L.R. Basilicata 24/2004
Interventi regionali in materia di prevenzione e lotta ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 24/2004 istituisce un fondo per prevenzione e solidarietà a favore delle vittime di usura ed estorsione e disciplina contributi, assistenza legale, consulenza, sostegno ad associazioni/confidi e un coordinamento regionale. È però totalmente abrogata dalla L.R. 7/2011, quindi oggi non è applicabile.
Interventi regionali contro usura ed estorsione in Basilicata
Interventi regionali in materia di prevenzione e lotta ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione
La legge disciplinava, per la Regione Basilicata, un sistema di sostegno economico e organizzativo contro usura ed estorsione, in attuazione delle leggi statali di riferimento. Il testo consolidato va letto tenendo conto che l'intero atto è stato successivamente abrogato.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione Basilicata dichiarava di contribuire a iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione, promuovendo interventi orientati allo sviluppo economico e sociale nel segno della sicurezza e della legalità. La disciplina era quindi territoriale, limitata alla Basilicata e ai soggetti che vi svolgevano attività o vi avevano sede/residenza secondo le singole previsioni.
Fondo regionale di prevenzione e solidarietà
Presso la Presidenza della Giunta regionale era istituito un fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione. La gestione era affidata al soggetto giuridico costituito ai sensi della normativa regionale richiamata; fino alla sua costituzione, la gestione rimaneva alla Regione tramite l'ufficio competente del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.
Tipologie di intervento finanziabili
Il fondo era destinato a finanziare quattro grandi categorie di interventi:
- finanziamenti integrativi e accessori rispetto agli strumenti previsti dalla normativa statale in materia di usura ed estorsione;
- assistenza legale e consulenza professionale alle vittime e ai soggetti a rischio;
- contributi per le spese di costituzione di parte civile delle associazioni e fondazioni abilitate nei processi per usura;
- sostegno ad associazioni, fondazioni e organismi di assistenza e solidarietà impegnati nella prevenzione e nel contrasto all'usura e all'estorsione.
Le risorse erano ripartite annualmente in due quote: 40% agli interventi di finanziamento integrativo e 60% agli altri interventi di assistenza, sostegno e parte civile. Tutte le erogazioni restavano comunque subordinate alla disponibilità del fondo.
Finanziamenti integrativi e misure di prefinanziamento
Per la parte dedicata ai finanziamenti, la Regione poteva intervenire per:
- integrare le anticipazioni sui mutui concessi dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura fino alla copertura del 100% dell'importo;
- concedere un prefinanziamento, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento e in caso di urgenza documentata, fino al 50% dell'importo richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari;
- coprire la parte del finanziamento non garantita secondo la disciplina statale;
- coprire il finanziamento non garantito, in tutto o in parte, nei casi previsti dalla normativa statale.
Assistenza legale, consulenza professionale e strumenti di prevenzione
L'assistenza legale era riconosciuta alle vittime di usura ed estorsione, sia se già parti offese nel procedimento penale sia se dichiaratesi vittime; in quest'ultimo caso il contributo veniva liquidato solo dopo l'acquisizione della qualità di parte offesa.
La consulenza professionale era rivolta ai soggetti a rischio di usura, cioè persone fisiche o giuridiche con difficoltà di accesso al credito, e comprendeva il supporto per utilizzare gli strumenti di prevenzione antiusura nazionali e regionali, oltre all'assistenza per l'organizzazione aziendale finalizzata a rendere l'impresa più competitiva e finanziabile.
Erano inoltre finanziabili, per imprenditori e professionisti che avessero già denunciato atti intimidatori, i costi per impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva, nei limiti del 60% della spesa effettiva e comunque entro 5.000 euro.
Sostegno ad associazioni, fondazioni e organismi operanti sul territorio
La Regione poteva erogare contributi ad associazioni e fondazioni riconosciute, aventi sede in Basilicata ed effettivamente operanti sul territorio, impegnate nell'assistenza, tutela e informazione di soggetti colpiti da usura o estorsione e in difficoltà economica o professionale.
I soggetti destinatari dovevano prevedere nei propri statuti le finalità di prevenzione e contrasto all'usura ed essere iscritti negli appositi elenchi ministeriali previsti dalla normativa statale; erano inoltre richiamati gli organismi di assistenza e solidarietà a favore di soggetti danneggiati da attività estorsive con sede in Basilicata.
La Regione prevedeva anche supporto informativo e divulgativo, inclusa la messa a disposizione di uno spazio web regionale sui temi della lotta all'usura e dell'educazione alla legalità.
Destinatari del fondo e beneficiari finali
Potevano accedere alla quota del fondo destinata al sostegno degli enti:
- i Confidi operanti in regione che avessero costituito i fondi speciali antiusura previsti dalla normativa statale;
- le fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale.
