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Legge

L.R. Basilicata 18/2004

NORME SULLA SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI DI CUI ALL'ART. 32 DEL DECRETO LEGGE 30.09.2003, N. 269 (15)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 18/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata il condono edilizio ex art. 32 del DL 269/2003, fissando limiti, condizioni e procedura per le domande, da presentare entro il 10 dicembre 2004. Prevede esclusioni per opere ultimate dopo il 31 marzo 2003 o su aree/vincoli incompatibili, maggiorazioni su oblazione e oneri concessori, e termini per la definizione dei procedimenti prorogati fino al 31 dicembre 2022.

Sanatoria straordinaria degli abusi edilizi in Basilicata

Sanatoria straordinaria degli abusi edilizi in Basilicata

La legge regionale disciplina, nel territorio della Basilicata, l’ammissibilità a sanatoria degli abusi edilizi ricompresi nel condono straordinario dell’art. 32 del DL 269/2003. Regola inoltre la definizione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria, con una disciplina fortemente ancorata a date, limiti volumetrici e condizioni tecniche e paesaggistiche.

Ambito di applicazione e definizioni

La legge si applica alle opere abusive rientranti nelle tipologie del condono straordinario statale e ne precisa le nozioni rilevanti. In particolare:

  • per “condono edilizio” o “sanatoria” si intende la sanatoria straordinaria introdotta dal DL 269/2003;
  • sono “opere abusive” quelle eseguite senza titolo o in difformità da esso;
  • per “immobili soggetti a vincoli di tutela” si intendono immobili o aree gravati da vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici, culturali, aree protette e altri vincoli previsti da normativa statale, regionale o comunitaria;
  • le “opere ultimate” sono quelle completate in tutte le componenti strutturali, inclusi copertura e muri perimetrali degli edifici. Resta fermo il richiamo alla definizione degli interventi edilizi contenuta nel DPR 380/2001.

Opere escluse dalla sanatoria

Non possono essere oggetto di sanatoria:

  • le opere ultimate dopo il 31 marzo 2003;
  • le opere realizzate su demanio marittimo, lacuale o fluviale e su terreni gravati da uso civico;
  • i manufatti leggeri o prefabbricati non destinati a soddisfare esigenze durature;
  • le opere su immobili sottoposti a vincoli di tutela che comportino inedificabilità assoluta e siano difformi dalla disciplina urbanistica e paesistica vigente al 31 marzo 2003. Restano inoltre ferme le ulteriori esclusioni previste dall’art. 32, comma 27, del DL 269/2003.

Opere sanabili e limiti dimensionali

La legge consente l’accesso al condono per le opere abusive previste dall’allegato 1 del DL 269/2003, ma entro limiti differenziati a seconda che l’immobile sia o meno soggetto a vincoli.

Per immobili non vincolati sono sanabili, tra l’altro:

  • nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni entro 210 mc per singola istanza e, per più istanze riferite a un immobile funzionalmente autonomo, entro 630 mc complessivi;
  • ampliamenti di fabbricati già condonati, in edilizia residenziale non destinata a prima abitazione del richiedente, entro il 5% della volumetria originaria e comunque entro 75 mc;
  • ristrutturazioni edilizie senza aumento di unità immobiliari, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari del DM 5 luglio 1975 e senza trasformazione di parcheggi pertinenziali;
  • interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria o straordinaria conformi alle destinazioni urbanistiche vigenti al 31 marzo 2003;
  • alcuni mutamenti di destinazione d’uso conformi agli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003, tra cui quelli residenziale/direzionale, artigianale/commerciale, alberghiero/residenziale e taluni cambi d’uso agricoli, con specifici limiti di superficie o volume.

Per immobili soggetti a vincoli di tutela sono sanabili solo interventi più limitati, tra cui:

  • ampliamenti e sopraelevazioni entro 100 mc per singola istanza e 400 mc complessivi per immobile funzionalmente autonomo;
  • ristrutturazioni edilizie senza aumento di unità immobiliari, nel rispetto del DM 5 luglio 1975 e senza incidenza sui parcheggi pertinenziali;
  • restauro, risanamento conservativo e manutenzioni conformi alla disciplina urbanistica e paesistica vigente al 31 marzo 2003;
  • alcuni mutamenti di destinazione d’uso conformi agli strumenti vigenti, con limiti più contenuti per i cambi d’uso da agricolo non residenziale.

