L.R. Umbria 16/2003
"Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 , alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2003, n. 10 ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra adegua e coordina la disciplina delle indennità di consiglieri, membri della Giunta e altri amministratori di enti regionali, fissando un tetto alla diaria, stabilendo le decorrenze delle indennità e congelando gli importi degli amministratori di enti e aziende regionali alla misura del 30 giugno 2003. Le nuove disposizioni decorrono, in parte, dal 1° agosto 2003.
Integrazioni e limiti alle indennità degli amministratori regionali umbri
Integrazioni alla disciplina delle indennità regionali in Umbria
La legge regionale dell’Umbria n. 16 del 29 luglio 2003 interviene sulla disciplina delle indennità spettanti agli organi regionali e agli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il provvedimento coordina e integra precedenti leggi regionali, introducendo limiti alla diaria e precisando le decorrenze economiche delle indennità.
Limite massimo della diaria
La norma aggiunge un limite espresso alla diaria massima corrispondibile ai soggetti già contemplati dalla disciplina regionale richiamata.
- La diaria massima non può superare l’indennità mensile lorda percepita, per le medesime ragioni, dai componenti della Camera dei deputati, come fissata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 1261 del 1965.
Decorrenza delle indennità per organi regionali
La legge precisa il momento dal quale decorrono le indennità spettanti ai diversi titolari degli organi regionali.
- Per il Presidente della Giunta regionale e per i Consiglieri regionali, la decorrenza è dalla data della proclamazione.
- Per il Presidente del Consiglio regionale, la decorrenza è dalla data dell’elezione.
- Per i componenti della Giunta, la decorrenza è dalla data della nomina.
Decorrenza dell’indennità prevista per altra carica regionale
Per una specifica indennità già prevista dalla disciplina regionale richiamata, viene chiarito che essa decorre dalla data della nomina.
Indennità degli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione
In attesa di una nuova disciplina organica, la legge dispone una misura di congelamento degli importi delle indennità spettanti agli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione.
- Se tali indennità sono determinate dalle norme regionali vigenti in percentuale alle indennità dei Consiglieri regionali, esse restano ferme all’importo corrisposto al 30 giugno 2003.
- La regola opera fino all’emanazione di una nuova disciplina organica in materia.
Regime finanziario e copertura della spesa
La legge disciplina la copertura degli oneri con riferimento agli esercizi finanziari interessati.
- Per l’esercizio finanziario 2003 si provvede con le risorse disponibili nel bilancio di previsione del Consiglio regionale.
- Per l’esercizio 2004 e per quelli successivi, la spesa è determinata annualmente in sede di bilancio.
Decorrenza transitoria delle nuove misure
La legge stabilisce una decorrenza differita per alcune disposizioni economiche già introdotte o integrate.
- L’indennità prevista dalla legge regionale n. 15 del 1972, come sostituita, decorre dal 1° agosto 2003.
- La diaria prevista dalla legge regionale n. 9 del 1981, come modificata e integrata, ha effetto dal 1° agosto 2003.
Valutazione di attualità
Il provvedimento ha contenuto principalmente economico-ordinamentale e si inserisce in una disciplina di indennità con effetti riferiti a decorrere dal 2003. Pur non risultando espressamente abrogato nel testo fornito, è in larga parte riferito a una fase normativa e finanziaria ormai storica; la sua utilità pratica attuale appare molto limitata.
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