Circolare numero 182 del 30-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 aprile 1993, che il padre lavoratore può fruire dei riposi giornalieri per il primo anno di vita del figlio in alternativa alla madre lavoratrice, con il consenso di quest’ultima, solo se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti. Vengono richiamati i precedenti orientamenti già applicabili nei casi di decesso, grave infermità o impossibilità della madre, e sono indicate le modalità di domanda e pagamento dell’indennità. La circolare specifica inoltre la documentazione da produrre e i casi in cui il diritto non spetta.
Diritto dei riposi giornalieri del padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice
Diritto del padre lavoratore ai riposi giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice
La circolare interviene per chiarire l’applicazione dei riposi giornalieri previsti per l’assistenza al figlio nel primo anno di vita, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 aprile 1993. Il documento coordina tale pronuncia con i precedenti orientamenti già espressi dalla Corte e indica le condizioni soggettive, la documentazione necessaria e i casi di esclusione del beneficio.
Quadro normativo e intervento della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevedeva, in via generale, il diritto del padre lavoratore ai riposi giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, alle condizioni stabilite dall’art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. La pronuncia viene letta come espressione dell’evoluzione del diritto di famiglia e della valorizzazione del prevalente interesse del bambino, con riconoscimento di paritetici diritti-doveri dei genitori nella cura dello sviluppo fisico e psichico del figlio.
Rapporti con la precedente sentenza n. 1 del 1987
La circolare richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14 gennaio 1987, che aveva già riconosciuto al padre lavoratore il diritto all’astensione obbligatoria post-partum e ai riposi giornalieri nei casi in cui l’assistenza della madre fosse divenuta impossibile per decesso o grave infermità. Tale precedente continua ad avere efficacia nelle ipotesi di necessità, mentre la sentenza n. 179/1993 opera su un piano più ampio, fondato sulle esigenze relazionali e affettive connesse allo sviluppo del figlio.
Condizioni per l’esercizio del diritto
La circolare precisa che il diritto ai riposi giornalieri può essere esercitato dal padre solo quando entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti. In tal caso opera il principio dell’alternatività tra madre e padre, con il consenso della madre. Restano quindi ferme le seguenti regole:
- se soltanto la madre è lavoratrice dipendente, essa resta titolare dei riposi giornalieri;
- se soltanto il padre è lavoratore dipendente, non ha diritto ai riposi giornalieri in questione;
- il beneficio è connesso all’assistenza del figlio nel primo anno di vita.
Domanda, destinatari e documentazione
Nel caso in cui il padre intenda fruire dei riposi in sostituzione della madre, deve presentare apposita domanda alla SAP competente e al proprio datore di lavoro se il pagamento avviene con sistema a conguaglio, oppure solo alla SAP competente se il pagamento è diretto. La domanda deve essere corredata da:
- dichiarazione di assenso della madre;
- dichiarazione del datore di lavoro della madre da cui risulti la rinuncia della stessa a utilizzare i permessi per il periodo richiesto.
La dichiarazione del datore di lavoro della madre non è richiesta quando la madre è lavoratrice agricola a tempo determinato.
Indennità e richiamo a precedenti istruzioni
Per l’erogazione dell’indennità la circolare rinvia ai criteri fissati con la circolare n. 134371 del 2 aprile 1981. Per i lavoratori e le lavoratrici agricoli occorre inoltre fare riferimento alla circolare n. 25 del 7 agosto 1986 e ai relativi allegati nn. 2, 3 e 4.
Ipotesi di esclusione del beneficio
La circolare indica infine che non vi è diritto ai riposi giornalieri retribuiti:
- durante i periodi in cui il padre o la madre fruiscano dell’astensione obbligatoria ex art. 4 della legge n. 1204/1971;
- durante i periodi di assenza facoltativa ex art. 7 della legge n. 1204/1971;
- quando l’obbligo della prestazione lavorativa della madre sia interamente sospeso.
In sintesi, il documento definisce con precisione l’ambito applicativo del diritto del padre lavoratore, le condizioni per il subentro alla madre, gli adempimenti documentali e le principali esclusioni, richiamando la disciplina previdenziale già vigente per la liquidazione dell’indennità.
Punti principali
Quadro giurisprudenziale e principio di alternatività
La circolare richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 aprile 1993, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estendeva in via generale al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri dell’art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Il principio affermato è quello della possibilità di scelta alternativa tra i due genitori, nell’interesse del figlio nel suo primo anno di vita.
Rapporto con la precedente sentenza n. 1/1987
Viene precisato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14 gennaio 1987 continua a operare nei casi in cui la madre sia deceduta oppure, non essendo lavoratrice dipendente, si trovi nell’impossibilità di assistere il minore per grave infermità. In tali ipotesi il padre lavoratore può beneficiare dei riposi giornalieri in ragione di una situazione di necessità.
Condizione soggettiva per l’accesso ai riposi
Il diritto ai riposi giornalieri è esercitabile dal padre solo se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti. La circolare chiarisce che il principio di alternatività opera solo in tale caso: se è lavoratrice dipendente solo la madre, resta titolare dei riposi; se è lavoratore dipendente solo il padre, questi non ha diritto ai riposi giornalieri in questione.
Domanda e documentazione necessaria
Per ottenere i riposi in luogo della madre, il padre deve presentare domanda alla SAP competente e al proprio datore di lavoro se il pagamento avviene a conguaglio, oppure solo alla SAP competente se il pagamento è diretto. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di assenso della madre e la dichiarazione del datore di lavoro della madre attestante la rinuncia di quest’ultima ad avvalersi dei permessi per il periodo richiesto. La seconda dichiarazione non è necessaria se la madre è lavoratrice agricola a tempo determinato.
Modalità di pagamento dell’indennità
Per l’erogazione dell’indennità la circolare rinvia ai criteri già fissati con circolare n. 134371 del 2 aprile 1981. Per le lavoratrici o lavoratori agricoli devono inoltre essere considerate le disposizioni della circolare n. 25 del 7 agosto 1986 e i relativi allegati nn. 2, 3 e 4.
Ipotesi di esclusione del diritto
Non spetta il diritto ai riposi giornalieri retribuiti durante i periodi in cui il padre o la madre fruiscano dell’astensione obbligatoria ex art. 4 della legge n. 1204/1971 o dell’assenza facoltativa ex art. 7 della medesima legge. Non spetta inoltre quando l’obbligo della prestazione lavorativa della madre sia interamente sospeso.
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