Cassazione Civile, Ordinanza n. 14317/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una persona che aveva sottoscritto due contratti del 15 settembre e del 31 ottobre 2022 per il noleggio, per 60 mesi con facoltà di acquisto, di macchinari per trattamento estetico da usare nella propria attività di parrucchiera ha convenuto in giudizio la società fornitrice e il soggetto che si era qualificato come rappresentante di zona, chiedendo la nullità o l'annullamento dei contratti. I convenuti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando una clausola di foro esclusivo a favore di Torino. Il Tribunale di Catania ha accolto l'eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza. Con il ricorso per regolamento necessario di competenza la parte acquirente ha dedotto tre censure: 1) nullità del contratto per asserita non conformità dei macchinari alla normativa UE e per violazione dell'art. 23 d.lgs. 81/2008, con conseguente travolgimento della clausola di foro; 2) nullità della clausola di foro per mancata specifica approvazione e per natura vessatoria; 3) nullità della sentenza per motivazione insufficiente/omessa pronuncia, assumendo che il giudice di merito non avesse esaminato la nullità del contratto e avesse erroneamente escluso la qualità di consumatore della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto ammissibile la scrittura difensiva depositata dalla controparte, qualificandola come difesa ex art. 47 c.p.c., e ha considerato neutra, ai fini del regolamento di competenza, la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della società intimata. Nel merito ha respinto il primo motivo affermando che la validità ed efficacia della clausola di foro esclusivo dipendono dalla sua espressa e inequivoca formulazione e non sono travolte, in questa sede, da una non accertata nullità del contratto principale; ha respinto il secondo motivo ritenendo che la clausola vessatoria risultasse specificamente sottoscritta e richiamata nelle offerte commerciali e nell'accordo quadro; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la sentenza impugnata aveva motivato sulla non configurabilità della qualità di consumatore e, in sede di decisione su questione pregiudiziale di rito, non vi era omessa pronuncia sulle ulteriori questioni assorbite. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Torino, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa, e ha condannato la ricorrente alle spese, con onere anche dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 47 c.p.c.
ultimo comma; quinto comma
consente alle parti intimate nel regolamento di competenza di depositare scritture difensive; il termine per il deposito è quello di quaranta giorni dopo la modifica legislativa richiamata.
art. 28 c.p.c.
richiamato quale base della clausola derogatoria della competenza territoriale.
art. 29 c.p.c.
la clausola di foro esclusivo è valida se l'attribuzione al foro designato è espressa e inequivoca, con volontà comune di escludere i fori ordinari.
art. 1341 c.c.
la specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria può risultare anche da richiamo numerico e dal contenuto della clausola, se adeguatamente individuata.
art. 1346 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'illiceità/impossibilità dell'oggetto; la Corte non accoglie la doglianza perché la questione non incide sulla validità della clausola di foro in assenza di accertamento di nullità del contratto.
art. 1418 c.c.
invocato per la nullità del contratto; la Corte osserva che tale nullità non era stata accertata e non travolge automaticamente la clausola di foro in sede di regolamento di competenza.
art. 23 d.lgs. 81/2008
richiamato per dedurre il divieto di fabbricazione/vendita/noleggio di attrezzature non conformi; la censura non è ritenuta idonea a scardinare la clausola di foro nella presente fase.
art. 360 n. 3 c.p.c.
base formale dei primi due motivi per violazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
base formale del terzo motivo per nullità della sentenza per asserito vizio di motivazione e omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice decide una questione pregiudiziale di rito che assorbe l'esame delle ulteriori domande o eccezioni.
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per lamentare un vizio motivazionale; la Corte ritiene la motivazione del Tribunale sufficiente e coerente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
art. 187 c.p.c.
consente di rimettere la causa in decisione e decidere separatamente la questione pregiudiziale o preliminare suscettibile di definire il giudizio.
art. 279 c.p.c.
concorre a giustificare la decisione separata della questione pregiudiziale senza necessità di esaminare le altre questioni.
art. 101 c.p.c.
il suo richiamo è respinto implicitamente, poiché la decisione su questione pregiudiziale di rito non richiedeva preventiva assegnazione di termini sul merito assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La clausola di deroga della competenza territoriale attribuisce competenza esclusiva al foro designato quando la volontà di escludere i fori legali risulti espressa in modo inequivoco; in tal caso non è necessario contestare tutti i fori concorrenti previsti dalla legge.
- La validità della clausola di foro esclusivo non è automaticamente travolta da una pretesa nullità del contratto principale, se tale nullità non sia stata previamente accertata nel giudizio di merito e la questione di competenza debba essere decisa proprio dal giudice designato convenzionalmente.
- La clausola vessatoria che deroga la competenza territoriale è valida se specificamente approvata per iscritto; la specifica approvazione può essere integrata anche da un richiamo non cumulativo e dal contenuto chiaramente individuato della clausola nei documenti contrattuali.
- Nel regolamento di competenza, la cognizione del giudice può essere legittimamente limitata alla sola questione pregiudiziale di rito o preliminare idonea a definire il giudizio; non vi è omessa pronuncia sulle domande o eccezioni ulteriori rimaste assorbite dall'accoglimento della questione preliminare.
- Ai fini del regolamento di competenza, l'apertura della liquidazione giudiziale di una parte intimata non determina l'interruzione del processo.
- La qualità di consumatore va esclusa quando il bene o servizio è acquistato per essere utilizzato nell'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale, anche se in presenza di una struttura contrattuale asimmetrica.
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