Circolare numero 133 del 22-10-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le regole sulla DID, che costituisce شرط essenziale per accedere a numerose prestazioni di sostegno al reddito. Spiega finalità, effetti della mancata sottoscrizione o del rifiuto di percorsi formativi/lavori congrui, e aggiorna le modalità operative per integrazioni salariali, disoccupazione, mobilità, una tantum Co.Co.Pro. e LSU. Vengono indicate le modulistiche da utilizzare, gli obblighi di raccolta e conservazione della DID da parte delle aziende, e le differenze tra le varie prestazioni in relazione alla disponibilità richiesta al lavoratore.
Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e istruzioni per le prestazioni di sostegno al reddito
DID e prestazioni di sostegno al reddito
La circolare n. 133 del 22 ottobre 2010 fornisce istruzioni riepilogative sulla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e sulla sua incidenza sul diritto alle prestazioni di sostegno al reddito, sia nel sistema ordinario sia in quello in deroga. Il documento chiarisce che la DID costituisce un presupposto essenziale per l’accesso ai trattamenti e disciplina le modalità operative di compilazione, raccolta, conservazione e controllo della dichiarazione nei diversi casi applicativi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 19, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, e il decreto attuativo n. 46441 del 19 maggio 2009. In base a tali disposizioni, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità:
- al lavoro;
- a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto previsto dal decreto attuativo.
Viene ribadito che il rifiuto di sottoscrivere la DID, oppure il rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, determina la decadenza dal diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
Funzione della DID e obblighi operativi
La circolare sottolinea che la DID ha una funzione determinante per le politiche attive del lavoro e che il lavoratore deve sottoscriverla preventivamente. In assenza della DID non può essere percepita alcuna prestazione collegata alla dichiarazione, né l’azienda può porre a conguaglio somme relative a tali prestazioni.
Le strutture territoriali dell’INPS devono porre particolare attenzione:
- alla compilazione e sottoscrizione, da parte delle aziende, del campo del modulo di domanda relativo all’acquisizione e custodia delle DID;
- al controllo della corretta compilazione nei casi in cui la DID sia presentata direttamente all’INPS.
La circolare evidenzia inoltre l’orientamento verso un ampliamento informativo della DID, con l’indicazione della qualifica professionale del lavoratore e delle sue propensioni verso altre professionalità, nonché con strumenti di contatto diretto, telefonico o informatico per renderlo immediatamente raggiungibile.
Ammortizzatori sociali in deroga e CIG
Per gli ammortizzatori sociali in deroga, la circolare richiama la precedente circolare n. 75 del 26 maggio 2009. In origine la DID veniva sottoscritta al momento dell’invio delle informazioni necessarie al pagamento della prestazione; successivamente, per semplificare gli adempimenti delle aziende, la raccolta è stata anticipata alla presentazione della domanda di integrazione salariale in deroga (mod. IG15/Deroga, cod. SR100, quadro F).
L’attuale assetto prevede che il datore di lavoro:
- raccolga le DID dei singoli lavoratori interessati (mod. DID, cod. SR105);
- le custodisca presso di sé;
- renda apposita dichiarazione nel modello di domanda circa l’avvenuta sottoscrizione e custodia.
La circolare segnala anche una futura semplificazione procedurale, con la trasmissione tramite flusso UniEmens, a partire dal mese di gennaio, delle informazioni relative all’attività lavorativa e alla compilazione della DID. Tale innovazione dovrebbe consentire una maggiore tempestività nei pagamenti e un’estensione della modalità di pagamento a conguaglio, riducendo gli adempimenti connessi all’invio del modello SR41.
L’autorizzazione al conguaglio resta comunque subordinata all’acquisizione e comunicazione all’INPS della sottoscrizione della DID da parte dei lavoratori interessati.
