L.R. Umbria 11/2003
"Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria gli interventi di politica attiva del lavoro e, separatamente, il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Prevede un Piano triennale e un Programma annuale, elenca le tipologie di misure finanziabili, attribuisce funzioni a Regione e province e istituisce il Comitato regionale per il Fondo disabili. La norma è oggi di fatto superata nelle parti finanziarie e programmatiche riferite al 2003 e agli anni successivi già conclusi.
Politiche attive del lavoro e Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
Politiche attive del lavoro e Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
La legge regionale dell’Umbria disciplina, da un lato, gli interventi di politica attiva del lavoro e, dall’altro, il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Umbria e si inserisce nel quadro della programmazione triennale e annuale delle politiche del lavoro.
Finalità generali degli interventi per il lavoro
Il titolo dedicato alle politiche attive del lavoro mira a ridurre la disoccupazione, qualificare l’occupazione e contrastare la precarietà dei rapporti di lavoro, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati e alle aree con squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. La disciplina prevede anche sostegno finanziario a iniziative promosse da soggetti pubblici e privati.
Programmazione triennale e annuale
La programmazione regionale è articolata su due livelli:
- Piano triennale per le politiche del lavoro, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale.
- Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, approvato dalla Giunta entro il 30 novembre di ciascun anno.
Il Piano triennale definisce obiettivi strategici, macro settori di intervento, azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, tempi e risorse economiche. Deve essere coerente con le politiche formative ed educative, con il Piano regionale di sviluppo, con il sistema integrato della formazione professionale e dell’istruzione e con gli obiettivi del Documento Annuale di Programmazione.
Il Programma annuale attua il Piano triennale e individua, tra l’altro:
- priorità degli interventi;
- riparto delle risorse tra tipologie di intervento e tra Regione e province;
- finalità specifiche dei finanziamenti;
- ambiti territoriali prioritari;
- indicatori di efficienza ed efficacia;
- requisiti dei soggetti proponenti e beneficiari;
- criteri procedimentali per l’attribuzione dei benefici;
- eventuali tetti massimi di finanziamento e spese ammissibili;
- modalità di gestione di specifiche risorse richiamate dalla normativa previgente.
Il Programma tiene conto anche della Strategia europea dell’occupazione e di priorità trasversali come pari opportunità, sviluppo locale, società dell’informazione, ambiente e sviluppo delle PMI.
Ruolo delle province e della Commissione regionale tripartita
Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del Programma annuale regionale e possono adottare un proprio programma provinciale annuale, contenente indicazioni attuative della programmazione regionale.
La Commissione regionale tripartita partecipa al procedimento programmatorio con funzione consultiva. Ai suoi lavori partecipano, come invitati permanenti, anche il Direttore generale della Direzione scolastica regionale, i Rettori delle Università di Perugia e per Stranieri di Perugia e i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni.
Tipologie di intervento finanziabili
Gli interventi regionali possono riguardare molteplici ambiti di politica attiva del lavoro, tra cui:
- sostegno ai Centri per l’impiego e ai servizi per soggetti svantaggiati, inoccupati e disoccupati di lunga durata;
- percorsi di transizione o reingresso nel lavoro, con formazione permanente, orientamento e sostegno al reddito;
- progetti pilota per specifiche fasce di disoccupati, con contributi integrati tra sostegno al reddito, formazione e inserimento lavorativo;
- aiuti all’occupazione per imprese che aumentano la base occupazionale assumendo soggetti svantaggiati, disoccupati, inoccupati over 32, iscritti alla gestione separata INPS, lavoratori a termine e soggetti coinvolti in problematiche di genere;
- stabilizzazione di lavoratori precari, a partire dai lavoratori socialmente utili;
- incentivi ai contratti a causa mista, in particolare apprendistato e alternanza scuola-lavoro, e sostegno alla mobilità europea dei lavoratori;
- sperimentazioni e progetti di incremento degli organici tramite riduzione dell’orario a parità di salario e riorganizzazione aziendale;
- emersione del lavoro nero, anche con attività di assistenza tecnica, consulenza e accordi tra parti sociali;
- tirocini, borse di lavoro e piani di inserimento professionale;
- sostegno alla creazione di nuove imprese e al lavoro autonomo;
- altre misure concordate con le parti sociali.
Per gli interventi del titolo I si applica la regola de minimis secondo la normativa comunitaria.
Gestione amministrativa, convenzioni e controlli
Le province gestiscono l’erogazione dei benefici finanziari nei limiti delle risorse assegnate dal Programma annuale. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l’attuazione della legge, mentre Regione e province disciplinano i rispettivi procedimenti amministrativi nel rispetto dei criteri generali programmatori.
In relazione alle iniziative approvate, Regione e province possono stipulare convenzioni o accordi con i soggetti finanziati per regolare gli impegni reciproci.
Le province devono trasmettere annualmente alla Regione un resoconto dettagliato dell’attività svolta, ai fini della verifica dell’utilizzo delle risorse.
Informazione, assistenza, monitoraggio e valutazione
Regione, province e centri per l’impiego devono assicurare attività di informazione e pubblicizzazione delle opportunità di finanziamento, nonché azioni di sensibilizzazione mirate. Possono inoltre svolgere attività di sostegno alla progettazione operativa e all’allestimento degli interventi.
