L.R. Basilicata 20/2004
"Attuazione del diritto alla formazione professionale dei cittadini diversamente abili"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Basilicata disciplina orientamento e formazione professionale delle persone con disabilità, promuovendo interventi tramite strutture accreditate e centri di riabilitazione, anche con convenzioni fino a tre anni. Prevede corsi, tirocini, tutoraggio, indennità di frequenza se prevista dalla normativa vigente e una specifica attività di ricerca/sperimentazione. Efficace dal 19 novembre 2004.
Diritto alla formazione professionale dei cittadini diversamente abili
Diritto alla formazione professionale dei cittadini con disabilità
La legge della Regione Basilicata garantisce il diritto all’orientamento e alla formazione professionale delle persone con disabilità fisiche, psichiche, mentali e sensoriali. Il provvedimento mira a prevenire o rimuovere gli ostacoli all’inserimento sociale e lavorativo, in attuazione della normativa statale e regionale richiamata nel testo.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina si applica nel territorio della Basilicata e riguarda gli interventi di orientamento e formazione professionale rivolti ai cittadini diversamente abili, finalizzati a consentire scelte formative adeguate e a favorire l’inserimento lavorativo. Gli interventi hanno natura attuativa di disposizioni e provvidenze già previste da altre fonti normative.
Soggetti attuatori e accreditamento
Gli obiettivi sono perseguiti affidando le attività a strutture pubbliche o private di orientamento e formazione professionale, purché accreditate dalla Regione secondo la disciplina regionale richiamata. Per le attività formative rivolte a persone con disabilità finanziate con il POR o con altre risorse pubbliche, la Regione e le Province di Potenza e Matera si avvalgono di tali strutture tramite apposite convenzioni, che possono avere durata anche triennale.
Accesso ai corsi e destinatari
Possono partecipare ai corsi di formazione professionale, a qualunque titolo svolti in Basilicata, i soggetti diversamente abili che siano in possesso dei requisiti di accesso previsti.
Attività formative presso centri di riabilitazione
Presso i centri di riabilitazione ubicati in Basilicata e regolarmente accreditati o riconosciuti dalla Regione devono essere istituiti e finanziati corsi di orientamento e formazione professionale per soggetti diversamente abili ricoverati in regime continuativo o diurno. I centri devono presentare ogni anno ai competenti assessorati provinciali progetti di orientamento, formazione e/o inserimento mirato per i soggetti per i quali richiedono il finanziamento.
I corsi:
- possono avere da 7 a 12 allievi;
- possono prevedere tirocini in azienda;
- possono includere percorsi propedeutici di orientamento con tirocini orientativi/formativi e bilancio di competenza;
- devono prevedere un tutor a tempo pieno, secondo la normativa vigente.
Le Province, nel valutare le proposte, devono attenersi alle direttive regionali e alle previsioni finanziarie disponibili, dando priorità alle iniziative per le quali sia possibile l’accesso a programmi comunitari. Possono inoltre intervenire con risorse finanziarie proprie appositamente stanziate in bilancio.
Gestione integrata formazione-riabilitazione
La gestione degli interventi formativi, soprattutto quelli realizzati presso centri di formazione riconducibili a enti o organismi che svolgono attività riabilitativa in strutture con ricovero a lungo termine, deve assicurare una stretta sinergia e integrazione tra formazione e riabilitazione, con continuità. È prevista anche la possibilità di forme di formazione scolarizzata e di affidamento diretto, da parte delle Province o della Regione, di progetti formativi sperimentali e/o di inserimento mirato a centri di formazione professionale accreditati, su emanazione degli stessi enti o organismi operanti nella riabilitazione.
Indennità di frequenza
Agli allievi diversamente abili che partecipano alle attività formative spetta l’indennità di frequenza solo se e nella misura prevista dalla normativa vigente oppure dai piani e bandi regionali e provinciali.
Ricerca, sperimentazione e reti di collaborazione
Per promuovere ricerca e sperimentazione didattico-educativo-riabilitativa finalizzate all’integrazione sociale, formativa e lavorativa delle persone con disabilità, la Regione, d’intesa con le Province, può stipulare convenzioni, anche triennali, con strutture formative accreditate che:
- sviluppino interventi formativi e di integrazione sociale e lavorativa per soggetti ricoverati in regime continuativo o diurno presso strutture riabilitative collegate;
- abbiano costruito una rete di collaborazioni con imprese, università, istituti di istruzione secondaria, ASL, organismi di ricerca, enti di formazione, esperti e altri soggetti competenti;
- attivino una struttura interna di ricerca e sperimentazione con un comitato tecnico-scientifico di indirizzo e valutazione.
Il comitato tecnico-scientifico comprende un rappresentante della struttura, uno psicologo esperto e componenti designati dal Dipartimento regionale Formazione, Lavoro e Cultura, dal Dipartimento regionale Sicurezza e Solidarietà Sociale, dalla Provincia, dall’Università, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dal mondo delle imprese interessate e dalle istituzioni scolastiche coinvolte.
Copertura finanziaria e decorrenza
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti annualmente in sede di formazione del bilancio di previsione regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata; nel testo fornito la pubblicazione è del 19 novembre 2004. È presente un errata corrige del 10 dicembre 2004 che rettifica un refuso all’articolo 1.
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