Integrazione salariale ordinaria e straordinaria
Per le integrazioni salariali ordinarie, la circolare conferma che è necessaria una sola DID, limitata all’adesione a un percorso di riqualificazione professionale, valida per 52 settimane di potenziale protrazione del beneficio. Le aziende presentano domanda con i modelli IG15/ED (cod. SR38) e IG15/IND (cod. SR21), dichiarando di aver raccolto e conservato le DID dei lavoratori interessati. Le dichiarazioni individuali sono rese sul modello DID, cod. SR105.
Per l’integrazione salariale straordinaria e i contratti di solidarietà, al termine della procedura sindacale l’azienda presenta il modello IG15/Str (cod. SR40), nel quale dichiara di avere raccolto e custodire le DID dei lavoratori interessati. Anche in questo caso le DID individuali sono rese con il modello DID, cod. SR105.
La circolare distingue inoltre le obbligazioni del lavoratore:
- nei casi di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale, crisi aziendale, sedime aeroportuale e contratti di solidarietà, la disponibilità riguarda l’offerta formativa;
- nei casi di CIGS per procedure concorsuali con cessazione dell’esercizio di impresa e per cessazione di attività anche biennale, il lavoratore deve dichiarare disponibilità anche ad accettare un lavoro congruo, oltre ai percorsi formativi.
Trattamenti di disoccupazione
La DID si applica ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e ai lavoratori sospesi o licenziati ai sensi dell’art. 19 della legge 2/2009. Per i trattamenti ordinari, il modello di domanda DS21 (cod. SR05) prevede la sottoscrizione della dichiarazione sia di adesione a un percorso di riqualificazione professionale sia di disponibilità a un lavoro congruo.
La circolare precisa che anche il personale precario della scuola che accede all’indennità di disoccupazione è soggetto all’obbligo di DID. Tali soggetti utilizzano il modello DS21 (cod. SR05) e restano comunque tenuti a dichiarare il proprio stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego.
Per i lavoratori sospesi, la circolare richiama la precedente evoluzione normativa e di prassi: inizialmente la DID era resa al Centro per l’impiego; successivamente, con la circolare n. 73 del 26 maggio 2009, è stata inserita nel modello di domanda DS/Sosp (cod. SR72). Il modello prevede due casistiche:
- per il lavoratore/apprendista sospeso, sola DID al percorso formativo o di riqualificazione professionale;
- per l’apprendista licenziato, DID anche al lavoro congruo e dichiarazione da rendere ai Centri per l’impiego sullo stato di disoccupazione.
Mobilità ordinaria e in deroga
Per la mobilità ordinaria, ai sensi della legge 223/1991, il richiedente deve dichiarare con il modello DS21 (cod. SR05) la propria disponibilità sia al lavoro congruo sia a un percorso di riqualificazione professionale. Lo stesso regime si applica ai lavoratori in mobilità del sedime aeroportuale, ai sensi della legge 236/1993.
Anche la mobilità in deroga è subordinata alla presentazione della DID contenente la disponibilità sia al lavoro congruo sia a un percorso di riqualificazione professionale. In questo ambito si utilizza la modulistica già in uso per la mobilità ordinaria.
Disoccupazione per l’edilizia
Per i trattamenti di disoccupazione per l’edilizia, riferiti alle leggi 427/1975, 223/1991 e 451/1994, il lavoratore richiedente deve rendere la DID utilizzando il medesimo modello di domanda della prestazione, cioè il DS21 (cod. SR05).
Indennità una tantum per Co.Co.Pro.
Per il triennio 2009-2011, l’art. 19, comma 2, ha introdotto una prestazione sperimentale una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. La misura iniziale del 10% del reddito percepito nell’anno precedente è stata elevata al 20% dall’art. 7-ter della legge 33/2009.
La circolare n. 74 del 26 maggio 2009 aveva già chiarito che l’erogazione è subordinata alla DID; la dichiarazione deve essere resa con il modulo CoCoPro (cod. SR82). La legge finanziaria 2010 (legge 191/2009), art. 2, comma 130, ha modificato i requisiti di accesso e aumentato l’importo dell’una tantum al 30%. L’INPS ha dato attuazione con la circolare n. 36 del 9 marzo 2010 e con il nuovo modulo CoCoPro-2010 (cod. SR92), che continua a contenere la DID nella formulazione già prevista dal modello precedente.
