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Sentenza

Sentenza n. 1249/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 155/2024, resa nel giudizio RG n. 243/2024, del Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro, pubblicata in data 3 luglio 2024, notificata in data 25 luglio 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle spese legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui per due anni scolastici, per complessivi 1.000 euro, mediante la Carta elettronica del docente, condannando inoltre il Ministero alla rifusione delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto che la sentenza, notificata il 25 luglio 2024 e divenuta irrevocabile, non era stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione. Ha quindi chiesto l'ordine di ottemperanza, con esclusione della parte relativa alle spese legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuto pagamento delle spese legali e l'accredito, il 3 dicembre 2025, degli importi riconosciuti dalla sentenza del giudice del lavoro mediante il sistema della Carta elettronica del docente. Poiché l'obbligazione risultava integralmente adempiuta nelle more del giudizio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio sono state tuttavia poste a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso, a distanza di alcuni mesi dall'introduzione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    La ricorrente agisce innanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 155/2024.

    Gli articoli 112 e seguenti c.p.a. costituiscono la base processuale dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    Il giudizio di ottemperanza è trattato secondo il rito e i poteri previsti dall'art. 114 c.p.a.; nel caso concreto, l'avvenuto adempimento nelle more ha comportato la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all'obbligo derivante dal giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento intervenuto dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, che possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • La soccombenza virtuale sussiste quando l'Amministrazione, pur adempiendo prima della decisione, abbia dato causa al giudizio mediante il precedente e ingiustificato mancato adempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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