L.R. Basilicata 21/2004
"Modifica Legge Regionale 29 marzo 1993, n.16"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica in via transitoria la disciplina del Collegio Regionale dei Maestri di Sci di Basilicata, consentendone la costituzione con almeno nove componenti. Possono inoltre farne parte, oltre al minimo richiesto, maestri di sci iscritti agli albi di altre Regioni aderenti alla FISI. Trattandosi di una previsione transitoria e limitata alla formazione del Collegio, ha rilievo soprattutto per la fase iniziale di costituzione.
Formazione transitoria del Collegio Regionale dei Maestri di Sci di Basilicata
Formazione transitoria del Collegio Regionale dei Maestri di Sci di Basilicata
La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, introducendo una regola transitoria per facilitarne la costituzione. La modifica riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata e incide sulla composizione minima richiesta per l’avvio dell’organo.
Composizione minima del Collegio
In via transitoria, la costituzione del Collegio Regionale dei Maestri di Sci di Basilicata può avvenire anche con un numero minimo di nove componenti. La previsione deroga temporaneamente al requisito ordinario previsto dalla legge regionale del 1993, consentendo di formare l’organo anche in presenza di un numero ridotto di maestri rispetto alla disciplina generale.
Partecipazione di maestri di sci provenienti da altre Regioni
Oltre al numero minimo di nove componenti, possono far parte del Collegio anche i maestri di sci regolarmente iscritti negli albi di categoria dei Comitati regionali aderenti alla Federazione Italiana Sport Invernali di altre Regioni. La norma consente quindi un’integrazione della composizione con soggetti esterni alla Basilicata, purché regolarmente iscritti ai rispettivi albi regionali.
Portata applicativa
La disciplina introdotta ha natura transitoria e riguarda solo la fase di costituzione del Collegio Regionale dei Maestri di Sci di Basilicata. Il testo fornito non indica una data finale di efficacia della deroga, ma il contenuto è chiaramente limitato all’obiettivo di consentire la formazione dell’organo.
Pubblicazione ed efficacia
La legge dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è dichiarata immediatamente vincolante come legge regionale.
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