di pensione decorrono dalla data di decorrenza della pensione.
Revoca e concorrenza tra più deleghe
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. Se risultano più deleghe a favore di organizzazioni sindacali diverse, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; in tal caso prevale la successiva. La nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente. La revoca comunicata direttamente dal pensionato all’INPS è acquisita dalla struttura periferica e ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione o all’arrivo alla struttura.
Misura del contributo sindacale
La trattenuta è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sulla quota entro il trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo. Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari si applicano le stesse modalità.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gestiti a livello centrale. L’INPS versa acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte; per le nuove liquidazioni è previsto un acconto quadrimestrale con riduzione del 3% sull’importo delle trattenute. I conguagli tra acconti e trattenute effettive devono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o oneri. Le rimesse all’associazione sono effettuate dalla sede centrale secondo le modalità da essa indicate.
Costi del servizio
I costi del servizio sono quelli già definiti con determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009: 0,03 euro per nuova delega telematica contestuale alla domanda di pensione, 0,35 euro per nuova delega cartacea contestuale, 1,90 euro per nuova delega su pensione esistente, 1,90 euro per revoca, 2,11 euro per variazione delega e 0,02 euro per gestione delega. La Confimprese Italia accetta senza riserva eventuali variazioni del costo e tutte le clausole economiche della convenzione.
Responsabilità, rapporti locali e banca dati
L’INPS è esonerato da responsabilità nei rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale; in caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, Confimprese Italia deve tenere indenne l’Istituto da ogni effetto negativo. I rapporti locali sono gestiti dal responsabile dei rapporti con l’utenza; le problematiche non risolte vengono portate a livello centrale. L’INPS mette a disposizione una banca dati delle deleghe consultabile per la parte di competenza dell’organizzazione, nel rispetto delle autorizzazioni e delle misure di sicurezza.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione delle trattenute sindacali per conto di Confimprese Italia sono istituiti i conti GPA 25/242, relativo ai contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/242, relativo ai contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/242 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2011.
Validità della convenzione
La convenzione, sottoscritta il 15 luglio 2010 e approvata con determinazione del Presidente n. 22 del 4 giugno 2010, ha validità fino al 31 dicembre 2011. L’eventuale rinnovo annuale deve essere richiesto dalla Confimprese Italia con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, almeno tre mesi prima della scadenza.
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