Condizioni aggiuntive per mutamenti d’uso e immobili vincolati

Per alcune tipologie di mutamento d’uso e per gli interventi su immobili vincolati il rilascio del titolo è subordinato a ulteriori condizioni, tra cui:

  • disponibilità di standard pubblici ai sensi del DM 1444/1968;
  • disponibilità di spazi per parcheggi ai sensi della legge 122/1989;
  • rispetto della L.R. 19/1999 per i casi con destinazione commerciale;
  • accertamento che l’opera non sia stata realizzata con finanziamenti pubblici;
  • parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, secondo la procedura prevista dall’art. 32, comma 43, del DL 269/2003. Se non è possibile reperire le aree per gli standard pubblici, anche in tutto o in parte, la sanatoria può avvenire con monetizzazione delle superfici mancanti sulla base dei costi correnti di esproprio nell’area interessata.

Superamento dei limiti e criterio di calcolo

Il superamento dei limiti di superficie o volume comporta, in linea generale, l’esclusione della sanatoria, salvo la possibilità di ricondurre l’intervento ai limiti consentiti. Se la demolizione della parte eccedente pregiudica la porzione condonabile, si applica una sanzione secondo l’art. 34, comma 2, del DPR 380/2001 e il permesso viene rilasciato solo per la parte sanabile. La volumetria da sanare si calcola secondo la disciplina comunale vigente al 31 marzo 2003, oppure secondo parametri e indici delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti locali; per opere in difformità dal titolo, si guarda alle norme vigenti al momento del rilascio del titolo originario.

Regime speciale per zone A e B

Per le aree che al 6 settembre 1985 erano classificate negli strumenti urbanistici come zone A e B, le opere abusive sono sanabili nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli immobili vincolati, con termine finale fissato al 31 dicembre 2014. Questa previsione ha avuto quindi una portata temporalmente limitata.

Presentazione delle domande e documentazione

Le domande di definizione degli illeciti edilizi dovevano essere presentate al Comune entro il 10 dicembre 2004. Sono considerate validamente presentate le domande già inoltrate ai sensi del condono statale; quelle presentate dopo il 7 luglio 2004 sono esaminate secondo la legge regionale, con possibilità di ritiro, modifica e integrazione fino al 10 dicembre 2004. Alla domanda vanno allegati:

  • elaborati grafici e documentali relativi alle opere e allo stato originario degli immobili, con documentazione fotografica;
  • asseverazione del professionista sul rispetto delle condizioni di sanabilità e sulla conformità, al 31 marzo 2003, alle norme igienico-sanitarie, di sicurezza statica, prevenzione incendi e infortuni, nonché alla disciplina sismica applicabile;
  • attestazioni dei versamenti di oblazione, diritti di segreteria, oneri concessori e quota integrativa dell’oblazione.

Procedimento, silenzio e controlli

I Comuni devono definire le domande di sanatoria con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 2022. Il termine può essere interrotto una sola volta per integrazioni grafiche o documentali, da presentarsi entro 90 giorni; dopo il deposito delle integrazioni il termine ricomincia a decorrere per intero. Per le domande su terreni di uso civico, nelle more della definizione delle procedure regionali in materia, non si applicano i termini di cui al comma 3 dell’art. 5 e al comma 1 dell’art. 8. In assenza di espresso diniego, decorso il termine per la definizione, il titolo in sanatoria si intende rilasciato, se la domanda è completa e, in caso di vincoli, se sono acquisiti i pareri favorevoli necessari. È prevista anche una verifica a campione del contenuto delle asseverazioni professionali. I Comuni possono adottare un programma speciale di attività per accelerare l’istruttoria, con eventuale ricorso a collaborazioni a tempo determinato e incentivi straordinari.

Oneri economici: oblazione, diritti e contributi

L’oblazione dovuta è aumentata del 10% e la quota integrativa è versata alla Regione Basilicata, destinandola alle finalità regionali indicate dalla legge richiamata. Anche gli oneri concessori sono incrementati del 100%. Le risorse aggiuntive derivanti dall’aumento degli oneri concessori sono destinate prioritariamente dai Comuni:

  • alla demolizione degli abusi edilizi nel proprio territorio;
  • agli interventi di recupero e riqualificazione degli insediamenti abusivi;
  • al miglioramento dell’urbanizzazione primaria e secondaria;
  • alla tutela degli interessi storico-artistici, archeologici, idrogeologici e paesaggistico-ambientali;
  • a un più razionale inserimento territoriale e urbano. Oblazione e oneri concessori integrati vanno versati in due rate del 50% ciascuna: la prima va allegata alla domanda, la seconda è dovuta entro il 30 dicembre 2004 per l’oblazione e entro 24 mesi dalla domanda per gli oneri concessori.

Disposizioni su procedimenti pendenti e norma di chiusura

La legge interviene anche su una precedente disciplina regionale in materia di definizione dei procedimenti di sanatoria, sostituendone la previsione sui termini di definizione e sul diniego in caso di mancato esame nei termini. Il testo consolidato mostra che tale disciplina è stata più volte prorogata nel tempo, fino al termine oggi indicato al 31 dicembre 2022 per i procedimenti ancora pendenti. La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

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