L'accesso era subordinato anche alla previsione statutaria della possibilità di attuare gli interventi previsti dalla legge.
Per i beneficiari finali, erano ammessi agli interventi finanziari integrativi i soggetti indicati dalla legge statale e coloro che avessero ottenuto l'anticipazione prevista dalla disciplina statale. Per assistenza legale e consulenza professionale, beneficiari erano le vittime di usura e i soggetti a rischio di usura meritevoli secondo i criteri degli enti destinatari del fondo. In ogni caso, lavoro, attività economica, sede legale o residenza dovevano collocarsi in Basilicata.
Ripartizione delle risorse e criteri applicativi
La quota del fondo riservata agli enti era ripartita tra Confidi e fondazioni/associazioni secondo percentuali prefissate: 35% ai primi e 65% ai secondi. In prima applicazione, la ripartizione avveniva in parti uguali tra tutte le categorie; dal secondo anno, salvo una quota del 10% riservata a soggetti non finanziati nell'anno precedente, i contributi erano assegnati in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente e alle attività svolte in coerenza con gli statuti e con le finalità della legge.
La Giunta regionale doveva adottare i criteri attuativi entro 30 giorni dall'entrata in vigore. Le domande ordinarie andavano presentate entro il 31 marzo di ogni anno; per il primo anno era previsto un termine speciale di 90 giorni dalla deliberazione della Giunta.
Rendicontazione e obblighi informativi
Il gestore del fondo doveva trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, un resoconto analitico dell'utilizzo delle risorse, con indicazione degli enti destinatari e dei singoli interventi, distinti per tipologia. Nelle more, il resoconto era presentato dall'ufficio competente.
Gli enti destinatari dovevano inoltre presentare annualmente un rendiconto sulle garanzie prestate sulle operazioni di credito e sull'utilizzazione del fondo.
Costituzione di parte civile e restituzione dei contributi
Alle associazioni e fondazioni riconosciute, nonché agli organismi di assistenza e solidarietà aventi sede in Basilicata, era riconosciuta la copertura totale delle spese legali sostenute per costituirsi parte civile nei procedimenti per usura, fino a 7.500 euro.
La legge imponeva che, nella ripartizione del fondo, la quota per la costituzione di parte civile non fosse inferiore al 10% del totale.
Se l'ente otteneva, al termine del giudizio, il rimborso delle spese legali dall'autore del reato, doveva restituire al fondo le somme già ricevute, nei limiti di quanto effettivamente percepito. Il mancato rimborso comportava l'esclusione da ogni ulteriore contributo previsto dalla legge.
Coordinamento regionale e Commissario
Era istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con compiti di attuazione delle misure di cui alla legge, promozione di campagne di sensibilizzazione e coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto svolte da associazioni e fondazioni.
Il Coordinamento era presieduto da un Commissario regionale nominato dalla Giunta su proposta del Presidente, scelto tra persone con comprovata esperienza nel contrasto a estorsione e usura e nella solidarietà alle vittime. Facevano parte del Comitato rappresentanti dei dipartimenti regionali interessati, delle associazioni e fondazioni antiracket/antiusura, dei Confidi e del soggetto gestore del fondo. L'incarico durava cinque anni ed era rinnovabile una sola volta; era previsto il rimborso delle spese secondo la disciplina per i consiglieri regionali.
Istruttoria, concessione dei finanziamenti e convenzioni
Le domande di finanziamento erano presentate al Commissario regionale. La concessione avveniva sulla base dell'istruttoria del Comitato e con deliberazione del Commissario; in casi compatibili con la legge, il Commissario poteva erogare una provvisionale anche senza parere del Comitato e avvalersi di consulenti previa autorizzazione del Presidente della Giunta.
Per la gestione del fondo era prevista una convenzione tra Regione e soggetto gestore, che disciplinava anche i rapporti tra il gestore e gli enti destinatari. Le convenzioni dovevano regolare in particolare concessione, erogazione e recupero delle somme relative alle anticipazioni integrative sui mutui antiusura.
Disposizioni finanziarie e abrogazioni
Per l'esercizio in corso gli oneri erano quantificati in 20.000 euro, coperti mediante prelievo da una specifica unità previsionale e corrispondente incremento di un'altra. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti erano demandati alle leggi di bilancio.
La legge abrogava una precedente disposizione regionale del 1997.
Stato di efficacia
L'intero testo risulta totalmente abrogato dalla L.R. Basilicata 21 aprile 2011, n. 7. Di conseguenza la disciplina non è oggi utilizzabile come fonte vigente per nuove applicazioni operative o contenziose.
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