Circolare numero 180 del 30-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con decreti ministeriali del 9 luglio 1993, sono state definite le retribuzioni convenzionali valide per l’anno 1993 ai fini previdenziali. Precisa che tali importi devono essere utilizzati anche per la liquidazione delle indennità di malattia e maternità quando la prestazione debba essere calcolata sulla retribuzione convenzionale dell’anno, anche se in via provvisoria. Per le prestazioni già liquidate provvisoriamente sulla base dei salari convenzionali 1992, richiama la procedura di riliquidazione prevista da precedente circolare. Gli stessi criteri si applicano, per i primi 180 giorni di assistenza, anche all’indennità dell’assicurazione per la tubercolosi.
Retribuzioni convenzionali 1993 per lavoratori interessati e riflessi su prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi
Retribuzioni convenzionali 1993 e riflessi sulle prestazioni economiche
La circolare informa che, con decreti ministeriali del 9 luglio 1993 pubblicati nella G.U. n. 165 del 16 luglio 1993, sono state fissate le retribuzioni convenzionali da utilizzare per l’anno 1993 ai fini previdenziali per i lavoratori indicati nel provvedimento. Il documento chiarisce inoltre gli effetti di tali valori sulla liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi.
Ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali 1993 devono essere assunte come base di riferimento per gli adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori in oggetto. La circolare evidenzia che i relativi importi sono validi per tutte le liquidazioni delle indennità per le quali occorra prendere a riferimento, anche se solo provvisoriamente, la retribuzione convenzionale dell’anno considerato.
Prestazioni di malattia e maternità
Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, gli importi convenzionali del 1993 devono essere utilizzati nelle liquidazioni che richiedano il calcolo sulla retribuzione convenzionale annua. Il richiamo vale anche quando la liquidazione sia effettuata in via provvisoria, con successivo eventuale adeguamento.
Riliquidazione delle prestazioni già liquidate sul 1992
La circolare precisa che, per le prestazioni già liquidate temporaneamente sulla base dei salari convenzionali 1992, deve essere seguita la procedura di riliquidazione illustrata nella circolare n. 833 EAD, n. 134411 AGO del 15 dicembre 1983. Il rinvio serve a regolare il passaggio dai valori 1992 a quelli definitivi 1993.
Indennità per tubercolosi
Gli stessi criteri applicati alle prestazioni di malattia e maternità valgono anche per l’indennità dell’assicurazione per la tubercolosi, limitatamente ai primi 180 giorni di assistenza.
Allegato e fonte di pubblicazione
L’allegato contenente i valori delle retribuzioni convenzionali è riportato solo nel testo a stampa della circolare. La fonte ufficiale richiamata è la Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1993.
Punti principali
Fissazione delle retribuzioni convenzionali per il 1993
Con decreti ministeriali del 9 luglio 1993, pubblicati in G.U. n. 165 del 16 luglio 1993, sono state determinate le misure delle retribuzioni convenzionali da assumere a riferimento per l’anno 1993 ai fini previdenziali per i lavoratori in oggetto.
Riflessi su malattia e maternità
La circolare chiarisce che gli importi convenzionali del 1993 valgono per tutte le liquidazioni delle prestazioni economiche di malattia e maternità per le quali la base di calcolo debba essere la retribuzione convenzionale dell’anno stesso, anche quando il riferimento avvenga in via provvisoria.
Riliquidazione delle prestazioni già calcolate sul 1992
Per le prestazioni liquidate temporaneamente sulla base dei salari convenzionali 1992, viene richiamata la procedura di riliquidazione indicata nella circolare n. 833 EAD, n. 134411 AGO del 15 dicembre 1983.
Applicazione all’indennità per tubercolosi
Gli stessi criteri indicati per malattia e maternità si estendono anche all’indennità dell’assicurazione per la tubercolosi, limitatamente ai primi 180 giorni di assistenza.
Allegato e pubblicazione ufficiale
L’allegato con i salari/retribuzioni convenzionali è riportato solo nel testo a stampa; la circolare segnala comunque che tali valori sono pubblicati nella G.U. n. 165 del 16 luglio 1993.
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