L.R. Basilicata 19/2004
Regolarizzazione dei vigneti di uve da vino impiantati senza alcuna autorizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata disciplina la regolarizzazione dei vigneti da vino impiantati senza diritti/autorizzazioni, con versamento di 6.000 euro/ha per gli impianti anteriori al 1° settembre 1998 e sanzioni per le irregolarità residue o successive. Prevede inoltre termini per vendemmia verde/distillazione, utilizzo delle sanzioni per il settore vitivinicolo e una norma transitoria per procedure di infrazione anteriori ai regolamenti CE 479/2008 e 555/2008.
Regolarizzazione e sanzioni per vigneti da vino impiantati senza autorizzazione in Basilicata
Regolarizzazione dei vigneti da vino e regime sanzionatorio in Basilicata
La legge disciplina, per il territorio della Regione Basilicata, la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate senza i necessari diritti o autorizzazioni e definisce un sistema di sanzioni connesso alle principali irregolarità del settore vitivinicolo. Il testo consolidato tiene conto di successivi interventi modificativi e si coordina con la normativa comunitaria richiamata.
Regolarizzazione delle superfici vitate irregolari
I produttori possono regolarizzare le superfici vitate impiantate prima del 1° settembre 1998 senza i corrispondenti diritti di reimpianto mediante il versamento di 6.000 euro per ettaro. Il versamento non è dovuto per le superfici già regolarizzate ai sensi della disciplina comunitaria richiamata.
La legge prevede inoltre un termine finale per l’adempimento: se il versamento non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 oppure la superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, dal 1° luglio 2010 si applica la sanzione prevista per le ipotesi più gravi.
Sanzioni per impianti abusivi o non rimossi
Per i vigneti impiantati dopo il 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto, chi non abbia provveduto all’estirpazione entro il 31 dicembre 2008 è soggetto a sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.
La medesima sanzione si applica anche a chi abbia impiantato, dopo il 3 luglio 2008, superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
Le sanzioni previste per queste violazioni si applicano con cadenza annuale, ogni dodici mesi, secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria richiamata.
Vendemmia verde, distillazione e relativi obblighi
Per le comunicazioni con cui i produttori manifestano alla Regione l’intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, il termine è fissato al 31 maggio di ciascuna campagna.
Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non adempie, oppure adempie in modo incompleto o inesatto, agli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria sulla distillazione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro.
La sanzione decorre:
- in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la scadenza del termine del 31 maggio;
- in caso di mancato rispetto delle regole sulla vendemmia verde, dal 1° settembre dell’anno civile considerato.
Per tali sanzioni, salvo quella relativa al comma sulla distillazione/vendemmi verde, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dalla legge n. 689 del 1981.
Domande di regolarizzazione e regime transitorio
I conduttori di vigneti da vino irregolarmente impiantati che non abbiano ancora presentato domanda di regolarizzazione possono farlo entro sessanta giorni dalla emanazione delle procedure attuative regionali.
Restano valide le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge. Per chi non presenti alcuna domanda si applica la disciplina statale richiamata.
La norma transitoria dispone che, per le procedure di infrazione le cui istanze di regolarizzazione siano pervenute prima dell’entrata in vigore dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008, ai fini delle sanzioni si applicano le previgenti norme comunitarie e regionali.
Destinazione dei proventi e attuazione
Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono destinate ad attività inerenti lo sviluppo del settore vitivinicolo.
L’attuazione della legge è demandata a un apposito provvedimento della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme comunitarie vigenti e direttamente applicabili.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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