Ordinanza n. 16459/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione integrale del giudicato costituito dalla sentenza n. 4060/2018 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, giudice dott.ssa Bellini, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 15653/2017, pubblicata in data 18/05/2018, notificata in data 18/06/2018, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, n. 4060/2018
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza n. 4060/2018 del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, pubblicata il 18 maggio 2018, notificata il 18 giugno 2018 e passata in giudicato. Ha chiesto inoltre la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza, o per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Dopo una precedente ordinanza istruttoria del 3 giugno 2026, che aveva richiesto chiarimenti e una relazione sulle iniziative intraprese per ottemperare, il Ministero non ha depositato la relazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sulla domanda di ottemperanza né sulla richiesta di fissazione della somma dovuta per l'inosservanza o il ritardo. Ha reiterato l'incombente istruttorio già disposto con ordinanza n. 10868/2026, assegnando al Ministero un ulteriore termine di 30 giorni dalla comunicazione per depositare la relazione sulle azioni eventualmente intraprese per eseguire il giudicato. Ha avvertito che l'eventuale mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, reiterare l’incombente istruttorio assegnando all’Amministrazione resistente l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere con l’avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, c.p.a.;
La mancata ottemperanza alla richiesta istruttoria di depositare la relazione potrà essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 ott 2026Ordinanza n. 7595/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Ordinanza · 19 ott 2026Ordinanza n. 1105/2026 - Latina, Sezione 2
- Ordinanza · 19 ott 2026Ordinanza n. 16448/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 19 ott 2026Ordinanza n. 16449/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 19 ott 2026Ordinanza n. 16451/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 19 ott 2026Ordinanza n. 16453/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →