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Sentenza

Sentenza del 04/05/2018 n. 10679 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la cartella relativa all’imposta di successione, deducendo diversi vizi, tra cui la tardività della notifica, la mancata sottoscrizione, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, la nullità della pretesa tributaria e la carenza di motivazione. Il giudizio di Cassazione ha riguardato principalmente la tempestività del ricorso introduttivo: i ricorrenti sostenevano che il termine dovesse considerarsi rispettato già con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, avvenuta il 25 marzo 2008, e non con la successiva riconsegna al destinatario il 27 marzo 2008.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo sufficiente, per dimostrare la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, il timbro recante la data e il numero cronologico, salvo specifica contestazione della sua conformità al vero. Nel caso concreto, i contribuenti hanno inoltre prodotto un’attestazione dell’ufficio notifiche che confermava la consegna dell’atto il 25 marzo 2008. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà esaminare il merito della controversia e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 109

    La ricevuta di consegna rilasciata dall’ufficiale giudiziario costituisce prova della tempestiva presentazione dell’atto per la notificazione. In sua assenza, la prova può comunque risultare dal timbro apposto sull’atto, recante la data e il numero cronologico.

  • D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, lettera a

    L’ufficiale giudiziario deve tenere un registro cronologico delle attività compiute; le relative attestazioni possono avere efficacia probatoria privilegiata, fino a querela di falso.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    Consente, nel giudizio di Cassazione, il deposito di documenti necessari a dimostrare l’ammissibilità del ricorso, come l’attestazione dell’ufficio notifiche relativa alla data di consegna dell’atto.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 14294 del 20 giugno 2007

    Ha stabilito che, per il notificante, la notificazione si perfeziona con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; il timbro con data e numero cronologico è idoneo a provare tale consegna, salvo contestazione della sua autenticità o conformità.

Massime di principio

  • Per il soggetto che richiede la notificazione, il rispetto del termine processuale si valuta, di regola, con riferimento alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio notifiche, non alla data in cui l’atto viene materialmente ricevuto dal destinatario.
  • Il timbro dell’ufficio notifiche con data e numero cronologico può costituire prova sufficiente della tempestiva consegna dell’atto, anche se non accompagnato da una firma, purché non sia stata contestata specificamente la sua conformità al vero.
  • Qualora la controparte contesti la data risultante dal timbro, è opportuno acquisire e produrre un’attestazione ufficiale dell’ufficio notifiche o altra documentazione idonea a confermare la data di consegna.
  • La cassazione della sentenza con rinvio non decide definitivamente il merito della controversia: elimina la decisione precedente e impone al giudice di rinvio di riesaminare la causa applicando il principio indicato dalla Corte.

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