L.R. Umbria 10/2003
"Ulteriori modificazioni della legge regionale 1.8.1972, n. 15 , della legge regionale 15.1.1973, n. 8 , della legge regionale 26.2.1981, n. 9 , della legge regionale 9.6.1998, n. 18 e modificazione della legge regionale 23.3.2000, n. 26 ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la disciplina umbra delle indennità dei consiglieri regionali, del relativo contributo, della diaria di alcuni organi regionali e degli amministratori di enti e aziende dipendenti. Per il 2003-2004 prevede copertura finanziaria con risorse del bilancio del Consiglio e determinazione annuale della spesa in bilancio; per gli enti dipendenti gli importi restano fermi al 30 giugno 2003 fino a nuova disciplina organica.
Modifiche alle indennità e ai fondi del Consiglio regionale e degli amministratori regionali
Modifiche alla disciplina delle indennità e del fondo del Consiglio regionale
La legge regionale dell’Umbria 4 luglio 2003, n. 10 interviene su più testi previgenti in materia di indennità dei consiglieri regionali, diaria degli organi regionali, contabilità del fondo del Consiglio e indennità degli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione. La disciplina risultante riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale umbro e i soggetti ivi indicati.
Indennità dei consiglieri regionali e contributo connesso
L’indennità di tutti i consiglieri regionali è fissata all’80 per cento dell’indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale ai sensi della legge n. 1261 del 1965. Il contributo previsto dalla normativa regionale sul fondo del Consiglio è stabilito nella misura del 27 per cento e va calcolato sull’indennità di cui sopra al netto delle ritenute fiscali, in coerenza con il decreto legislativo n. 314 del 1997.
La corresponsione dell’indennità decorre dalla data della proclamazione del consigliere eletto.
Contabilità del fondo del Consiglio regionale
Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale. Entro il 30 aprile di ogni anno la struttura competente in materia di bilancio deve trasmettere all’Ufficio di Presidenza una relazione sull’andamento della gestione e sugli interventi necessari a garantire il pareggio tecnico-finanziario del fondo.
Diaria per Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta e componenti della Giunta
Per il Presidente del Consiglio regionale, per il Presidente della Giunta regionale e per i componenti della Giunta, la diaria prevista dalla disciplina previgente è definita rispettivamente dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale.
Coordinamento con la disciplina delle spese e delle indennità già vigente
La legge opera anche un intervento di coordinamento sulla normativa regionale del 2000, eliminando richiami ormai non più coerenti con il testo dell’articolo modificato. Il contenuto sostanziale è quello di un aggiornamento della disciplina economica degli organi regionali, senza introdurre un autonomo regime sanzionatorio o procedurale.
Indennità degli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione
Fino all’emanazione di una nuova disciplina organica, gli importi delle indennità spettanti agli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione, quando stabiliti da norme regionali come percentuale delle indennità dei consiglieri regionali, restano fermi nella misura corrisposta alla data del 30 giugno 2003.
Copertura finanziaria e decorrenza degli effetti economici
Per l’esercizio finanziario 2003 l’attuazione della legge è finanziata con le risorse disponibili nel bilancio di previsione del Consiglio regionale. Per l’esercizio 2004 e per quelli successivi la spesa è determinata annualmente in sede di bilancio.
Valutazione di attualità
L’atto ha contenuto prevalentemente finanziario e retributivo, riferito alla disciplina delle indennità e al bilancio del Consiglio regionale. La parte relativa al mantenimento degli importi al 30 giugno 2003 è chiaramente temporanea e strumentale in attesa di nuova disciplina organica; nel complesso, il provvedimento risulta oggi di utilità molto limitata e può considerarsi sostanzialmente superato nelle sue finalità originarie.
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