L.R. Umbria 15/2003
"Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 ."
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria la presentazione dei rendiconti delle attività cofinanziate dal FSE, imponendo la certificazione di un revisore, la conservazione decennale dei giustificativi e i controlli regionali/provinciali. Le somme non utilizzate vanno restituite con il rendiconto. Si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore.
Rendicontazione delle spese FSE
Rendicontazione delle attività cofinanziate dal FSE
La legge regionale dell’Umbria disciplina le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo, in attuazione del regolamento CE n. 1260/1999. L’obiettivo è assicurare corretta gestione finanziaria, giustificazione e certificazione della spesa, nonché il rispetto delle funzioni di sorveglianza e controllo.
Soggetti tenuti al rendiconto e destinatari
I soggetti attuatori delle attività finanziate devono presentare il rendiconto alla Regione oppure alla Provincia competente quando le funzioni siano ad esse attribuite secondo la normativa regionale richiamata. La disciplina opera quindi nell’ambito delle attività gestite dalla Regione o dalle Province dell’Umbria.
Termini e contenuto della rendicontazione
Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato entro 90 giorni dal compimento degli interventi finanziati. Alla rendicontazione va allegata la certificazione rilasciata da una persona fisica o società iscritta nel registro dei revisori contabili. La certificazione attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, nel rispetto della disciplina regionale, nazionale e comunitaria applicabile ai titoli originali di costo.
Spese di certificazione e imputazione finanziaria
Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile dal FSE e, a tutti gli effetti, costituisce costo del soggetto attuatore. La norma valorizza quindi la certificazione come onere riconoscibile nell’ambito del finanziamento europeo.
Conservazione della documentazione e controlli
La documentazione contabile deve essere conservata dai soggetti attuatori per 10 anni e deve consistere in titoli originali di spesa. La Regione e le Province possono effettuare controlli su tale documentazione, anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti, e possono avvalersi di soggetti esterni per l’esecuzione delle verifiche.
Somme non utilizzate e recupero
Le somme non utilizzate, o riferite ad attività finanziate non svolte, devono essere restituite alla Regione contestualmente alla presentazione della certificazione. In caso di mancato versamento, la Regione o le Province procedono d’ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori secondo la disciplina regionale richiamata.
Ambito di applicazione e regime transitorio
La legge si applica alle attività finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro, quando siano gestite dalla Regione o dalle Province ai sensi della legge regionale n. 3 del 1999. La disciplina si applica anche alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore.
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