Cassazione Penale, Sentenza n. 13619/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati ex DPR 309/1990 (art. 74 capo A e art. 73). Tre motivi: 1) deduzione di "contestazione a catena" e richiesta di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p., sulla base di un precedente arresto in flagranza del 15/01/2021 (detenzione di 3,930 kg di marijuana), con conseguente perdita di efficacia del titolo cautelare successivo; 2) censura sulla sussistenza del reato associativo e sull'attribuzione del ruolo apicale (capo/promotore), richiesta di riconduzione alla fattispecie meno grave di cui all'art. 74, comma 6, DPR 309/1990, contestazione della qualificazione dei singoli capi (es. capo 2 e capo 12) e della prova della cessione; 3) deduzione di carenza delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di recidiva o di permanenza nel contesto criminale, dati i fatti risalenti al 2020 e l'arresto intervenuto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo: ritenuta la genericità della doglianza e l'assenza della prova della connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi relativi al secondo; quindi non sussistono le condizioni per la retrodatazione ex art. 297 c.p.p. Sul secondo e terzo motivo: inammissibilità per mancata critica specifica e per lamentele generiche che non hanno affrontato puntualmente la motivazione del Tribunale, il quale aveva fornito una trama argomentativa adeguata circa i gravi indizi di colpevolezza, il ruolo apicale e le singole circostanze probatorie (tra cui il sequestro eseguito sull'acquirente con 30 grammi di cocaina al 91% di purezza). La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità (impossibilità di rivalutare i fatti e le prove) e ha ritenuto insufficienti le mere prospettazioni alternative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La retrodatazione della decorrenza del termine della custodia cautelare (contestazione a catena) è ammessa solo se dimostrata la connessione qualificata tra i fatti e la desumibilità, dagli atti del primo procedimento, degli elementi relativi al secondo procedimento; l'onere probatorio grava su chi invoca la retrodatazione.
DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma che disciplina la detenzione, traffico e cessione di stupefacenti (delitti di specie). Nel caso è stata applicata per alcune fattispecie contestate (anche con riferimento a distinte ipotesi come comma 4).
DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Prevede forme meno gravi dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto non fondato il generico rilievo del ricorrente che chiedeva il riconoscimento della fattispecie meno grave, trattandosi di censura non specificamente confrontata con la motivazione del Tribunale.
Regola i 'gravi indizi di colpevolezza'; la loro valutazione compete al giudice del merito e in Cassazione è sindacabile solo in presenza di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato); il ricorrente deve prospettare elementi concreti per confutare la sussistenza di tali esigenze, non bastano affermazioni generiche.
Richiamati in tema di oneri di motivazione dell'impugnazione: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura, pena l'inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 45246/2012; Sez. 3, n. 18671/2015; Sez. U, n. 134535/2006 e altre)
Richiami giurisprudenziali consolidati: condizioni per la retrodatazione in caso di contestazione a catena; onere di provare la connessione qualificata e la desumibilità; limiti al sindacato della Cassazione su valutazioni di merito e prove.
Massime di principio
- La domanda di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (contestazione a catena) richiede prova specifica della connessione qualificata tra i fatti e della desumibilità, dagli atti del primo procedimento, degli elementi del secondo; senza ciò la richiesta è generica e inammissibile.
- Per censurare una misura cautelare per reato associativo è necessario un confronto puntuale e motivato con le argomentazioni del giudice di merito: affermazioni generiche o la mera riproduzione di massime giurisprudenziali non sono sufficienti.
- La Corte di Cassazione non può rivedere autonomamente la valutazione degli elementi di fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito; il sindacato è limitato alla verifica di violazioni di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Per ottenere la qualificazione in termini più favorevoli (es. applicazione della fattispecie meno grave) o per contestare la sussistenza del ruolo apicale occorre fornire argomentazioni e elementi probatori specifici che mettano direttamente in discussione le ricostruzioni del Tribunale.
- Nelle impugnazioni cautelari è rischioso limitarsi a prospettazioni alternative o a una diversa lettura dei fatti: la critica deve essere argomentata e riferita alle motivazioni contestate, altrimenti si incorre nell'inammissibilità e nella condanna alle spese.
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