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Circolare

Circolare numero 135 del 25-10-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e C.A.P.I.M.E.D. per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono definite le modalità di esposizione del codice causale "W200", le regole di imputazione contabile, la gestione delle somme riscosse e dei relativi rimborsi spese/IVA, nonché gli obblighi di rendicontazione e i termini di validità e rinnovo della convenzione.

Convenzione INPS-C.A.P.I.M.E.D. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e istruzioni operative/contabili

Convenzione INPS-C.A.P.I.M.E.D. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e C.A.P.I.M.E.D. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti all’associazione. L’intervento riguarda sia gli aspetti operativi di gestione tramite UNIEMENS sia la relativa rilevazione contabile, con istituzione di nuovi conti e indicazioni su versamenti, trattenute e rendicontazione.

Ambito dell’accordo e modalità di riscossione

La C.A.P.I.M.E.D. affida all’INPS l’esazione del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese iscritte. La riscossione avviene unitamente a quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità e la periodicità già previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

L’associazione si impegna a comunicare alle imprese aderenti le modalità operative per il versamento e a informarli che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per le finalità istituzionali proprie e quelle previste dalla convenzione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Regole di esposizione nel flusso UNIEMENS

Per le aziende aderenti alla C.A.P.I.M.E.D. viene istituito il codice causale "W200", con significato "Ass. Contr. C.A.P.I.M.E.D.". Le imprese devono valorizzarlo nel flusso UNIEMENS per evidenziare la contribuzione dovuta per assistenza contrattuale.

La circolare precisa che l’INPS considera versato a tale titolo solo l’importo indicato dal datore di lavoro nella denuncia. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori, la quota indicata come contributo di assistenza contrattuale è imputata prioritariamente a scomputo del debito previdenziale; solo l’eventuale eccedenza è considerata effettivamente versata per assistenza contrattuale.

Se il datore non intende versare il contributo di assistenza contrattuale, non deve indicarne l’importo in denuncia.

Aspetti contabili e nuovi conti del piano dei conti

I contributi esposti con il codice "W200" sono imputati al conto GPA 25/233. Contestualmente, per rilevare il debito verso C.A.P.I.M.E.D., la procedura genera la scrittura in partita doppia:

  • GPA 35/233 a GPA 11/233 per un importo pari a quello registrato sul conto GPA 25/233.

La circolare sottolinea che i saldi dei conti GPA 25/233 e GPA 35/233 devono concordare costantemente. Per garantire tale concordanza, nonché la corrispondenza tra contabilità e ripartizione delle denunce UNIEMENS, i conti GPA 25/233 e GPA 35/233 devono essere movimentati soltanto tramite procedura automatizzata di ripartizione e con il codice documento "95".

L’allegato n. 2 introduce i seguenti conti di nuova istituzione:

  • GPA 11/233: debito verso C.A.P.I.M.E.D. per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto;
  • GPA 25/233: contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto C.A.P.I.M.E.D. mediante UNIEMENS;
  • GPA 35/233: accreditamento alla C.A.P.I.M.E.D. dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto.

Versamento delle somme alla Confederazione e trattenute

Le somme riscosse devono essere versate alla C.A.P.I.M.E.D. al netto del rimborso spese previsto dalla convenzione e della relativa IVA, nel rispetto del termine previsto dal secondo comma dell’art. 6 della convenzione.

I pagamenti sono imputati in DARE del conto GPA 11/233. A tale conto devono essere addebitate anche le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a titolo di rimborso spese, da rilevare in AVERE sul conto GPA 24/042, e l’IVA relativa, da rilevare in AVERE sul conto GPA 24/025.

Gli adempimenti relativi al rimborso spese di cui al secondo comma dell’art. 5 della convenzione sono curati direttamente dalla Direzione Generale.

Rendicontazione e gestione dei flussi insoluti

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e inviare alla C.A.P.I.M.E.D. un rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle aziende;
  • l’ammontare delle somme corrisposte alla Confederazione;
  • l’ammontare delle spese e dell’IVA trattenuta sui contributi riscossi.

Qualora i contributi risultino indicati nei flussi con saldo totalmente o parzialmente insoluto, devono essere effettuati i previsti adempimenti ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dall’art. 4 della convenzione.

Il saldo eventualmente risultante a fine esercizio sul conto GPA 11/233 deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione, stipulata in data 12 maggio 2010, ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della C.A.P.I.M.E.D. deve pervenire all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.

Oneri a carico della C.A.P.I.M.E.D. e responsabilità dell’INPS

Tutti i costi e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono posti a carico della C.A.P.I.M.E.D. In particolare, resta a carico dell’associazione qualsiasi costo eventualmente addebitato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale mediante F24, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 16 e 17.

L’INPS è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi nelle rimesse all’associazione quando siano dovuti a difficoltà operative connesse alla prioritaria esigenza di assolvimento dei compiti istituzionali. Inoltre, la convenzione prevede che eventuali rapporti tra associazione e imprese, inclusa l’eventuale restituzione di somme versate, debbano essere gestiti direttamente tra le parti interessate.

Punti principali

Convenzione e finalità della riscossione

INPS assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte alla C.A.P.I.M.E.D., con riscossione congiunta ai contributi obbligatori e secondo le stesse modalità e periodicità previste per questi ultimi. La contribuzione viene comunicata attraverso il flusso UNIEMENS e l’Istituto tratta i dati per le proprie finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione.

Regole di imputazione del contributo e del versamento

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS Individuale. Se il datore non versa integralmente i contributi obbligatori, la quota indicata come assistenza contrattuale viene prima imputata a copertura del debito previdenziale e solo l’eventuale eccedenza è considerata contributo di assistenza contrattuale. Se non si intende versare tale contributo, l’importo non deve essere indicato in denuncia.

Aspetti contabili e procedure UNIEMENS

Alle aziende aderenti è attribuito il codice di nuova istituzione "W200" con significato "Ass. Contr. C.A.P.I.M.E.D.". I contributi evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA 25/233; contestualmente la procedura rileva il debito verso C.A.P.I.M.E.D. tramite scrittura in partita doppia da GPA 35/233 a GPA 11/233. I conti GPA 25/233 e GPA 35/233 devono concordare e possono essere movimentati solo con il codice documento "95" mediante procedura automatizzata di ripartizione.

Versamento alla C.A.P.I.M.E.D., oneri e rendicontazione

Le somme riscosse devono essere riversate alla Confederazione al netto del rimborso spese e dell’IVA, nel rispetto del termine previsto dalla convenzione; i pagamenti sono imputati in DARE del conto GPA 11/233, con addebito anche delle somme trattenute per rimborso spese (GPA 24/042) e IVA (GPA 24/025). Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese e IVA trattenuta. Gli adempimenti per il rimborso spese di cui all’art. 5 sono curati dalla Direzione Generale.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della C.A.P.I.M.E.D. deve pervenire all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

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