LSU
I lavoratori LSU non sono tenuti a presentare la DID. La circolare spiega che, se sono percettori di forme di sostegno al reddito, sono obbligati ad accettare i lavori socialmente utili e continuano a percepire l’indennità, eventualmente integrata se il lavoro supera un determinato orario.
Il sussidio LSU, pari a 521 euro, spetta invece ai disoccupati non percettori di sostegno al reddito, i quali non presentano DID. La circolare richiama l’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 468/1997, secondo cui il rifiuto ingiustificato dell’assegnazione ai lavori socialmente utili da parte dei percettori di trattamenti previdenziali comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità; la partecipazione ad attività di orientamento e formazione costituisce giustificato motivo di rifiuto.
Sintesi conclusiva operativa
La circolare, in sostanza, uniforma e riepiloga il ruolo della DID come requisito trasversale per l’accesso a gran parte delle prestazioni di sostegno al reddito, stabilendo per ciascun istituto previdenziale il relativo modello di domanda, le modalità di sottoscrizione e gli obblighi di conservazione in capo alle aziende o di raccolta da parte dell’INPS. L’obiettivo è garantire controllabilità amministrativa, coerenza con le politiche attive e corretta erogazione delle prestazioni.
Punti principali
Funzione e valore della DID
La dichiarazione di immediata disponibilità è condizione necessaria per il riconoscimento di molte prestazioni di sostegno al reddito. Il lavoratore deve dichiararsi disponibile al lavoro e, secondo i casi, a un percorso di riqualificazione professionale o a un lavoro congruo. Il rifiuto di sottoscrivere la DID, o il successivo rifiuto di percorsi formativi/lavori congrui, comporta la perdita del diritto alle erogazioni retributive e previdenziali, salvo i diritti già maturati.
Quadro normativo e gestione INPS
La circolare richiama l’art. 19, comma 10, del D.L. 185/2008 convertito nella legge 2/2009 e il DM attuativo n. 46441 del 19 maggio 2009. L’INPS deve raccogliere in una banca dati informatizzata i percettori di prestazioni con la relativa DID e definire le modalità di acquisizione e conservazione della dichiarazione e dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Ammortizzatori sociali in deroga e integrazioni salariali
Per la CIG in deroga la DID è raccolta dal datore di lavoro all’atto della domanda di accesso al trattamento, tramite il modulo SR105, da custodire in azienda. Per la CIG ordinaria è prevista una sola DID, valida per 52 settimane, limitata all’adesione a un percorso di riqualificazione professionale. Per la CIGS e i contratti di solidarietà, l’azienda deve dichiarare di aver raccolto e custodire le DID dei lavoratori interessati.
Disoccupazione e mobilità
Per i trattamenti di disoccupazione ordinaria e per i lavoratori sospesi/licenziati ex art. 19 della legge 2/2009, la DID è inserita nella modulistica di domanda. Per la mobilità ordinaria e in deroga il richiedente deve dichiarare disponibilità sia al lavoro congruo sia a un percorso di riqualificazione professionale. La modulistica richiamata è quella già in uso per la mobilità ordinaria o il modello DS21-SR05.
Altre prestazioni: edilizia, una tantum Co.Co.Pro. e LSU
Per la disoccupazione edilizia la DID è resa con il modello DS21-SR05. Per l’una tantum ai collaboratori coordinati e continuativi è confermata la necessità della DID, con importo passato dal 10% al 20% e poi al 30% del reddito precedente, tramite il modulo dedicato. I lavoratori LSU non sono tenuti a presentare la DID, perché per i percettori di sostegno al reddito opera l’obbligo di accettare i lavori socialmente utili, mentre il sussidio LSU spetta ai disoccupati non percettori di sostegno al reddito.
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