L’Agenzia Umbria Lavoro svolge attività di monitoraggio secondo le direttive della Giunta, in raccordo con le province e, se necessario, con gli altri enti e società regionali. Sulla base del monitoraggio viene redatta entro il 30 ottobre di ogni anno una relazione annuale di valutazione dell’intervento globale, utile per la programmazione dell’anno successivo.
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili: oggetto e risorse
Il secondo titolo disciplina il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, istituito dalla normativa regionale previgente in attuazione della legge n. 68 del 1999, e il relativo Comitato regionale di gestione.
Il Fondo è alimentato con gli importi previsti dall’articolo 14, comma 3, della legge n. 68/1999.
Destinazione del Fondo disabili
Le risorse del Fondo regionale sono destinate a:
- iniziative per il sostegno e l’integrazione lavorativa delle persone disabili;
- rimborso aggiuntivo delle spese per l’adeguamento del posto di lavoro, per tecnologie di telelavoro o per l’eliminazione di barriere architettoniche, con riferimento alle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;
- azioni per migliorare qualitativamente l’offerta di lavoro per persone disabili, soprattutto mediante formazione e tutoraggio;
- ogni altro intervento necessario per l’attuazione della legge n. 68/1999.
Soggetti beneficiari e limiti di finanziabilità
Possono beneficiare delle agevolazioni e dei contributi finanziati con il Fondo, tra gli altri:
- datori di lavoro privati e pubblici;
- organizzazioni senza scopo di lucro operanti in solidarietà sociale, assistenza e riabilitazione;
- cooperative sociali e loro consorzi;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali;
- organismi previsti dalla legge n. 104/1992;
- altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire agli obiettivi della legge n. 68/1999.
Non sono finanziabili:
- interventi già finanziati dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, salvo il rimborso aggiuntivo per l’adeguamento del posto di lavoro e le altre spese di cui alla specifica eccezione prevista;
- oneri contrattuali dei datori di lavoro;
- spese per personale dipendente o in collaborazione;
- spese generali di struttura non direttamente riferibili ai servizi o ai beni utilizzati per le iniziative finanziate.
Comitato regionale per la gestione del Fondo disabili
È istituito un Comitato regionale con sede presso la Giunta regionale e presso il servizio competente in materia di politiche attive del lavoro. Il Comitato:
- formula proposte alla Giunta sull’utilizzo delle risorse del Fondo;
- valuta l’andamento del Fondo;
- riceve periodiche informazioni dal servizio regionale competente sulle iniziative finanziate.
Ne fanno parte il dirigente del servizio regionale competente, i dirigenti delle strutture provinciali competenti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale tripartita, rappresentanti delle associazioni dei disabili e il dirigente del servizio programmazione socio-assistenziale.
Il Comitato è nominato con determinazione dirigenziale, dura in carica tre anni e continua ad operare fino al rinnovo. Il Direttore di Agenzia Umbria Lavoro partecipa con funzioni consultive.
Programma annuale di intervento per il Fondo disabili
La Giunta regionale approva, in attuazione del Piano triennale per le politiche del lavoro e tenuto conto delle proposte del Comitato, il Programma annuale delle iniziative da finanziare con il Fondo regionale.
Il Programma annuale indica:
- priorità di intervento;
- criteri di riparto del Fondo tra le province;
- risorse assegnate a ciascuna tipologia di intervento;
- criteri generali per i procedimenti di attribuzione dei benefici.
Le funzioni amministrative di attuazione del Programma competono alle province.
Regime finanziario e coperture
Per il Titolo I è istituito il Fondo regionale per le politiche attive del lavoro. La legge autorizza per il 2003 una spesa di 258.000 euro; per gli anni 2004 e successivi la spesa è determinata annualmente dalla legge finanziaria regionale.
Alla realizzazione degli interventi concorrono, se compatibili, anche risorse provenienti da convenzioni con il Ministero del lavoro, fondi della normativa regionale richiamata, rientri, recuperi, economie, assegnazioni statali e fondi comunitari.
Per il Titolo II il finanziamento avviene con le risorse già stanziate nel Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Abrogazioni e disposizioni transitorie
Sono abrogati l’articolo 7 e il comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale n. 41/1998.
In sede di prima applicazione, la Giunta deve proporre al Consiglio il primo Piano triennale entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Fino all’approvazione di tale Piano, la Giunta adotta linee programmatiche transitorie in armonia con la programmazione regionale e con il Documento annuale di programmazione.
Il primo Comitato regionale per il Fondo disabili deve essere istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge e resta in carica fino alla scadenza delle Commissioni tripartite regionale e provinciali.
Attualità della disciplina
La legge conserva interesse soprattutto come quadro storico-organizzativo della programmazione del lavoro e del Fondo disabili in Umbria; tuttavia le parti riferite alla programmazione iniziale, agli stanziamenti del 2003 e ai primi adempimenti transitori risultano oggi superate e, sul piano pratico, di limitata utilità applicativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 lug 2003L.R. Umbria 14/2003
- Legge · 23 lug 2003L.R. Umbria 12/2003
- Legge · 29 lug 2003L.R. Umbria 15/2003
- Legge · 29 lug 2003L.R. Umbria 16/2003
- Legge · 29 lug 2003L.R. Umbria 17/2003
- Legge · 4 lug 2003L.R. Umbria 10/2003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →