Cassazione Civile, Sentenza n. 1002/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Francavilla impugnava la sentenza d'appello che aveva dato ragione a Grasso, deducendo (1) violazione dell'art.1965 c.c. e vizio di motivazione per non aver ritenuto rilevante un accordo transattivo tra le parti che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto incidere sull'azione; (2) errata interpretazione e applicazione dell'art.63 disp. att. c.c., sostenendo che l'obbligo di comunicare i nominativi dei condomini morosi gravasse sull'amministratore in veste di rappresentante del condominio (ossia sul condominio in persona dell'amministratore) e non sull'amministratore in proprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva adeguatamente valutato gli accordi transattivi e motivato perché le posizioni processuali delle parti non coincidevano con l'esecuzione degli accordi. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'obbligo di comunicazione previsto dall'art.63 disp. att. c.c. è un obbligo di legge gravante direttamente sulla persona dell'amministratore in proprio (non meramente come rappresentante del condominio): l'obbligo tutela i creditori terzi e non rientra nelle ordinarie attribuzioni rappresentative verso il condominio, per cui la responsabilità per inadempimento è personale dell'amministratore. Per la peculiare natura del caso e l'assenza di precedenti, le spese sono compensate integralmente; la Corte ha altresì richiamato l'eventuale necessità di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente se dovuto.
Norme richiamate
art. 63 disp. att. c.c.
Disciplina l'obbligo dell'amministratore di comunicare ai creditori insoddisfatti i dati dei condomini morosi e stabilisce il beneficio di escussione a favore dei condomini in regola; la Corte interpreta l'obbligo come gravante direttamente sulla persona dell'amministratore in proprio.
Legge n. 220 del 2012
Ha riformato il condominio recependo la natura parziaria delle obbligazioni condominiali e ha novellato l'art.63 disp. att. c.c.; conferma che i singoli condomini rispondono per la quota millesimale e che l'obbligo di comunicazione è funzionale all'efficace esercizio dei diritti del creditore.
art. 1965 c.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla rilevanza degli accordi transattivi; il giudice di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia violato tale norma nella valutazione del contenuto e degli effetti degli accordi.
art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 e n.5
Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione: il vizio dedotto (violazione di legge e vizio motivazionale) è stato ritenuto infondato; dopo la riforma, il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione non è più autonomamente deducibile salvo che la motivazione sia mancante o meramente apparente.
art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.
Richiamati rispetto ai parametri della motivazione: la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta adeguata e non meramente apparente.
art. 2900 c.c. (azione surrogatoria)
Riferita in dottrina come possibile strumento per il creditore per agire in luogo dell'amministratore inadempiente nella riscossione forzosa; menzionata come profilo teorico ma non risolutivo del caso.
Massime di principio
- L'obbligo di fornire al creditore i nominativi dei condomini morosi ai sensi dell'art.63 disp. att. c.c. grava personalmente sull'amministratore: in caso di rifiuto o ritardo la responsabilità è personale dell'amministratore, non del condominio.
- Il creditore che intenda agire contro i singoli condomini deve preliminarmente ottenere dalla persona dell'amministratore i dati dei morosi; l'azione verso condomini in regola è possibile solo dopo l'escussione dei morosi, come previsto dalla disposizione.
- La comunicazione dei dati dovrebbe essere esaustiva (inclusiva, se necessario, delle quote millesimali e dei codici fiscali) per consentire al creditore di agire efficacemente; omissioni possono determinare inadempimento dell'obbligo e responsabilità personale dell'amministratore.
- Accordi transattivi tra le parti non impediscono automaticamente l'azione richiesta dal creditore né escludono l'obbligo di comunicazione, salvo che dall'accordo emerga chiaramente l'estinzione o la rinuncia che incida sui diritti sostanziali e processuali coinvolti.
- Se l'amministratore omette di adempiere, il creditore può valutare strumenti alternativi (es. azione surrogatoria ex art.2900 c.c. o azione diretta contro l'amministratore) e deve documentare il pregiudizio eventualmente subito per ottenere ristoro.
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